SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS – NEWSLETTER N.208 DEL 06/05/15

Ascolta con webReader

SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS – NEWSLETTER N.208 DEL 06/05/15

 

INDICE

  • La gestione del rischio da interferenze: un caso particolare
  • Eternit: in Sicilia ancora 50 milioni di metri quadrati
  • Infortuni sul lavoro: anche la puntura di zecca può essere riconducibile all’attività lavorativa
  • Mobbing: risarcimento da capogiro a carico dell’Azienda Sanitaria
  • Comprendere la normativa per migliorare la prevenzione
  • Decreto Legislativo n. 81 del 2008: gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori
  • L’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’attività del medico competente

 

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la cultura della salute e della sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte.

 

Marco Spezia

ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro

Progetto “Sicurezza sul lavoro! Know Your Rights”

Medicina Democratica

sp-mail@libero.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156

http://www.medicinademocratica.org/wp/?cat=210

 

——————————————-

 

LA GESTIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE: UN CASO PARTICOLARE

LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.66

 

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti del lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

Marco Spezia

 

 

QUESITO

 

Buon pomeriggio Marco,

gli addetti del magazzino dove lavoro sono addetti allo scarico dei camion dove viaggiano i materiali che usiamo.

A volte capita che non li porta il camion della ditta nostra, ma viaggiano su mezzi di altre società (corrieri nazionali).

Gli addetti del nostro magazzino sono tenuti a salire sul camion e scaricare  la merce o dovrebbe essere l’addetto del corriere?

Se si fanno male mentre sono sul camion del corriere è uguale come se fossero sul nostro?

Ti ringrazio per l’ attenzione.

 

 

RISPOSTA

 

Ciao,

quello che mi poni è il classico caso di “interferenze” tra ditte diverse, che spesso e volentieri si presentano nel mondo del lavoro.

Per la tipologia di attività (non si tratta di interferenze all’interno di cantieri edili) il tuo caso è regolato (almeno in parte) dall’articolo 26 del Decreto Legislativo n.81 del 2008 (“Testo Unico sulla sicurezza” nel seguito Decreto) che riporto integralmente a seguire.

 

Tale articolo in realtà si applica a una tipologia leggermente diversa dalla tua, nella quale la ditta committente o appaltante affida in appalto lavorazioni da svolgere all’interno dei propri luoghi di lavoro a una o più ditte appaltate.

Nel tuo caso il problema è opposto, poiché la tua ditta appalta per il trasporto delle merci ditte esterne (i corrieri), ma voi siete chiamati a operare all’interno dei “luoghi di lavoro” (i camion) delle ditte appaltate medesime.

Valgono comunque i principi generali dettati dall’articolo 26.

 

Prima di tutto (articolo 26, comma 1, lettera a) del Decreto) la tua ditta dovrà accertarsi della idoneità tecnico professionale delle ditte appaltate, mediante (come minimo) richiesta del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e autocertificazione dei possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. L’inciso “come minimo” tra parentesi denota che la tua azienda è libera in sede contrattuale di richiedere ulteriore utile documentazione alle ditte appaltate per dimostrare che esse siano in regola con la vigente normativa in termini di diritto del lavoro e di tutela della salute e sicurezza.

 

Oltre a tale passo, la tua ditta dovrà informare le ditte appaltate dei rischi presenti nei luoghi di lavoro della tua ditta e delle misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre tali rischi (articolo 26, comma 1, lettera b) del Decreto).

Tenendo conto della tipologia di attività (siete anche voi come magazzinieri della ditta appaltata a dover lavorare all’interno dei “luoghi di lavoro”, cioè dei camion delle ditte appaltate) la tua ditta dovrà richiedere alle ditte appaltate i rischi specifici presenti all’interno dei camion (ad esempio portata del pianale del camion, superfici scivolose, mancanza o carenza di ricambio d’aria, scarsa illuminazione, peso dei carichi da movimentare, ecc.).

 

Sulla base di tale “scambio di informazioni sui rischi” la tua ditta dovrà integrare il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dagli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28 del Decreto e promuovere le misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi segnalati (ad esempio uso di mezzi di sollevamento adeguati, illuminazione supplementare, procedure per la movimentazione dei carichi pesanti, ecc.). Tali misure sono a carico della tua ditta. Il controllo della corretta implementazione di tali misure è a carico dei preposti (responsabili) e dei dirigenti della tua ditta.

 

Oltre a tali passi propedeutici, le tua ditta dovrà farsi promotrice di tutte le misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenza nei medesimi luoghi di lavoro dei lavoratori della ditta appaltante e di quelle appaltate (articolo 26, comma 3 del Decreto).

Nel tuo caso il rischio di concretizza essenzialmente nel rischio di investimento tra i vostri mezzi di sollevamento e trasporto (se presenti) e i conducenti delle ditte corrieri o degli infortuni derivanti da movimenti non coordinati tra i lavoratori delle diverse ditte.

 

Sulla base di analisi specifica di tali rischi da interferenze, la tua ditta dovrà definire delle specifiche misure di protezione per eliminarli o ridurli (ad esempio presenza di un coordinatore per regolare il traffico, utilizzo di indumenti ad alta visibilità, specifiche segnalazioni acustiche durante le manovre, ecc.).

Il controllo della corretta implementazione di tali misure è a carico dei preposti (responsabili) e dei dirigenti delle ditte appaltante e appaltate.

 

In conclusione, il fatto che voi siate chiamati a entrare nei camion dei corrieri e a movimentare la merce dipende dagli accordi contrattuali tra le ditte e non è né permesso, né vietato dalla normativa sulla sicurezza.

