DOMANDA AL GARANTE DELLA PRIVACY SUI DATI SANITARI RILEVANTI E IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

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Sul web circolano interpretazioni complottiste relative a una modifica normativa molto recente che ha cancellato la possibilità individuale di escludere dei dati sanitari nel proprio fascicolo sanitario elettronico (che, lo ricordiamo, è visibile da addetti autorizzati esclusivamente per le finalità di cura), con ogni probabilità tale decisione è stata introdotta per facilitare le indagini epidemiologiche e il monitoraggio relativi alla diffusione del Covid19 e le analisi cui sono sottoposti gli italiani.
Niente “schedatura” che già non fosse in atto in precedenza e, per quanto concerne il FSE formalmente tutelati dalle norme, ma si tratta di dati sensibili, anzi “rilevanti” in quanto riguardano lo stato di salute e quindi è opportuna una valutazione e un chiarimento da parte del Garante per la protezioni dei dati personali.
A maggior ragione perchè l’estensione futura della telemedicina si dovrà necessariamente fondare sulla circolazione dei dati (che vanno gestiti ben diversamente da quelli che “volontariamente” vengono regalati a piene mani ai social per poter utilizzare i servizi).
Di seguito la richiesta inviata, non appena avremo la risposta la diffonderemo.

Milano, li 16.01.2021

Alla c.a. del Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Venezia n. 11
Roma
protocollo@pec.gpdp.it

Oggetto : Segnalazione ex art. 19 del Regolamento 1/2019, abrogazione art. 12 comma 3 bis DL 179/2012

Con Dl 34 del 19.05.2020 convertito in legge n. 77 del 17.07.2020 è stato abrogato l’art. 12 comma 3 bis del DL 18.10.2012 n. 179 che, nell’ambito della costituzione e organizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico stabiliva . “3-bis. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo”.

Analogo principio era contenuto nel Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003, art. 81) relativo al consenso del “trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute” , abrogato dal Dlgs 10.08.2018 n. 101.

Nel contempo rileviamo che, sul Vs sito in merito alle FAQ sul FSE

L’interessato deve esprimere il suo consenso?

Una volta che l’assistito abbia espresso il proprio consenso alla consultazione del fascicolo, che deve essere reso una tantum e può essere sempre revocato, il personale sanitario che lo ha in cura può accedere al suo FSE. La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso.

Con i recenti interventi di semplificazione, il FSE viene automaticamente alimentato in modo che lo stesso assistito possa facilmente consultare i propri documenti socio-sanitari, anche se generati da strutture sanitarie situate al di fuori della Regione di appartenenza, grazie all’interoperabilità assicurata dal Sistema Tessera Sanitaria.

A prescindere dal consenso dell’assistito, gli organi di governo sanitario possono accedere a dati pseudonimizzati presenti nel FSE per svolgere le relative funzioni istituzionali (es. programmazione delle cure, gestione delle emergenze sanitarie).

In ogni caso il Codice mantiene, in particolare l’art. 75 e art. 78 comma 3, previsioni di tutela “rafforzata” per il trattamento dei dati personali per finalità di tutela della salute anche con esplicito richiamo al FSE.

La più recente modifica normativa sopra citata, nell’abrogare da ultimo la norma richiamata nell’ambito del consenso informato sembra azzerare limiti all’inserimento di dati nel FSE, ha generato un allarme in alcune parti sociali che hanno visto questa scelta come una riduzione dei diritti personali in materia di protezione dei dati.

E’ presumibile che la motivazione del legislatore sia correlabile con la necessità di disporre e gestire agevolmente di dati sanitari connessi con la situazione pandemica e quindi per il monitoraggio epidemiologico, ma riteniamo necessaria da parte del Garante una iniziativa di verifica sugli effetti di tale modifica e un controllo sul mantenimento della integrità della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati in quanto relativa ad aspetti di salute.

La ringrazio a nome della ns associazione per quanto vorrà approfondire sul tema.

Cordiali saluti

Per Medicina Democratica Onlus – Il Presidente
Marco Caldiroli

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