Novità positive (non sempre eclatanti) nella nuova direttiva sulla protezione dei lavoratori all’amianto

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Prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale verrà pubblicata la nuova direttiva europea sulla protezione dei lavoratori dell’amianto che modifica quella vigente (2009/148) attualmente inserita nella normativa italiana nel  capo III titolo IX del decreto legislativo 81/2008 (testo unico sulla sicurezza e igiene del lavoro).

Le novità ci sono ma non tutte così eclatanti come anticipato nei “considerando” della direttiva stessa che inquadrano gli obiettivi “politici” della norma che segue. In alcuni casi si tratta di modifiche certamente condivisibili ma già presenti nelle norme e nella prassi italiana in particolare in merito alle modalità di demolizione (bonifica) dei manufatti contenenti amianto.

Vediamo le modifiche più significative :

  1. nella notifica (“piano di lavoro”) per interventi di bonifica di manufatti in amianto vengono introdotte misure più specifiche relativamente alla documentazione sullo stato di salute dei lavoratori e lo smaltimento dei rifiuti, sono inoltre meglio specificati obblighi in materia di misure di protezione dei lavoratori esposti (aspirazione delle polvere di amianto, disposizioni più esplicite per i “lavori svolti in ambienti chiusi”)
  2. la novità principale (e positiva) è l’introduzione di un limite più restrittivo espresso : da 0,1 fibre per cm cubo a 0,01 fibre per centimetro cubo, quindi riducendolo di 10 volte, entro 6 anni dalla entrata in vigore della direttiva in relazione alla definizione di fibra corrente (questa definizione serve a distinguere nel sistema di misurazione una “fibra” rispetto a una “polvere” viste le peculiarità della esposizione e degli effetti dell’amianto sull’organismo connesse con la sua forma e non solo alla sua composizione chimica).
  3. collegato alla riformulazione del limite vengono meglio specificate e aggiornate le modalità di misurazione dell’amianto nell’ambiente indicando come metodica da utilizzare la microscopia elettronica (SEM) o equivalente rispetto alla microscopia ottica, meno precisa. Inoltre viene ridefinita la lunghezza delle fibre da considerare (per l’amianto la misura non è il peso ma il numero di fibre in volume) da 5 micron di lunghezza e 3 micron di larghezza anche a quelle di larghezza minore, anche inferiore a 0,2 micron. Per queste ultime fibre di dimensioni inferiori a quelle considerate finora il limite di esposizione sulle 8 ore lavorative viene ridotta a 0,002 fibre per centimetro cubo.
  4. vengono resi più espliciti gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese edili che devono verificare, prima dell’inizio di lavori di demolizione, manutenzione e ristrutturazione di locali realizzati prima della entrata in vigore del divieto di utilizzo dell’amianto (in Italia è il 1992) di verificare puntualmente la assenza o la presenza tramite “esami” da parte di operatori qualificati.
  5. viene specificato il contenuto della formazione specifica per i lavoratori addetti alle rimozioni, questa novità non ha particolari effetti sulla normativa italiana in quanto le norme vigenti in materia (dal 1994) corrispondono in sostanza a quanto indicato solo oggi nella direttiva.
  6. tra le malattie asbesto correlate a quelle già indicate nella attuale versione della direttiva (asbestosi, mesotelioma, cancro al polmone, cancro gastrointestinale) vengono aggiunti il cancro della laringe, il cancro delle ovaie e le malattie pleuriche non maligne. Pertanto vi è da attendersi un aggiornamento delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL in base al testo unico delle malattie professionali e e degli infortuni.

La direttiva entrerà in vigore (andrà recepita dai singoli Stati membri) entro 2 anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

I punti “deboli” :

a) nonostante nei “considerando” si ponga l’attenzione alla esposizione “passiva” all’amianto (ovvero a chi è esposto non per attività diretta ma per vicinanza con altri lavoratori, per luoghi di lavoro ove è ancora installato l’amianto e/o per esposizione famigliare

b) nonostante si affermi che le deroghe esistenti per le cosiddette “esposizioni sporadiche e di debole intensità” (tipiche ad esempio di interventi di manutenzione su parti di edifici senza rimozione ma entrando in contatto con parti contenenti amianto) nella nuova norma tali deroghe vengono sostanzialmente confermate pur affermando che la previsione di una deroga “non dovrebbe essere applicata a una sostanza cancerogena priva di soglia quale l’amianto”

c) nonostante si indichi la necessità di ampliare l’applicazione della direttiva oltre ai sei “amianti” considerati tali (actinolite, grunerite, antofillite, crisotilo, crocidolite, tremolite) anche ad altri “parenti” altrettanto tossici come erionite, riebeckite, winchite, richterite e fluoro-edenite ma questa estensione viene rinviata alla prossima revisione della direttiva (tra cinque anni).

In ogni caso un passo avanti (speriamo che arrivi anche qualche novità sugli aspetti ambientali dell’amianto perchè dopo averlo rimosso in modo corretto occorre anche smaltirlo in modo corretto …..) .

Nota a cura di Marco Caldiroli



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