 

La responsabilità di quello che accade all’interno dei camion è:

  • della tua ditta se non ha richiesto informazioni dettagliate sui rischi presenti all’interno dei camion;
  • delle ditte appaltate (i corrieri) se hanno fornito informazioni incomplete o errate sui rischi presenti all’interno dei camion;
  • della tua ditta se, sulla base delle informazioni fornite dalle ditte appaltate, non ha definito adeguate misure di prevenzione e protezione, cioè modalità di lavoro coerenti con i rischi presenti;
  • della tua ditta se non ha definito specifiche modalità di lavoro per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze tra le varie ditte.

 

Spero di essere stato chiaro ed esaustivo.

Per eventuali dubbi non esitare a contattarmi nuovamente.

Saluti.

Marco Spezia

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 08, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

ARTICOLO 26 “OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE”

  1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
  2. a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

  1. b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
  2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
  3. a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  4. b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
  5. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

[…]

 

——————————————-

 

ETERNIT: IN SICILIA ANCORA 50 MILIONI DI METRI QUADRATI

 

Da: Rassegna.it

http://www.rassegna.it

28 aprile 2015

 

In Sicilia interventi ancora al palo. La CGIL lancia una campagna per l’eliminazione dell’amianto nella giornata mondiale su salute e sicurezza. Gli RLS faranno un monitoraggio di fabbriche e scuole.

 

In Sicilia si stima che ci siano da 40 a 50 milioni di metri quadrati di tetti in Eternit ancora non rimossi, in edifici pubblici, scuole, abitazioni private. Una stima effettuata sulla base dei dati di commercializzazione del materiale, dal momento che l’isola è una delle tre regioni d’Italia (le altre sono Calabria e Campania) dove, nonostante una legge regionale approvata esattamente un anno fa, non è stata ancora fatta una mappatura, né sono stati creati sistemi di smaltimento, rendendo quest’ultimo passaggio particolarmente costoso visto che i rifiuti con amianto vengono inviati all’estero.

 

Sull’argomento la CGIL Sicilia ha tenuto una conferenza stampa, nella giornata mondiale sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro (28 aprile), finalizzata a lanciare una campagna sull’eliminazione nella regione del rischio amianto e sulla sicurezza in genere.

Da subito il sindacato chiederà ai propri RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di fare un monitoraggio, a partire dalle scuole, ma anche dai siti industriali più a rischio (Gela, Priolo, Augusta, Milazzo e Biancavilla) per conoscere lo stato dell’arte e potere sollecitare gli interventi necessari.

La CGIL ha anche avviato una collaborazione con l’Associazione Nazionale Vittime dell’Amianto e, soprattutto, chiede alla Regione di dare corso agli adempimenti della legge, a partire dalle mappature, utilizzando poi i fondi europei per le bonifiche. Per le mappature, ma anche per la raccolta delle autodenunce dei cittadini, secondo il sindacato, potrebbero essere utilizzati i precari dei comuni.

 

In Sicilia sono stati rimosse 13 mila tonnellate di amianto negli ultimi 5 anni in appena 90 interventi, e si stimano un centinaio di morti l’anno per neoplasie legate a questo materiale.

“La bonifica” – ha detto Francesco Cantafia, del Dipartimento salute e sicurezza del sindacato – “richiede impegno e risorse, basti pensare che l’UE , che prevede un’Europa libera dall’amianto nel 2028, ha stanziato 300 milioni per incentivare la dismissione”.

“La regione” – sottolinea – “ha invece con velleità pensato di risolvere il problema in tre anni, mettendoci l’anno scorso solo 20 milioni e quest’anno niente e l’unico atto che ha compiuto qualche giorno fa è l’approvazione delle linee guida per l’accertamento da parte dei comuni”.

Tra le difficoltà oggi legate alla dismissione, quello dello smaltimento visto che non è mai stato costruito l’impianto previsto dalla legge regionale. Secondo la CGIL, peraltro, “basterebbe costruire mini discariche comunali pubbliche, azzerando i costi”.

 

Ma quello dell’amianto è solo uno dei problemi aperti sul fronte della sicurezza e della salute nel lavoro.

“Tra il 2012 e il 2013 (ultimi dati disponibili)” – ha rilevato il segretario generale della CGIL Sicilia, Michele Pagliaro – “i morti sul lavoro in Sicilia sono passati da 49 a 59. Noi siamo preoccupati che ci possa essere in corso un abbassamento del livello di guardia e delle risorse destinate alla sicurezza, sia come effetto della crisi che come conseguenza del Jobs Act. Per questo la nostra campagna sulla sicurezza toccherà tutti i temi e tutti i settori, con la richiesta forte in primo luogo di interventi adeguati contro il lavoro nero, dove vengono sistematicamente violate anche le norme sulla sicurezza”.

 

Preoccupanti pure il numero degli infortuni a carico di studenti nelle scuole siciliane: 5.082 nel 2013.

E proprio sulle scuole le notizie sono “poche e poco confortanti”, ha detto il segretario della FLC Sicilia Giusto Scozzaro.

Secondo il rapporto Ecosistema scuola di Legambiente, sul 25% del totale di scuole, quelle censite, il 6,5% sono in edifici in affitto (media nazionale il 3%), solo nel 4,5% (dato nazionale 22,2%) è stata eseguita la verifica sulla vulnerabilità sismica; gli edifici che necessitano di manutenzione ordinaria sono il 32,5% e quelli che hanno avuto negli ultimi 5 anni manutenzioni straordinarie il 34,9% (Italia il 47,7%).

