DENUNCIA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
Pubblicato il 26 aprile 2010
di:
Redazione (Autore/i o Autrice/i in calce all’articolo)
In provincia di Mantova è presente, tra le aziende che esercitano l’attività di produzione di pannelli
in legno truciolare, il sito della società SAMA Srl - Divisione Silla con impianto ubicato in comune
di Sustinente, via Don Luigi Martini 1709. L’azienda utilizza per la propria produzione rifiuti di
legno da attività di raccolta differenziata. Presso lo stabilimento sono presenti alcuni impianti
termici e termoelettrici alimentati a scarti delle attività di riciclo di rifiuti di legno e da scarti
(“polverino”) delle produzioni di pannello truciolare.
Gli impianti termici e termoelettrici esistenti (modificati negli anni) sono i seguenti, così come
descritti nella autorizzazione integrata ambientale (Decreti dirigenziali della Regione Lombardia n.
9011 del 6.08.2007 , modificato con decreto n.12487 del 3.11.2008):
L’attività energetica consta dei seguenti impianti: > l’essiccatoio a tamburo rotante (potenzialità 40 MW); > la caldaia di riscaldamento del circuito dell’olio diatermico, alimentata con polvere di
legno (potenzialità 8,14 MW); > la caldaia di riscaldamento del circuito dell’olio diatermico (di riserva), alimentata
con polvere di legno (potenzialità 5,81 MW); > centrale elettrica, alimentata a scarti di legno (potenzialità: 29,4 MW) funziona in
continuo per 24 ore/giorno e circa 330 giorni all’anno. L’alimentazione dell’essiccatoio a tamburo rotante e delle caldaie di riscaldamento del circuito
dell’olio diatermico è principalmente a polvere di legno (41.000 tonnellate di polvere di legno nel
2004) ovvero a rifiuti provenienti dalla attività produttiva.
L’alimentazione della centrale elettrica viene così descritta:
combustibile: scarti di legno derivanti dal ciclo di produzione del pannello truciolare
(80.000 105.000 tonnellate/anno, con P.C.I. 6.300 14.600 kJ/kg), polvere di legno da fasi di
vagliatura degli scarti di legno e levigatura dei pannello truciolare (4.000 t/a), metano durante
gli avviamenti a freddo ed in camera di post-combustione. L’impianto può essere alimentato
anche a CDR. Il consumo annuo di scarti di legno può talvolta superare, in funzione dell’umidità
dei materiale, la quantità massima sopraindicata, con il vincolo della sola potenzialità della
centrale elettrica. L’autorizzazione integrata ambientale, riprendendo precedenti autorizzazioni in “procedura
semplificata” (Decreto Ministeriale 5.02.1998) autorizza il recupero energetico (R1) di rifiuti per complessivi 190.500 t/anno suddivise in “scarti di legno trattati e non trattati” (dalle attività di
riciclo) per 105.000 t/a, “polverino di legno” (dalle attività industriali di produzione del pannello,
si tratta di legno trattato principalmente con resine melamina-formaldeide) e, in alternativa con
altre tipologie di rifiuti, di “combustibile da rifiuti” (CER ) per 20.000 t/a. Va segnalata la particolarità tecnica che i fumi di combustione della caldaia di riscaldamento ad
olio diatermico vengono utilizzati nell’impianto di essiccazione (alimentato a scarti di legno)
unitamente alla combustione, in questo impianto, di polverino di legno, i fumi così miscelati
uscenti dall’essiccatoio vengono a loro volta miscelati con i fumi uscenti dalla centrale
termoelettrica (alimentata a scarti di legno, polverino e - in futuro - CDR). Pertanto anche se i
singoli impianti termici sono distinti le emissioni sono convogliate ed emesse all’atmosfera da un
unico punto. All’avvio della procedura di autorizzazione integrata ambientale (6.09.2005, la conclusione è il
3.11.2008) l’autorizzazione per l’incenerimento dei rifiuti era rappresentata dalla comunicazione
alla Provincia di Mantova ai sensi del DM 5.02.1998 (da ultimo svolta il 24.02.2003). Si precisa
che la combustione di CDR non era mai stata concretamente avviata prima di prove di
combustione svolte nel marzo 2008.
