I VACCINI ANTINFLUENZALI OBBLIGATORI PER GLI OPERATORI SANITARI SONO ILLEGITTIMI, UN TAR DA RAGIONE AI NOSTRI ARGOMENTI

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Sul tema dell’obbligo vaccinale antinfluenzale (in funzione anticovid) degli operatori sanitari ci siamo espressi anche in una intervista:

Vaccini e lavoratori, parla Marco Caldiroli by Beatrice Bardelli

in particolare abbiamo sostenuto l’illegittimità di tale provvedimento, in particolare nei confronti degli operatori sanitari, per contrasto con la normativa sulla sicurezza sul lavoro (dlgs 81/2008) in quanto il presidente della Regione andrebbe a sostituirsi all’operato del medico competente e agli altri soggetti della prevenzione nelle aziende e, più in generale, non è competenza delle regioni emettere “ordini” di tal genere.

Ancora prima abbiamo sottoscritto la presa di posizione della Rete Sostenibilità e Salute : https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=10369 ; https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=10087

Così il TAR Basilicata ricordava l’obbligo dell’ordinanza della Regione Basilicata (un’altra identica è stata emanata in Lazio su cui torneremo):

“a) Soggetti di età ≥ 65 anni: l’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini. b) Medici e personale sanitario,
sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario”.
L’obbligo, secondo quanto ordinato, decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere assolto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di
attuazione in relazione alla curva epidemica.
La mancata vaccinazione da parte dei medici e del personale sanitario comporta, se non sia giustificabile da ragioni di tipo medico, l’adozione degli opportuni provvedimenti connessi allo svolgimento della
mansione lavorativa, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.”

E queste sono le considerazioni con cui questa ordinanza viene annullata :

“Il Tribunale intendere premettere, anticipando sin d’ora quanto si svilupperò meglio ai §§ che seguono, che risulta fondato il primo motivo di ricorso, in quanto i trattamenti sanitari obbligatori, quale l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale, sono coperti da riserva di legge statale, alla stregua dell’art. 32, comma 2 Cost., letto in combinazione con l’art. 3 Cost. e l’art. 117, comma 3 Cost..
Ciò comporta l’accoglimento del ricorso, sebbene riconoscendo che il vizio riscontrato determina l’annullabilità e non la nullità dell’ordinanza impugnata.
Ma ciò comporta altresì che questo giudice amministrativo, data la natura assorbente del vizio riscontrato, si asterrà dall’esaminare i successivi motivi di ricorso.
In particolare, deve essere sottolineato come non verrà esaminato l’ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la logicità e la ragionevolezza dell’imposizione dell’obbligo vaccinale, e più in generale si contesta l’efficacia del vaccino antinfluenzale.
All’accoglimento dell’odierno ricorso, dunque, non potrà essere ricondotto alcun significato diverso dall’affermazione che non spetta alle Regioni, ma eventualmente solo allo Stato, l’imposizione di un qualsivoglia obbligo vaccinale.
5. – Invero, è noto che l’art. 32, comma 2 stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”

Come si vede non è entrato nel merito degli aspetti di contrasto con la normativa di sicurezza (nè erano tra i motivi di ricorso dei ricorrenti, l’associazione dei medici AMPAS) ma ha chiarito che la competenza per emettere ordinanze costrittive del genere sono in contrasto con il nostro ordinamento che attribuisce allo Stato il potere di tali decisioni. Un “colpetto” anche alle pretese dell’autonomia differenziata perchè ordinanze del genere costituiscono l’arrogante pretesa delle singole regioni di fare di testa propria su temi che interessano tutti i cittadini.

Il 14 settembre il TAR del Lazio aveva deliberato in modo diverso comunque rinviando la discussione nel merito del ricorso per una identica ordinanza, il TAR laziale non ha concesso la sospensiva richiesta e quindi l’ordinanza è in vigore, ma non è detta l’ultima parola, tanto più con questo “precedente” lucano.

Non smetteremo di tenere sott’occhio la questione che va affrontata con la razionalità e il diritto, come è stato fatto con questi ricorso, e senza alcuna teoria del complotto che diversi idioti del web continuano ad agitare, incluso il fautore della “mentalità di gregge” (lapsus odierno di Trump).

A cura di Marco Caldiroli

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