Inferiori al resto del paese, inoltre, i dati sul collaudo statico, le scale di sicurezza, le porte antipanico.

 

“In questo contesto” – ha detto Scozzaro – “riteniamo che un rischio amianto ci sia e vada affrontato”.

Alla conferenza stampa sono pure intervenuti, Vincenzo Saladino, della Ericcson che ha rivelato che i casi di lavoratori dell’azienda che hanno contratto neoplasie in seguito all’esposizione all’amianto sono 150 tra Palermo e Catania.

Presenti anche il sindacato degli edili, con Franco Macaluso, uno dei settori più a rischio, che ha visto un incremento delle morti sul lavoro, attestatesi nel 2014 a quota 18 e la FLAI con Salvino Carramusa, che ha denunciato l’aumento delle malattie professionali in agricoltura.

 

——————————————-

 

INFORTUNI SUL LAVORO: ANCHE LA PUNTURA DI ZECCA PUO’ ESSERE RICONDUCIBILE ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

 

Da Studio Cataldi

http://www.studiocataldi.it

30/04/15

 

INFORTUNI SUL LAVORO.

CASSAZIONE: ANCHE LA PUNTURA DI ZECCA PU0’’ ESSERE RICONDUCIBILE ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA, MA PER LA PROVA DEL NESSO CAUSALE NON BASTANO PRESUNZIONI ASTRATTE

 

In provincia di Catania un uomo muore per arresto cardiaco a seguito della puntura di una zecca. La moglie dell’uomo chiede che le venga riconosciuta la rendita amministrativa spettante ai superstiti. La domanda della donna viene respinta tanto in primo quanto in secondo grado.

La richiesta della moglie poggia sul fatto che a suo avviso il decesso dell’uomo deve ricondursi all’attività da costui svolta, per essere stato punto sul posto di lavoro, mentre si trovava alle dipendenze di Impresud srl.

 

Ad avviso della Corte d’Appello il decesso a causa della puntura dell’insetto è circostanza pacifica, tuttavia non sussistono elementi per affermare che il fatto sia avvenuto nel cantiere ovvero in aperta campagna ove l’uomo, esponendosi (a dir della moglie) a un rischio maggiore e specifico, pare si fosse recato per una pausa fisiologica stante la mancanza di idonei servizi igienici in cantiere. Peraltro, aggiunge la Corte d’Appello, non vi era stata alcuna denuncia dell’evento da parte del lavoratore e del datore di lavoro.

Tutto ciò, senza contare che, a detta dell’Ufficio Igiene di Siracusa, sia prima che dopo l’evento in contestazione molte zone della città, ivi comprese quelle in cui il lavoratore viveva, erano state sottoposte a disinfestazione proprio in ragione della presenza di zecche.

Il lavoratore, concludeva la Corte d’Appello, era stato quindi esposto a un rischio generico, esattamente come qualsiasi altro cittadino.

 

Ricorrendo in Cassazione la moglie deduce i seguenti motivi:

  • il luogo ove operava il marito era esposto a un rischio specifico ovvero a un rischio aggravato, poiché l’ambiente lavorativo era di particolare nocività per la presenza di insetti che esponevano i lavoratori a gravi fattori di rischio (il luogo era infestato da erbacce e nelle vicinanze vi stanziavano cavalli e cani e il cantiere era privo di elementari presidi igienici);
  • la mancata denuncia da parte del marito derivava dal fatto che il medesimo era deceduto pochi giorni dopo la puntura, mentre la mancata denuncia da parte del datore di lavoro derivava da fatto che il cantiere era illegittimo sotto il profilo delle condizioni di salubrità e igiene e, pertanto, il datore di lavoro non aveva alcun interesse a denunciare l’evento, essendo questo collegato alla sua inadempienza;
  • la Corte, attraverso la prova per presunzioni (ovvero risalendo dal fatto noto a quello ignoto), ben poteva ritenere (anche perché un altro lavoratore era stato punto nel corso del’attività) che vi fosse nesso eziologico tra attività lavorativa ed evento, essendo il luogo di lavoro insalubre (non vi erano presidi igienici) ed infestato da insetti (luogo peraltro più volte disinfestato).

 

La Corte di Cassazione, condividendo le conclusione della Corte d’Appello, e preso atto delle doglianze della donna, ha infine così statuito con la sentenza n. 6933 del 7 aprile 2015:

  • in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali il dipendente che sostiene la dipendenza dell’infermità da una causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando che l’affezione denunciata sia riconducibile alle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
  • in assenza di rischio specifico, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento non può essere oggetto di presunzioni astratte e ipotetiche, ma deve essere fondato su di un criterio di elevata probabilità e non già della mera possibilità (così, ex multis, Sentenze della Cassazione Civile 21825/14, 15080/09 e 14308/06).

 

La Corte ha dunque respinto al domanda della donna sull’assunto che la stessa non avesse fornito alcuna prova circa la riconducibilità dell’evento alle condizioni di lavoro, nemmeno in termini di probabilità.

 

La Sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 6933 del 7 aprile 2015 è scaricabile all’indirizzo:

http://www.iclouvell.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/Cassazione-civile-sezione-lavoro-sentenza-n.6933-del-7-aprile-2015.pdf

 

avvocato Stefano Savoldelli del Foro di Bergamo

via Garibaldi n. 12/B Bergamo

e-mail: avv.stefanosavoldelli@gmail.com

 

——————————————-

 

MOBBING: RISARCIMENTO DA CAPOGIRO A CARICO DELL’AZIENDA SANITARIA

 

Da Studio Cataldi

http://www.studiocataldi.it

30/04/15

 

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione lavoro), nella sentenza del 10 febbraio 2015 n. 598, ha affrontato la tematica del mobbing posta in essere dalla ASL di Caserta nei confronti di un Dirigente Medico dipendente.