L’attività di incenerimento o coincenerimento di rifiuti (iniziata nel 1998, ad eccezione del CDR)
non è mai stata, in precedenza, sottoposta a procedura di valutazione di impatto ambientale, e ciò
a parere dello scrivente in violazione della direttiva 85/337/CEE. Quanto sopra nonostante che, durante la procedura di autorizzazione integrata ambientale l’Italia
ha dovuto modificare diverse norme nel campo dei rifiuti applicabili al caso in esame che
avrebbero determinato sia l’obbligo di VIA che una diversa forma autorizzativa. Gli enti preposti
(Provincia di Mantova e Regione Lombardia) non hanno imposto l’attuazione di queste norme
neppure durante la procedura di autorizzazione integrata ambientale. Si rammenta a tale
proposito il parere motivato della Commissione dell’Unione Europa n. 1999/2251 C(2002) 5055
del 17.12.2002. Inoltre, nonostante che parte del sito industriale ove sono esistenti gli impianti in questione, è
all’interno della fascia di 2 km dal sito di protezione speciale ZPS IT20B0501 (Viadana,
Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia) soggetta alla direttiva Habitat 92/43 del 21.05.1992 e
successive modifiche, ciò nonostante i progetti che si sono succeduti nel tempo non sono mai
stati sottoposti a valutazione di incidenza (si precisa che il piano di gestione rifiuti della
Provincia di Mantova e la DGR 13.02.2008 n. 8/6581 hanno stabilito l’obbligo della valutazione
di incidenza per tutti gli impianti di trattamento rifiuti nell’area di 2 km di raggio da zone SIC e
ZPS). 9. Le norme del diritto comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che,
secondo il denunciante, lo Stato membro ha violato: 1) A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7.10.2004 (causa C-103/02)
l’Italia ha emanato un decreto correttivo del DM 5.02.1998 (il decreto 186 del 5.04.2006).
Questo decreto introduce un limite quantitativo annuo alla capacità degli impianti di recupero
(energetico e non) affinchè uno stato li esoneri dall’obbligo di autorizzazione. L’applicazione di
tali parametri quantitativi, nel caso in esame, doveva determinare l’obbligo di revisione della
autorizzazione (da forma semplificata ad “ordinaria” - art. 208 DLgs 152/06) per le attività di
recupero energetico (R1) e messa in riserva per recupero R1 per scarti di legno e polverino di
legno. La norma italiana prevedeva infatti che, per le attività iniziate in procedura semplificata e
che eccedevano le quantità indicate nel DM 5.04.2006, dovevano, entro il 3.07.2006, presentare
richiesta di autorizzazione o entro il 3.12.2006 ridurre le quantità per rimanere la di sotto della
soglia prescritta. 2) Con Dlgs 133 del 11.05.2005 l’Italia ha recepito la direttiva UE 2000/76 sull’incenerimento e il
coincenerimento dei rifiuti. Gli impianti termici esistenti presso la SAMA Srl corrispondono, in
modo diversificato, alle definizioni contenute nella direttiva e nell’atto di recepimento per i
motivi che seguono: - i rifiuti indicati come “scarti di legno” in quanto contenenti composti organici alogenati e
metalli pesanti, nonché inclusivi di rifiuti edilizi e da demolizione, non possono usufruire
della esclusione prevista dall’art. 2 della direttiva;
il polverino di legno può rientrare nella suddetta esclusione, in quanto, pur essendo trattato, -
può contenere una quantità di residui di resine inferiori a quelli indicati nel DM 5.02.1998; - il combustibile da rifiuti anche nella sua versione “di qualità” è stato più volte indicato dalla
