Ampliamento dell’Aeroporto di Firenze, il TAR dà ragione ai comitati

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Con sentenza del TAR Toscana 01310/2016 (qui scaricabile  sentenzaTAR 1310-2016 ) sono state riconosciute le ragioni dei ricorsi contro le delibere regionali relative all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze.

Le delibere (a partire da quella del Consiglio della Regione Toscana n. 61 del 16.7.2014) riguardavano una apparente neutra  “Approvazione dell’integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell’aeroporto di Firenze secondo le procedure previste dall’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1” .

L’ “unione” impropria, in una medesima delibera, di definire sia gli obiettivi di salvaguardia e definizione del parco agricolo della Piana e quello del vicino aeroporto non potevano che produrre un attacco alla possibilità concreta di realizzazione del parco rispetto all’ampliamento dell’aeroporto (principalmente nuova pista di 2000 o 2400 metri di lunghezza a seconda delle versioni presentate).

Come indicato nel ricorso promosso da diversi comitati locali e sottoscritto anche da Medicina Democratica la delibera presentava diverse non conformità, così sintetizzabili :

a)la evidente lacunosità delle indagini effettuate ai fini della VAS, la necessità di approfondimenti per la concreta valutazione dell’impatto della nuova infrastruttura sul territorio e sui suoi abitanti e, segnatamente, l’esigenza di approfondire lo studio sull’inquinamento acustico e atmosferico e sugli interventi per la limitazione, soprattutto, delle emissioni di NOx (ossidi di azoto derivanti da combustione); l’urgenza di approfondire l’esame degli impatti del nuovo scalo sulla salute dei cittadini della Piana, già sottoposti a pregiudizievoli condizioni ambientali e sanitarie dovute alla presenza di numerose attività emissive-nocive come l’inceneritore di Montale, la discarica di Case Passerini e l’inquinamento dei veicoli dell’A11; la necessità di valutare le ripercussioni delle modifiche al reticolo idrico della Piana necessarie alla realizzazione del nuovo scaloed la valutazione del conseguente aumento del rischio idrogeologico; l’esigenza di una valutazione coerente della compatibilità della nuova infrastruttura con il progetto di realizzazione del termovalorizzatore di Case Passerini ed con il progetto del nuovo stadio nell’area “Mercafir”; la necessità di valutazione dell’impatto sulle zone SIR 45 della Piana (stagni di Focognano, Podere la Querciola) e sull’OASI WWF della Val di Rose ed individuazione di adeguate opere di mitigazione ambientale;

b) la totale assenza di un progetto di sviluppo aeroportuale(PSA) sulla base del quale poter verificare, in concreto,la fattibilità dell’opera e soprattutto la sua sostenibilità economica da parte del soggetto proponente;

c) l’omessa considerazione della profonda edintrinseca incompatibilità dell’opera di realizzazione del Parco della Piana con quella di qualificazione dell’aeroporto e le ripercussioni negative della seconda sul raggiungimento degli obiettivi che il progetto del Parco si prefigge di conseguire sin dalla sua originaria ideazione.

I diversi motivi di ricorso hanno “agganciando” tali motivazioni alle norme regionali e nazionali applicabili.

Il TAR non ha considerato fondati diversi motivi del ricorso, ha invece ritenuto fondati :

a) la inadeguatezza della procedura di Valutazione Ambientale Strategica sulla pianificazione (PIT) esperita dagli enti. L’inadeguatezza riguarda il livello di approfondimento di aspetti di impatto ambientali connessi con le ipotesi progettuali come pure alle parziali risposte alle osservazioni presentate dai comitati su tali argomenti ed in particolare sugli effetti sull’area del parco della Piana connesse al programma di ampliamento dell’aeroporto.

b) capitolo (e motivazione fondata) specifico quello sugli effetti della qualità dell’aria nell’area interessata. Un passaggio interessante è quello ove il TAR contesta che il “recupero energetico” ottenibile con l’incenerimento presso il (progettato) impianto di Case Passerini possa essere considerato come una forma di compensazione delle emissioni aggiuntive del traffico aereo. Il TAR non arriva a contestare in sé la qualifica di “recupero di energia”  dell’inceneritore ma contesta che tale effetto sia conteggiabile come un “beneficio” locale anche in considerazione che la produzione di energia prevista è “solo” elettrica e non anche termica (teleriscaldamento).

c) ulteriore motivo di censura condiviso dal TAR è l’effetto negativo sulla già precaria condizione idrogeologica della Piana per effetto della invasiva costruzione di un manufatto così importante (pista di lunghezza almeno di 2 km).

d) altrettanto fondato è stato ritenuto il motivo degli effetti disastrosi del progetto su aree tutelate (nonché sull’avifauna e su beni architettonici protetti come le Ville Medicee) anche oltre quelle del parco agricolo della Piana : tutela degli habitat e della biodiversità sono oggettivamente gravemente minacciati dalla realizzazione del progetto. E’ la stessa valutazione di incidenza presentata nell’ambito della VAS che evidenzia la significatività degli impatti ma, contestualmente, tale ammissione viene – impropriamente anche secondo il TAR – azzerata in nome dell’ “interesse pubblico” (altrettanto oggetto di contestazione da parte dei comitati).

Il risultato è comunque raggiunto : la delibera oggetto di ricorso (e quindi tutte le decisioni conseguente) è annullata. Il vero “interesse pubblico” di tutela dell’ambiente ha conseguito una vittoria che speriamo sia definitiva.

Una “Grande” quanto inutile e dannosa opera è stata bloccata grazie alle proteste delle popolazioni interessate e all’intelligente uso degli strumenti amministrativi disponibili.  C’è da augurarsi che identifica fine abbia il ricorso contro l’autorizzazione dell’inceneritore di Case Passerini.

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