Un Medico specializzato in ortopedia e medicina fisica riabilitativa, dipendente della ASL di Caserta è ricorso al Giudice del Lavoro per impugnare il licenziamento comminatogli e domandare il risarcimento dei danni per mobbing.

Il Medico ha sostenuto di avere subito una serie di comportamenti vessatori da parte del pubblico datore di lavoro per un periodo di oltre otto anni.

Il ricorrente ha anche sostenuto di avere subito decisioni datoriali illegittime, come trasferimenti e demansionamenti.

 

Il Giudice del lavoro del Tribunale casertano, in una eccellente sentenza di oltre trenta pagine, ha riepilogato gli arresti giurisprudenziali che hanno tracciato la strada al riconoscimento del mobbing nell’ordinamento giuridico italiano. In questa digressione il Giudice ha utilizzato ed evidenziato anche gli elementi psicologici e sociologici del fenomeno in esame.

E infatti il Tribunale cristallizza gli elementi che devono ricorrere, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità per aversi “mobbing lavorativo”.

Ovvero, contegni datoriali di carattere vessatorio con intento persecutorio, evento lesivo della salute del prestatore di lavoro, nesso eziologico tra condotte e pregiudizio subito dal lavoratore e intento persecutorio che unifica le condotte lesive.

 

Al riguardo il Tribunale sostiene che “il dato oggettivo, quindi, della serialità e aggressività delle azioni datoriali, si combina con quello soggettivo della finalità vessatoria e persecutoria dell’autore che, specie in presenza di atti in sé leciti, permette di giungere ad una valutazione finale e complessiva di disvalore […]. Quanto poi al sistema di tutele approntabili in favore del lavoratore, la strada è stata già delineata dalla giurisprudenza che per prima si è espressa sul punto e ha trovato consenso unanime della dottrina e ha individuato nell’articolo 2087 del Codice Civile una disposizione di chiusura che consente di sanzionare ogni tipo di condotta suscettibile di produrre un danno ingiusto a diritti costituzionalmente garantiti”.

 

Terminata tale analisi, il Giudice del Lavoro ritiene raggiunta la prova dell’inadempimento datoriale e dei comportamenti vessatori della pubblica amministrazione sanitaria.

Per il caso concreto il Tribunale espone le norme applicabili all’istituto e vigenti per il rapporto di pubblico impiego, quali l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

La norma di riferimento nell’ambito del lavoro pubblico non è l’articolo 2103 del Codice Civile, bensì l’articolo 52 del D.Lgs.165/01, che configura deroghe alla disciplina codicistica.

 

E infatti il Tribunale, sul punto, ha statuito che “fermo il diritto del lavoratore a essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, ribadito anche dalla disposizione da ultimo citata [D.Lgs.165/01], va, tuttavia, evidenziata una fondamentale differenza rispetto al lavoro privato: il parametro di riferimento, ai fini della valutazione sull’equivalenza delle mansioni, ex articolo 2103 del Codice Civile, viene individuato dalla norma nelle mansioni ultime effettivamente svolte dal lavoratore; invece, l’articolo 52 del D.Lgs.165/01 si riferisce espressamente alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi[…]. Dunque la inapplicabilità dell’articolo 2103 del Codice Civile ai pubblici dipendenti, ivi compresi quelli con qualifica dirigenziale comporta l’impossibilità per il Giudice di merito di procedere al giudizio di equivalenza tra le mansioni, utilizzando quale parametro di riferimento quello delle mansioni da ultimo svolte dal lavoratore. Ciò non implica, tuttavia, la liceità del comportamento datoriale diretto a privare il pubblico dipendente di qualunque incarico e, dunque, a esautorarne il ruolo all’interno dell’amministrazione. Ove, infatti, venga ravvisato, nel suo concreto, un sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa, la vicenda esula dall’ambito delle problematiche sull’equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, con lesione del diritto alla professionalità del lavoratore.”

 

Il Giudice ha anche ritenuto che le prove fornite relativamente alle condotte datoriali, quali quelle relative al trasferimento e al demansionamento, gli esiti delle consulenze mediche effettuate sulla persona del lavoratore (che hanno evidenziato la sussistenza della sindrome da mobbing) limitatamente all’ambiente ospedaliero ove operava il ricorrente, risultano rientranti nell’alveo dell’istituto giuridico invocato.

Evidenzia, infine, che il Medico ha effettivamente subito dei danni patrimoniali e non patrimoniali, riassumendo, anche in questo caso in modo esemplare, il percorso giurisprudenziale creatosi sulle norme di cui agli articoli 2043 e 2059 del Codice Civile.

 

Il Tribunale adito ha quindi accertato la responsabilità dell’ente pubblico convenuto per “mobbing” subito dal ricorrente, nonché l’illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegra nel posto di lavoro.

L’Azienda Sanitaria è stata quindi condannata a risarcire il danno non patrimoniale subito dal Medico, il danno patrimoniale per lesione della professionalità per demansionamento.

L’Azienda Sanitaria è stata anche condannata a corrispondere al Medico un’indennità sostitutiva per le ferie non godute, il risarcimento del danno subito per l’illegittimità del licenziamento, le spese di lite, comprese quelle relative all’espletata consulenza tecnica medico legale, oltre interessi legali su tutte le somme liquidate.

