Una sentenza di conferma di condanna che lascia l’amaro in bocca

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La Corte d’Assise di Appello di Napoli ha confermato la condanna (emessa il 6.04.2022) nei confronti di Schmidheiny Ernest “patrono” della Eternit per la morte di uno dei lavoratori oggetto del procedimento giudiziario presso il sito industriale di Bagnoli (si tratta di uno degli “spacchettamenti” del primo processo Eternit tenutosi a Torino).

Tra le parti civili costituite vi è Medicina Democratica difesa dall’avvocato Bartolo Giuseppe Senatore.

Era l’unico caso di decesso rimasto in causa per mesotelioma pleurico (di 8 iniziale di cui 2 “ambientali” ovvero non lavoratori) rispetto al rinvio a giudizio del 2019.

Sul tema, nel testo del rinvio a giudizio vi era stata anche la evidenza che l’imputato

“Promosse una sistematica e prolungata opera di disinformazione volta a :

  • Tranquillizzare la collettività, sia divulgano la falsa rassicurazione che erano state impegnate notevoli risorse per sanare la situazione, sia propalando notizie infondate circa l’efficacia delle bonifiche già compiute e lo stato delle conoscenze scientifiche in ordine alla cancerogenicità dell’asbesto;
  • Diffondere l’erronea convinzione che, per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e nelle aree ad essi vicine, sarebbe stato sufficiente rispettare valori limite di soglia, peraltro individuati in modo inappropriato anche alla stregua delle conoscenze già allora disponibili e mai realmente osservati con adeguate azioni preventive;
  1. Confidò he l’opera di disinformazione da lui promossa avrebbe impedito alla collettività di acquisire esatta consapevolezza del fenomeno epidemico che egli si era già rappresentato e che, dunque, provocò pur di perseguire vantaggi economici;
  2. Si avvalse sistematicamente di un esperto di pubbliche relazioni per allontanare dalla sua persona qualsiasi sospetto sulla parte avuta nella decisione di gestire gli stabilimenti italiani con modalità tali da diffondere in notevole quantità le fibre di asbesto negli ambienti di lavoro e nel territorio, e così per occultare le proprie responsabilità scaricandole sulle articolazioni periferiche della catena di governo del gruppo.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto per mero fine di lucro (v. punti D, E,F) e con mezzo insidioso, in quanto ometteva l’informazione a lavoratori, familiari, cittadini, circa i rischi specifici derivanti dall’amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi, e promuoveva la sistematica e prolungata opera di disinformazione di cui ai punti H, I,L in guisa da rendere più difficile per le vittime la difesa.”

Quindi una sentenza che pur confermando la condanna limita le responsabilità dell’imputato a un unico caso di morte da amianto e, per i tempi assurdi della giustizia italiana, avvia alla prescrizione l’esito finale del procedimento.

C’è di che far cadere le braccia a chiunque o optare per qualche indennizzo economico, ma è proprio quello che vogliono lorsignori, non veder riconosciuta la loro responsabilità e svicolare con qualche elemosina a chi comunque chiede conto della propria malattia o del decesso di persone care.

Continua ad appare particolarmente immotivata l’esclusione di fatto dell’epidemiologia e dell’evidenza scientifica della correlazione tra esposizione ad amianto e malattie correlate in nome dell’esatto e “indiscutibile” correlazione tra azioni ed omissioni specifiche di un soggetto e quella personale condizione patologica. La soluzione sta in una vera riforma della giustizia che nel garantire il diritto alla difesa degli imputati tuteli anche l’azione delle parti offese, per questo serve la modifica dell’art. 111 della nostra Costituzione, per allargare la tutela delle vittime e non negarla o renderla pressocchè impossibile da ottenere.

Qui il dispositivo della sentenza

dispositivo sentenza Eternit Bis..

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