IL REGOLAMENTO REACH E’ UTILE SE NON VIENE ATTUATO ?

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IL REGOLAMENTO REACH E’ UTILE SE NON VIENE ATTUATO ?

LE RESTRIZIONI SUI DIISOCIANATI SONO RISPETTATE ??

Il regolamento Reach è utile se non viene attuato ? La domanda è ovviamente oziosa e provocatoria e la risposta scontata, ma vuole segnalare una criticità che ha conseguenze importanti sia sui lavoratori/e che sui cittadini/e.

Rammentiamo che il regolamento REACH (n. 1907/2006) regola la immissione e l’uso nel mercato europeo delle sostanze chimiche prevedendo procedure preventive (notifica) per la produzione di nuove sostanze e contestualmente regola il mercato anche prevedendo limitazioni negli usi di sostanze problematiche e di particolare pericolosità (cancerogeni, mutageni, teratogeni, cumulabili nell’ambiente ecc) fino anche a prevederne il divieto di uso o specifiche autorizzazioni temporanee limitate agli “usi consentiti”.

In questo contesto una modifica del REACH (con il regolamento 1149/2020) ha introdotto in tutta Europa una restrizione nell’uso di un gruppo di sostanze che hanno impieghi molteplici, si tratta dei diisocianati.

Ai più questo nome non dirà nulla ma si tratta della “famiglia” di sostanze tra le quali vi è (isocianato di metile) quella responsabile dei terribili effetti del crimine ambientale di Bhopal nel 1984. Dopo un lungo processo di valutazione l’Agenzia Chimica per l’Ambiente ha proposto e ottenuto dalla Commissione Europea la introduzione di importanti limitazioni nell’uso, riconoscendo che il rilascio di queste sostanze durante la loro applicazione (l’uso principale è negli spray delle schiume poliuretaniche molto usate in edilizia per “tappare i buchi”) soprattutto in ambienti confinati, espone gli utilizzatori a gravi rischi per le vie respiratorie (stiamo parlando di derivati del cianuro …).

La CIIP ha messo a disposizione un documento molto utile e approfondito sui rischi dei diisocianati che mettiamo a disposizione anche qui.

Documento Diisocianati e Poliuretani

In sintesi la restrizione prevede che è vietato vendere liberamente miscele contenenti diisocianati a una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso (quindi molto bassa) a partire dall’agosto 2023. Miscele con concentrazioni superiori sono permesse SOLO per utilizzi professionali e previa specifica formazione dei lavoratori addetti al loro impiego (alquanto dettagliata nei contenuti nel regolamento europeo).

Per le imprese significa un impegno aggiuntivo di tutela nei confronti dei propri lavoratori.

Per distinguere le miscele comunque utilizzabili solo per uso professionale da quelle non utilizzabili dai consumatori occorre leggere l’etichetta che deve essere apposta sulle confezioni/imballaggi di tutte le sostanze classificate come pericolose.

Un esempio di etichetta in tal senso è quella riportata sotto ove, molto in piccolo e in fondo alle altre indicazioni di pericolo compare la prescritta indicazione “a partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”. Quindi il prodotto è soggetto alla restrizione europea perchè la concentrazione di diisocianati è superiore allo 0,1 % (alcuni prodotti professionali arrivano anche oltre il 50 %), l’utilizzo è solo professionale e per lavoratori formati ed è esclusa la vendita ai consumatori per il fai da te casalingo.

In aggiunta il regolamento impone ai “fornitori” , definizione di comprende anche i rivenditori (parliamo di un prodotto agevolmente acquistabile online o nei negozi “fai da te” sparsi ovunque) l’obbligo di accertarsi – per i prodotti contenenti diisocianati oltre lo 0,1 % ovvero con la dicitura suddetta – che il datore di lavoro disponga di lavoratori che hanno completato la formazione specifica all’uso di queste sostanze altrimenti …. non può cederle.

RIASSUMENDO :

  • al consumatore che intende acquistare una schiuma poliuretanica per lavori in casa NON deve essere venduto un prodotto contenente oltre lo 0,1 % di diisocianati;
  • al datore di lavoro che intende acquistare una schiuma poliuretanica per usi professionali può essere venduto un prodotto con una concentrazione in diisocianati oltre lo 0,1 % solo se ha lavoratori appositamente formati all’uso sicuro.

Per distinguere al volo (senza chiedere ed esaminare la scheda di sicurezza) a quale delle due tipologie il prodotto corrisponde occorre verificare sulla etichettatura se riporta (superiore allo 0,1 %) la dicitura relativa al solo uso professionale e all’obbligo di formazione oppure se riporta “solo” le frasi di pericolo quale sostanze pericolosa (< 0,1 %).

Soprattutto per i consumatori dovremmo contare – oltrechè su produttori ligi a tali obblighi e che mettono in etichetta le informazioni corretta – anche su rivenditori che non mettano a disposizione senza distinzione, senza avvertenze ulteriori e senza verifiche “alla cassa” prodotti esclusivamente ad uso professionale e prodotti ad uso casalingo.

Abbiamo qualche dubbio che la maggior parte dei rivenditori per esperienza del passato si comporti correttamente : non è da oggi che vengono offerte al pubblico sostanze pericolose ed in concentrazioni elevate e quindi particolarmente pericolose come la soda caustica e/o l’acido cloridrico (o muriatico) senza distinzione tra uso professionale e non, nei negozi “fai da te”.

Superfluo ricordare che è necessaria sia una informazione e una attenzione da parte del consumatore sia una attività di controllo anche a livello di fornitura (vendita) affinchè almeno nell’esposizione dei prodotti a scaffale siano idoneamente segnalati (o separati) i prodotti a solo uso professionale anche al “costo” di qualche vendita in meno.

Per chi vuole andare alla fonte, qui scaricabile il regolamento 1149-2020

regolamento 1149_2020

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