 

Questo il dispositivo della sentenza, meritevole di integrale lettura.

“Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dottoressa Adriana Schiavoni, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

  1. a) dichiara la responsabilità dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta in ordine al mobbing subito dal ricorrente e per l’effetto la condanna al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 304.738,93 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
  2. b) dichiara l’illegittimità del demansionamento subito dal ricorrente per il periodo dal 01/01/03 al 07/08/08 e per l’effetto condanna l’Azienda convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 63.606,07 a titolo di danno patrimoniale alla professionalità, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
  3. c) condanna l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 37.511,54 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali dalla data della cessazione del rapporto al soddisfo;
  4. d) dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente in data 07/08/08 e per l’effetto ordina alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
  5. e) condanna la società convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita mensilmente all’epoca del licenziamento (pari a euro 4.961,31), calcolata dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegra, oltre interessi legali sui singoli crediti dalla maturazione al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data di risoluzione sino al ripristino del rapporto;
  6. f) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.901,00, di cui euro 770,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
  7. g) pone a carico della parte convenuta le spese di consulenza tecnica d’ufficio, liquidata con separate decreto”.

 

avvocato Emanuela Foligno

via Piermarini, 8

20145 Milano

studiolegale.foligno@virgilio.it

 

* * * * *

 

Per una migliore comprensione del testo, riporto gli articoli di legge citati.

 

ARTICOLO 2043 DEL CODICE CIVILE “RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO”

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Codice Penale articolo 185).

 

ARTICOLO 2059 DEL CODICE CIVILE “DANNI NON PATRIMONIALI”

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Codice di Procedura Civile articolo 89; Codice Penale articoli 185 e 598).

 

ARTICOLO 2087 DEL CODICE CIVILE “TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO”

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

 

ARTICOLO 2103 DEL CODICE CIVILE “MANSIONI DEL LAVORATORE”

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.

 

ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 “DISCIPLINA DELLE MANSIONI”

  1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.

  1. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
  2. a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
  3. b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
  4. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
  5. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
  6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.

 

La Sentenza n. 598 del 10 febbraio 2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione lavoro) è scaricabile all’indirizzo:

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.altalex.com%2Fdownload.php%3Fidnot%3D70835%26t%3Dpdf&ei=bnpGVdboCoHvULqugJAJ&usg=AFQjCNG670eaaPYo1VJko84QsmOgud7EoA&sig2=NchFt1J5zpVHSMHxr3TA0w&bvm=bv.92291466,d.bGg

 

——————————————-

 

COMPRENDERE LA NORMATIVA PER MIGLIORARE LA PREVENZIONE

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

27 aprile 2015

 

Disponibile la quinta edizione aggiornata della guida applicativa del Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La guida è curata dall’avvocato Rolando Dubini.

 

Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, “Unico Testo Normativo per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, ha riordinato, coordinato e riformato la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza ed è stato oggetto nel tempo oggetto di diversi interventi successivi di correzione, aggiornamento, chiarimento e adeguamento alle nuove direttive europee.

Questo “Testo Unico” non è solo una raccolta di norme che prevedono obblighi penalmente sanzionati, ma è soprattutto un’opportunità e una sfida gestionale per mettere e mantenere in moto un meccanismo virtuoso che veda concorrere aziende, datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), consulenti d’azienda e di cantiere, medici competenti, organi di vigilanza, associazioni di categoria e sindacati dei lavoratori, per migliorare qualità, professionalità e organizzazione del lavoro. E’ un occasione importante, offerta a tutti gli attori della sicurezza aziendale, per favorire una gestione efficace e partecipata della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Tuttavia perché questa opportunità sia pienamente sfruttata, perché il Testo Unico non rimanga solo un richiamo formale a degli obblighi, ma diventi una strategia efficace di eliminazione o riduzione del numero di infortuni e malattie professionali, è necessario che la normativa sia compresa, nei principi ispiratori, negli diritti e doveri di ogni funzione individuata, nelle conseguenze degli articoli di legge.

 

Per questo motivo PuntoSicuro ha pubblicato in questi giorni la quinta edizione del “Testo Unico di Sicurezza del Lavoro. La guida applicativa”, edizione curata e aggiornata dall’avvocato Rolando Dubini che dal 1988 si occupa di sicurezza e igiene del lavoro e che nel tempo è diventato un punto di riferimento per la sua competenza normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Competenza concretizzata nella pubblicazione di diversi libri e nella collaborazione con PuntoSicuro per la realizzazione di articoli di chiarimento e commento in materia normativa.

Nella quinta edizione della guida applicativa al Testo Unico, Rolando Dubini si sofferma, ancor più delle precedenti quattro edizioni, sulle responsabilità, ruoli, funzioni di tutti gli attori della sicurezza presentati nel D.Lgs.81/08.

Partendo dall’importante articolo 2087 del Codice Civile, il percorso del libro affronta diritti, doveri e responsabilità innanzitutto dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche con riferimento al documento di valutazione dei rischi, alla formazione, ai piani di emergenza, alla delega di funzioni e ai modelli organizzativi e di gestione della sicurezza.

Molte pagine sono dedicate ai tanti altri ruoli individuati o citati dal Decreto: dirigenti, preposti, Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici competenti, organi di vigilanza, ecc.

E per ogni ruolo vengono presentate non solo le novità normative successive all’emanazione del D.Lgs.81/08, ma gli insegnamenti che si possono ricavare dalle sentenze e dalla letteratura giurisprudenziale.