Unione Europea come rifiuto a tutti gli effetti (da ultimo nella sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 22.12.2008, causa C 283/07) Considerando la distribuzione dei combustibili tra i diversi impianti termici e termoelettrici già
indicata (attualmente e, per il CDR; dopo l’autorizzazione integrata ambientale) nonché quanto
indicato nella sentenza della Corte di Giustizia Europea 11.09.2008 causa C-251/07, la centrale
termoelettrica alimentata a scarti di legno e - in futuro - a CDR è da considerarsi come impianto di
incenerimento di rifiuti mentre l’insieme costituito dalle centrali di riscaldamento ad olio diatermico
e l’essiccatoio, sono da considerarsi come impianto di coincenerimento di rifiuti. Nonostante quanto sopra non è stata data attuazione a quanto previsto nel DLgs 133/05 e quindi alla
la direttiva UE 2000/76 (in particolare, in quanto impianto preesistente e soggetto al DM 5.02.1998,
all’art. 21 comma 7 delle norme transitorie almeno per quanto concerne la centrale termoelettrica-
inceneritore) nei tempi indicati dalla norma suddetta (60 giorni dalla entrata in vigore) La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 23.11.2006 (causa C-486/04) ha riconosciuto
che il DPCM 3.09.1999, che ha modificato l’allora normativa italiana sulla VIA (DPR
12.04.1996), è stato adottato in contrasto con la direttiva del Consiglio 27 giugno 1985,
85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (tale decisione è
stata confermata dalla Corte di Giustizia Europea anche nella sentenza 5.07.2007, causa
C-255/05). Le sentenze hanno determinato l’approvazione di una norma italiana correttiva
(DPCM 7.03.2007) che ha reintrodotto l’obbligo di VIA per impianti di recupero energetico e per
altre attività di recupero rifiuti oltre le capacità prescritte. Tali decisioni sono state confermate e
introdotte nell’ordinamento italiano dal Dlgs 152 del 3.04.2006 e successive modifiche e
integrazioni. Ciò nonostante (considerando anche il parere motivato della Commissione
dell’Unione Europa n. 1999/2251 C(2002) 5055 del 17.12.2002) l’impianto non è stato
assoggettato né a verifica (screening) né a procedura di valutazione di impatto ambientale e ciò
in violazione della direttiva 85/337/CEE. 3) La qualificazione della centrale termoelettrica come impianto di incenerimento determina che la
corretta qualificazione, ai fini della autorizzazione integrata ambientale, è quella di 5.2. Impianti
di incenerimento dei rifiuti urbani (...) con una capacità superiore a 3 tonnellate/ora e non 1.1.
Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW (Allegato 1 della
direttiva 96/61 modificata dalla direttiva 1/2008 4) La qualificazione degli impianti termici quali inceneritore (centrale termoelettrica) e
coinceneritore (altri impianti) determina l’obbligo del rispetto dei limiti (e di tutte le altre
condizioni) previste dalla direttiva 2000/76 ovvero dal DLgs 133/05. Tra questi l’obbligo del
calcolo dei limiti totali alle emissioni tenendo conto dei flussi parziali (formula di miscelazione)
e delle concentrazioni limite indicate nell’allegato 2 del Dlgs 133/05 e allegato II Direttiva
2000/76 (e prima nell’allegato 2 suballegato 3 DM 5.02.1998) .
Nel caso in esame sono stati invece prescritti i limiti previsti dalla Delibera della Giunta
Regionali della Lombardia del 17.05.2004 n. 7/17530 relativa agli impianti di produzione di
pannello truciolare senza considerare gli aspetti relativi al “recupero energetico” di rifiuti ovvero
della condizione di inceneritore/coinceneritore dei diversi impianti termici della ditta SAMA Srl.