Ricordiamo che da questa quinta edizione, la guida non propone più il testo normativo su carta, ma dà ai lettori gli strumenti per usufruire, attraverso lo spazio di PuntoSicuro dedicato al Decreto Legislativo 81/2008, di una normativa costantemente aggiornata. Una normativa arricchita non solo dalle continue modifiche, ma anche dai chiarimenti, interpelli, circolari, ecc. che quasi quotidianamente i Ministeri producono per rispondere ai molti quesiti interpretativi.

Concludiamo segnalando che l’avvocato Dubini pone in apertura della nuova edizione della guida applicativa una frase, tratta dal testo taoista Wen Tzu: “Gli uomini che sono soffocati dalle norme non possono pianificare nuove iniziative”. Una frase che sottolinea giustamente la necessità di diminuire la distanza tra la normativa e la sua applicazione, di facilitarne l’osservanza e chiarirne gli obiettivi.

Questa quinta edizione risponde pienamente a questa necessità.

Colma questa distanza, rende possibile una gestione efficace e partecipata della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, libera le energie necessarie per applicare correttamente la normativa e per elaborare un suo miglioramento futuro.

Ulteriori informazioni sui contenuti del libro sono disponibili all’indirizzo:

http://www.megaitaliamedia.com/store/libri-manuali-Cec-2/sicurezza-sul-lavoro-Sec-7/testo-unico-di-sicurezza-del-lavoro-5a-edizione-PRec-3837

 

——————————————-

 

DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008: GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITA’ DEI LAVORATORI

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

28 aprile 2015

di Tiziano Menduto

 

Un saggio di Olympus si sofferma sugli obblighi di sicurezza e sull’evoluzione del quadro normativo in relazione alla posizione e responsabilità del lavoratore. L’individuazione di specifici obblighi e gli orientamenti giurisprudenziali.

 

Se nelle aziende il lavoratore è il soggetto da tutelare, ed è dunque titolare delle posizioni giuridiche attive correlate all’obbligo di sicurezza del datore di lavoro, la rilevanza super-individuale del diritto alla salute come diritto fondamentale della persona, e dunque l’interesse pubblico-generale alla protezione del bene-salute, rendono il lavoratore allo stesso tempo anche soggetto passivo di specifici doveri, penalmente sanzionati, doveri di cui, correlativamente, il datore di lavoro ha il diritto (ma allo stesso tempo il dovere, in vigilando) di pretendere l’osservanza.

A esprimersi in questi termini e a ragionare sull’intreccio di atti e comportamenti nel quale si sovrappongono posizioni attive e passive è un Working Paper dell’Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (Olympus) dal titolo “Il quadro normativo dal Codice Civile al Codice della Sicurezza sul Lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata?”.

Si tratta di un breve saggio inserito sul sito di Olympus il 22 dicembre 2014 e a cura di Gaetano Natullo, professore associato di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi del Sannio.

 

PuntoSicuro si è già soffermato in passato su questo interessante saggio che tratteggia l’evoluzione delle norme regolative della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento al principio della Massima Sicurezza Tecnologicamente Possibile e alla ripartizione e individuazione dell’obbligo di sicurezza.

E dopo aver parlato degli obblighi di datore di lavoro, dirigente e preposto non potevamo non soffermarci sull’evoluzione normativa degli obblighi, dei diritti e dei doveri di un’altra figura centrale: il lavoratore.

Il professor Natullo si sofferma in particolare sugli esiti dell’evoluzione normativa ed applicativa sotto un duplice versante:

  • l’ambito soggettivo e oggettivo (contenuti) delle tutele legislativamente consacrate;
  • l’incidenza dell’area “passiva” della posizione soggettiva del lavoratore in relazione alla permanenza della posizione debitoria (obbligo di sicurezza) del datore di lavoro (e degli altri co-responsabili).

 

E si indica che la stessa nozione di “lavoratore” ai fini della sicurezza sul lavoro ha avuto una significativa evoluzione.

Specialmente con l’emanazione del D.Lgs.81/08 si è esplicitata anche legislativamente l’esigenza che destinatario delle tutele (della salute) garantite dalle norme di prevenzione siano, oltre ai lavoratori subordinati in senso stretto (di cui alla nozione codicistica dell’articolo 2094 del Codice Civile) anche, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell’ambiente di lavoro, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, e finanche coloro che si trovino esposti ai rischi nell’ambiente di lavoro, pur in assenza di un vincolo lavorativo, ma comunque inseriti funzionalmente nell’ambito organizzativo aziendale.

 

E infatti il D.Lgs.81/08 qualifica come “lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o un professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, inoltre equiparando ai lavoratori, come destinatari delle tutele, anche altre categorie (ad esempio: socio lavoratore, associato in partecipazione, tirocinante ex Legge 196/1997, studenti e allievi di corsi di formazione professionale, ecc.).

Inoltre l’evoluzione del quadro normativo ha significativamente modificato i termini formali della posizione soggettiva del lavoratore.

Già nel D.Lgs.626/94, e ulteriormente nel D.Lgs.81/08, è stata consacrata normativamente la diretta responsabilizzazione dei lavoratori mediante la previsione di specifici obblighi, cui è correlata una responsabilità (oltre che disciplinare sul piano del contratto di lavoro) anche penale.

Il prestatore di lavoro (subordinato) è pertanto esplicitamente ritenuto (co)responsabile della tutela della salute sua e dei propri colleghi conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (articolo 20, comma 1 del D.Lgs.81/08). Ed è destinatario di specifici obblighi, funzionali a garantire la corretta collaborazione del lavoratore, necessaria per il buon esito dell’apparato di prevenzione predisposto dal datore di lavoro: nel senso che, se è quest’ultimo a dover apprestare le misure di prevenzione, fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione, formare i lavoratori sui rischi presenti e le misure per evitarli, ecc., il lavoratore da parte sua ha, tra gli altri, l’obbligo di eseguire correttamente e in maniera non pericolosa i compiti al lui assegnati, di utilizzare correttamente dispositivi e misure di prevenzione predisposte dal datore, di seguire i corsi di formazione specifici sulla sicurezza, di sottoporsi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria, ecc..

Il saggio indica tuttavia che, riguardo a questi aspetti innovativi, la giurisprudenza è parsa piuttosto cauta, pur dando precisi segnali di sensibilità rispetto al nuovo dato normativo. Se infatti pare ancora intangibile il dogma della non escludibilità della responsabilità datoriale anche in caso di condotta del lavoratore non rispettosa dei doveri di legge, la nuova sensibilità del diritto vivente si avverte almeno sotto un duplice profilo:

  • l’accentuazione della responsabilità civile-contrattuale del lavoratore, più precisamente in termini di responsabilità disciplinare (anche se pure in questo caso con ripercussioni sulla posizione debitoria del datore di lavoro, a carico del quale il tradizionale “potere” disciplinare si converte in “dovere” disciplinare, quale ulteriore forma/dimostrazione di attuazione dell’obbligo di sicurezza);
  • la rilevanza della condotta negligente del lavoratore almeno in termini di attenuazione della “colpa” datoriale (concorso di colpa) e di parallela riduzione della sua responsabilità anche risarcitoria.

E, conclude il professor Natullo, che per il futuro non sono da escludere, tutto considerato, ulteriori sviluppi anche degli orientamenti giurisprudenziali, nel senso di una più accentuata valutazione del rapporto di proporzionalità inversa che può sussistere tra l’area dell’obbligo di prevenzione del datore di lavoro (e dei suoi collaboratori) e quella del lavoratore.

Il documento di Olympus (Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro) “Il quadro normativo dal Codice Civile al Codice della Sicurezza sul Lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata?”, a cura di Gaetano Natullo, professore associato di Diritto del lavoro è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150128_WPO_39_massima_sicurezza_possibile.pdf

 

——————————————-

 

L’OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI VIGILARE SULL’ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

29 aprile 2015

di Pietro Ferrari

 

Condanna di un datore di lavoro anche per non aver richiesto al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico.

Merita di venire considerata questa sentenza, in quanto legittima il percorso decisorio della Corte territoriale rispetto ad una imputazione che riferiva a molteplici aspetti della responsabilità “in materia antinfortunistica”.

XY era stato chiamato a rispondere del reato di lesioni personali colpose, aggravato da violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 590 del Codice Penale), poiché, “in veste di delegato di fatto [1] in materia antinfortunistica” aveva cagionato a un lavoratore una “ipoacusia percettiva bilaterale da trauma acustico cronico.. da cui derivava l’indebolimento permanente del senso dell’udito”.

La Corte di Appello di Milano, operando in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Como, dichiarava XY “colpevole del reato ascrittogli” condannandolo “alla pena di euro 200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede”.

Il Tribunale di Como era infatti pervenuto alla pronuncia assolutoria ritenendo che “residuasse un dubbio circa l’origine professionale della malattia uditiva da cui il lavoratore era affetto” sulla base unicamente di un aspetto rilevato dal perito, il quale aveva sostenuto che l’ipoacusia rilevata al lavoratore “non fosse in modo completo compatibile, per morfologia ed evoluzione, con trauma acustico cronico”.

La sentenza veniva impugnata dal Pubblico Ministero e dalla parte civile, chiamando a decidere la Corte territoriale.

 

Sul punto, la Corte d’Appello di Milano “ha ritenuto che l’imputato fosse colpevole, sul presupposto che la responsabilità penale non conseguisse soltanto alla dimostrazione che l’ipoacusia fosse conseguenza immediata e diretta delle sole condizioni di lavoro, avendo il perito affermato [anche] che, in mancanza di una plausibile causa diversa, non si potesse escludere in modo assoluto l’origine professionale del deficit uditivo del lavoratore, con evoluzione anomala dello stesso”.

In realtà, l’imputazione veniva a strutturarsi con riguardo “a due aspetti rilevanti tra gli obblighi attribuiti al datore di lavoro:

  1. a) per non aver ridotto al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite dal progresso tecnico, i rischi derivanti dall’esposizione al rumore del lavoratore in questione mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte e, in particolare:
  • interventi sulle sorgenti del rumore (eventuali modifiche sulle macchine o su parti di esse, insonorizzazioni), con attenzione anche agli aspetti operativi;
  • interventi sull’ambiente (separazione dei macchinari più rumorosi e manutenzione periodica);
  • interventi procedurali (riduzione del tempo di esposizione del lavoratore in relazione ai livelli di rumorosità.
  1. b) per non avere richiesto l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi [previsti a suo carico]; in particolare riguardo all’effettuazione degli accertamenti sanitari nei confronti del lavoratore nell’anno 2003, come [invece] previsto dal programma sanitario redatto dallo stesso medico competente”.

 

Vale qui richiamare come l’obbligo posto in capo al datore di lavoro fosse, all’epoca dei fatti, già stabilito dall’articolo 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto), comma 5, lettera g), del D.Lgs.626/94:

“Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente Decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva”.

La violazione di tale obbligo era sanzionata dall’articolo 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti), comma 2, lettera b), con la pena alternativa dell’arresto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da uno a cinque milioni di lire.