Ciò ha determinato la fissazione di limiti molto meno restrittivi di quelli previsti dalla direttiva e
dalla normativa nazionale applicabile. Di qui un’ulteriore violazione della direttiva
2000/76/CEE. 5) Come detto l’impianto non è mai stato sottoposto a valutazione di incidenza come previsto dalla
Direttiva Habitat 92/43 del 21.05.1992 e dai provvedimenti di recepimento italiani. In sintesi le violazioni presunte riguardano : La direttiva 75/442 del 15.07.1975, modificata dalla direttiva 91/156 del 18.03.1991 : Art. 9, assenza di autorizzazione per attività di smaltimento rifiuti; Art. 10, assenza di autorizzazione per attività di recupero rifiuti (per i casi ove non è
applicabile la normativa nazionale prevista dall’art. 11 della direttiva) Art. 11, in quanto per le attività ove era applicabile la dispensa dalla autorizzazione non
risultano rispettate le norme adottate dal Ministero dell’Ambiente italiano per ciascun tipo di
attività norme generali e che hanno fissato i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni , tali
condizioni e quantità non sono state rispettate (quantità rifiuti, limiti applicabili e caratteristiche
del sistema di monitoraggio in continuo). La direttiva 2000/76 del 4.12.2000 per i seguenti articoli: Art. 4 per mancata presentazione della domanda di autorizzazione per le attività di
incenerimento e coincenerimento di rifiuti derivanti dalle proprie attività e di terzi; Art. 7 in quanto i limiti alle emissioni sono meno restrittivi di quelli previsti negli allegati II
e V; Art. 11 in quanto le prescrizioni adottate per il monitoraggio delle emissioni, in passato e
nella autorizzazione integrata ambientale, non corrispondono (misurazioni in continuo)
integralmente a quanto ivi previsto; Art. 12 in quanto, non avendo presentato domanda di autorizzazione, la stessa non è stata
resa accessibile al pubblico; Art. 15 in quanto, non considerando tali impianti come impianti di
incenerimento/coincenerimento, non sono mai state presentate le relazioni annuali prescritte
né sono state messe a disposizione del pubblico le corrispondenti informazioni. La direttiva 85/377 del 27/06/1985 modificata 11/1997 del 03/03/1997 e dalla direttiva
35/2003 del 26/05/2003 : • Art. 2 comma 1 per la mancata valutazione di impatto ambientale dell’impianto sottoposto a
modifica; • Art. 6 per la mancata informazione e coinvolgimento del pubblico durante la procedura (e
l’esito della stessa). La direttiva 96/61 del 24.09.1996 modificata con direttiva 1/2008 • Art. 9 (in particolare il comma 3 e 5 per quanto concerne la fissazione di limiti alle emissioni
e le modalità di controllo in continuo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici); • Art. 12 in quanto, nonostante la introduzione di modifiche sostanziali rispetto alle
autorizzazioni previgenti (inizio attività di incenerimento di CDR) la modifica sostanziale
non è stata soggetta a riesame; • Art. 15 in quanto, nonostante la introduzione di modifiche sostanziali, la procedura non ha
garantito e offerto tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura da
parte del pubblico; • Allegato 1, per la non corretta individuazione della tipologia di impianto soggetta ad
autorizzazione integrata ambientale (1.1 anzichè 5.2); • Allegato IV punto 12, in quanto non sono state applicate le linee guida relative alle migliori
tecnologie disponibili per quanto concerne l’incenerimento dei rifiuti, il trattamento dei
rifiuti liquidi e solidi, i sistemi di monitoraggio. La direttiva 92/43 del 21.05.1992 modificata dalla direttiva 97/62: • Art. 6 comma 3 per il mancato svolgimento della valutazione di incidenza.
10. Menzionare l’eventuale finanziamento comunitario (se possibile, con i riferimenti) di cui lo
Stato membro in causa beneficia o potrebbe beneficiare, in relazione ai fatti contestati: //
11. Eventuali contatti già presi con i servizi della Commissione (se possibile, allegare copia
della corrispondenza): //
12. Eventuali contatti già presi con altre istituzioni od organi comunitari (per esempio,
commissione per le petizioni del Parlamento europeo, mediatore europeo). Se possibile,
indicare il riferimento attribuito da tali organi alla lettera del denunciante: Si è a conoscenza che a seguito di un’interrogazione dell’on. Agnoletto, in relazione alla possibile
violazione della direttiva 85/337/CEE, codesta Commissione si è così espressa: “E-1311/09IT
Risposta di Stavros Dimas
a nome della Commissione
(16.4.2009)
Il 29 settembre 2008 la Commissione ha invitato le autorità italiane a trasmettere informazioni
sulla questione sollevata dall’onorevole parlamentare.
Le autorità italiane hanno risposto in data 8 dicembre 2008.
In base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, con il decreto 6 agosto 2007, n. 9011, la
Regione Lombardia ha rilasciato un’autorizzazione integrata ambientale (AIA) a norma del decreto
legislativo n. 59/2005 (che recepisce la direttiva 96/61/CE nel diritto interno1) all’impresa SAMA srl
per attività comprendenti la produzione di trucioli di legno e la combustione di scarti di legname,
polvere di legna e combustibile da rifiuti nell’ambito di attività di recupero energetico, presso lo
stabilimento di Sustinente, senza la preventiva valutazione di impatto ambientale (VIA) a norma
della direttiva 85/337/CEE2. Le autorità italiane non hanno ritenuto necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale
prima di rilasciare l’autorizzazione in quanto l’attività era già regolarmente autorizzata alla data di
presentazione della domanda di autorizzazione (4 luglio 2005) e visto che l’attività dello
stabilimento esistente non aveva subito modifiche rilevanti.