La stessa sanzione, con parziale aggravamento dell’ammenda, verrà applicata dall’articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente), comma 4, lettera a), del D.Lgs.81/08 nella formulazione originaria (aprile 2008): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro.

Verrà invece ridotta, con l’intervento integrativo e correttivo del D.Lgs.106/09, alla sola ammenda da 2.000 a 4.000 euro (oggi rivalutata a 2.192 e 4.384 euro).

La Corte d’Appello, dice la Cassazione, prosegue rilevando come “i macchinari utilizzati dalla [azienda] X srl, pur essendo di proprietà di altra società, fossero nella completa disponibilità del datore di lavoro [2], il quale aveva dotato in ritardo i dipendenti di strumenti otoprotettivi, omettendo di effettuare le visite audiometriche negli anni 2003-2004, proprio quando si erano realizzate lavorazioni in orario straordinario che avevano innalzato il livello di esposizione al rumore dei lavoratori interessati”.

Il XY, datore di lavoro, pone ricorso sulla base di ben 11 motivi, per la gran parte di natura procedurale.

Richiamando ostinatamente i risultati della perizia, contesta la decisione della Corte territoriale sia sotto il profilo dell’applicazione delle norme processuali, che dei vizi di motivazione.

Contesta, di seguito, il travisamento delle risultanze istruttorie, la violazione delle norme concernenti la valutazione delle prove, la riforma della sentenza di primo grado fondata “unicamente su valutazioni diverse del medesimo compendio probatorio, senza fornire elementi dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze e insufficienze della decisione assolutoria”.

Di specifico interesse (per i motivi che andremo a considerare) appaiono l’ottavo e il decimo motivo.

Con l’ottavo, si denuncia avere la Corte territoriale “trascurato come, dalle acquisizioni istruttorie, emergesse in maniera certa che l’imputato ignorava, per disposto legislativo, se il lavoratore fosse stato o meno sottoposto ad audiometria, conoscendo unicamente il giudizio finale medico di idoneità al lavoro con uso di otoprotettori”.

Sostenere che l’imputato fosse legittimato a ignorare, per disposto legislativo, se il medico competente svolgesse secondo norma i suoi obblighi, mostra solamente cosa possa poi accadere quando non si conosca la normativa, quando sia assente una politica di staff rispetto alla prevenzione.

Col decimo motivo, si denuncia vizio di motivazione e violazione dei pertinenti articoli del codice di procedura penale “per la illogicità degli argomenti posti a sostegno della pronuncia di accoglimento dei motivi di gravame della parte civile con riguardo:

  • all’irrilevanza del fatto che la proprietà dell’immobile e dei macchinari appartenesse a terzi;
  • al fatto che l’azienda non rispettasse la periodicità delle audiometrie da parte del medico competente [3];
  • alla circostanza che l’ambiente di lavoro collegato agli strumenti otoprotettivi non fosse ritenuto valido e sufficiente;
  • all’irrilevanza del fatto che non fosse possibile individuare il momento di insorgenza della patologia”.

 

Mi pare valga qui evidenziare come la decisione della Corte territoriale di considerare irrilevante il “fatto che la proprietà dell’immobile e dei macchinari appartenesse a terzi” possa mostrare come sia l’utilizzo dell’immobile che quello dei macchinari, siano stati considerati nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, ai fini prevenzionali.

La Suprema Corte ritiene inammissibile il ricorso.

Risolte in modo secco le obiezioni di natura “procedurale”, tace con sovrano distacco (a ragione!) sulle altre questioni, già decise dalla Corte di Appello di Milano. Così giustificandone appieno il giudicato.

Pietro Ferrari

Commissione salute e sicurezza sul lavoro – Filcams-Brescia

 

NOTE

[1]

Pare trattarsi di una forma/formulazione semplificatoria; non per questo, tuttavia, giustificata. In effetti si evince, dal quarto motivo del ricorso, e prima dal rilievo della Corte d’Appello, che la figura giuridica individuata sia quella, semmai, del datore di lavoro di fatto, ex articolo 299 del D.Lgs.81/08, e non quella (inesistente) del delegato di fatto.

Troviamo qui una rappresentazione cristallina del principio della massima sicurezza tecnologicamente attuabile nel momento dato, che, nella connessione con l’articolo 2087 del Codice Civile, impone al datore di lavoro di adoperarsi “anche al di là degli obblighi specificamente sanzionati, per ridurre l’esposizione al rischio dei propri dipendenti” (Corte Costituzionale, Sentenza n. 312 del 18 luglio 1996).

[2]

Qui illuminando, mi pare, uno degli aspetti della disponibilità giuridica. La cui nozione generale, per come posta nell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs.81/08, non poche difficoltà interpretative ha posto (e seguita a porre). Merita di esser tenuto in considerazione, al proposito, un recente approfondimento di Rolando Dubini che compone elementi di chiarificazione. (“La disponibilità giuridica e le responsabilità in materia di sicurezza” in PuntoSicuro 16 aprile 2015).

[3]

Anche in questo, come in altri casi, non si può non notare come il medico competente (depositario di un obbligo penalmente sanzionato) risulti estraneo al procedimento giudiziario. Né è dato sapere se il datore di lavoro abbia agito in rivalsa (in sede civile) nei suoi confronti.

La Sentenza n. 34246 del 1 luglio 2014 della Corte di Cassazione Penale “Condanna di un datore di lavoro anche per non aver richiesto al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140805/snpen@s40@a2014@n34246@tS.clean.pdf

Print Friendly, PDF & Email