Alla luce della risposta fornita dalle autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno
riscontrato una potenziale infrazione del diritto ambientale comunitario.” In proposito corre l’obbligo di evidenziare come tali conclusioni risultino evidentemente espresse
sulla base di non esaustive e precise informazioni fornite a codesta Commissione dalle autorità
italiane. A tale proposito, richiamandosi ai chiari principi enunciati nelle sentenze della Corte di Giustizia
già citate nel paragrafo 9, ci si permette di precisare in particolare che: a) la “autorizzazione”, richiamata nella risposta alla interrogazione, previgente alla AIA per
l’incenerimento/recupero energetico di rifiuti è stata svolta in “procedura semplificata” (DM
5.02.1998) senza effettuazione di preventiva VIA; il contrasto della suddetta norma italiana
(ed in particolare del DPCM 3.09.1999) che escludeva dall’obbligo di VIA tali impianti è
stato accertato dalle sentenze 23.11.2006 C-486-04 e 5.07.2007 C-255/05); b) l’impianto era soggetto agli obblighi previsti dal Dlgs 133/05 che - recependo quanto
prescritto nella Direttiva 2000/26 - ha prescritto (art. 21) che “7. I gestori degli impianti di
incenerimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), esistenti operanti sulla base degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cd procedure semplificate, ndr) ,
presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno
studio di impatto ambientale contenente le seguenti informazioni: a) descrizione dell’impianto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e
strutturali; b) la descrizione degli effetti sull’ambiente, anche con riferimento a parametri e standard
previsti dalla normativa ambientale, nonche’ ai piani di utilizzazione del territorio; c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli
all’ambiente. 8. All’esito favorevole dell’esame dello studio di cui al comma 7, l’autorita’ competente
rilascia autorizzazione a norma dell’articolo 4.” La norma, per gli impianti esistenti,
introduceva una VIA ex post per “sanare” le precedenti carenze dovute alle inadempienze
italiane nel corretto recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e del ritardo di
recepimento della direttiva sull’incenerimento e coincenerimento. A parte ogni profilo
inerente la legittimità di tale procedura (sul quale può essere sollevato qualche legittimo
1
GU L 257 del 10.10.1996.
2
GU L 175 del 5.7.1985. dubbio, anche alla luce di quanto precisato da Corte Giustizia, Sez. II, 3 luglio 2008, causa
C-215/06) quel che più rileva è che nel caso di specie tali adempimenti non sono stati svolti
dal proponente né l’autorità procedente ne ha richiesto l’adempimento, sospendendo la
procedura di AIA allora in corso;
c) le citate sentenze della Corte di Giustizia 23.11.2006 e 5.07.2007 hanno sancito,
rispettivamente per gli impianti di incenerimento di Massafra e la terza linea di Brescia, che i
titoli autorizzativi in procedura “semplificati” e senza preventiva VIA erano inidonei quali
autorizzazioni all’esercizio degli impianti; infatti per tali impianti si è dovuto procedere alla
procedura di VIA e poi al rilascio della AIA. Inoltre v’è da precisare che il decreto del dirigente della Struttura prevenzione inquinamento
atmosferico e impianti della Regione Lombardia n. 9011 del 6 agosto 2007 con cui è stata rilasciata
alla ditta controinteressata l’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto di Sustinente, in
attuazione di quanto disposto dall’art. 5, comma 14 del d.lgs. 59/2005, sostituisce espressamente il
rinnovo della comunicazione per l’attività di messa in riserva di rifiuti ex art. 33 del d.lgs. 22/1997
(vds. nota della Provincia 26.3.2003 prot.n. 22631 recante comunicazione dell’iscrizione al Registro
delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti con prot. 11943 del 24.2.2003) e le ulteriori
comunicazioni in materia di recupero di rifiuti: vds. l’art. 2 del dispositivo dell’AIA secondo cui
“l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni
effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell’allegato tecnico” e la tabella A2
“stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’AIA” a pagg. 7 e 8 dell’allegato tecnico. Ora,
poiché l’autorizzazione integrata ambientale in parola ha una durata di cinque anni (art. 5 del
dispositivo), i suddetti titoli abilitativi in materia di recupero di rifiuti sostituiti dalla nuova
autorizzazione unica, ottengono così un automatico rinnovo sino alla scadenza quinquennale. Ne
consegue che tale rinnovo delle comunicazioni in materia di recupero di rifiuti necessitava della
preventiva VIA, come peraltro già rammentato dal Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali
con apposita circolare, onde assicurare l’effettivo rispetto dell’obbligo comunitario e non esporre il
nostro Paese ad un’ulteriore condanna della Corte di Giustizia per violazione della direttiva
85/337/CEE. 13. Contatti già presi con le autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale: 13.1 Iniziative di tipo amministrativo: a) Interrogazione a risposta scritta presentata dai senatori Gianpaolo Silvestri e Anna Donati, al
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 27 novembre 2007 nella
seduta n.255. b) Interrogazione a risposta scritta 4-05996 presentata dai deputati Paolo Cacciari e Alberto
Burgio giovedì 20 dicembre 2007 nella seduta della Camera N° 262. c) Interrogazione alla Regione Lombardia presentata dai consiglieri Carlo Monguzzi e
Marcello Saponaro in data 12 dicembre 2007. 13.2 Azioni o ricorsi dinanzi ai tribunali nazionali o altri procedimenti avviati : a) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte del Comune di Sustinente del
1° dicembre 2007 b) Esposto e successive integrazioni presentati presso la Procura di Mantova da parte di diverse
Associazioni ambientaliste della provincia, in data 26.02.2009 ; 10-06-2009 e 24-11-2009 14. Documenti giustificativi a sostegno della denuncia: comprese le disposizioni Normativa italiana a) Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e
coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.
146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale),
modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999 a sua
volta modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007; b) Decreto del Presidente della Repubblica 8.09.1997 n. 357 (recepimento della direttiva
Habitat 02/43); c) Decreto Ministeriale (Ambiente) 5.02.1998 e successive modifiche, da ultimo con
Decreto Ministeriale 186 del 5.04.2006; d) Delibera della Giunta Regionali della Lombardia del 17.05.2004 n. 7/17530; e) Decreto Legislativo 11 maggio 2005 n° 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in
materia di incenerimento dei rifiuti) f) Decreto Legislativo n. 59 del 18/02/2005 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. g) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 (Norme in materia ambientale) e successive
modifiche (da ultimo, per quanto interessa nel caso in esame, dal Decreto Legislativo n°4
del 16 gennaio 2008), parte seconda Nota a proposito della normativa italiana: Al momento della presentazione della richiesta di AIA era in vigore il DPR di cui alla lettera
a), come modificato dal DPCM 3.09.1999.
In corso di istruttoria è stato nuovamente modificato dal DPCM 7.03.2007. La normativa di cui al punto a), è stata abrogata a decorrere dall’entrata in vigore della parte
seconda del Decreto Legislativo 152/2006 avvenuta, dopo alcune proroghe, il 31 luglio
2007. Dopo la concessione dell’AIA il Decreto Legislativo n. 152/2006 è stato ulteriormente
modificato nella “Parte II” (normativa VIA, VAS, AIA-IPPC) dal Decreto Legislativo 16
gennaio 2008, n° 4. Altri documenti a) Decreto dirigenziale Regione Lombardia 12487 del 3.11.2008 (punto 8) b) Testo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (punto 13.2 lettera a) c) Testo dell’esposto e successive integrazioni presentati alla Procura di Mantova (punto
13.2 lettera b) d) Testo dell’interrogazione dei Deputati Cacciari e Burgio (punto 13.1 lettera a) e) Testo dell’interrogazione dei Senatori Silvestri e Donati (punto 13.1 lettera b) f) Testo dell’interrogazione dei Consiglieri regionali Monguzzi e Saponaro (punto 13.1
lettera c)