Riceviamo e volentieri pubblichiamo la nota dell’Avv. Laura Mara, difensore di Medicina Democratica Onlus e di AIEA nel processo per le morti e le patologie per l’esposizione all’amianto presso la centrale termoelettrica ex Enel di Turbigo (MI).
Cari Tutti/e,
è con estrema soddisfazione che Vi comunico che ieri in tarda serata, dopo 8 ore di camera di consiglio, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha annullato (agli effetti civili) la sentenza emessa dalla V Sez. Penale della Corte d’Appello di Milano sul caso degli 8 morti (tutti per mesotelioma pleurico) avvenuti presso la Centrale Termoelettrica di Turbigo.
Contro la sentenza assolutoria di II° grado (che aveva confermato le assoluzioni di I° grado del Tribunale di Milano) il PG in appello inspiegabilmente non aveva proposto ricorso per cassazione.
In sostanza sono stata l’unica Parte Civile a ricorrere in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza. Tra l’altro ieri mattina il PG in Cassazione ha pure chiesto che i miei ricorsi (promossi nell’interesse di Medicina Democratica e di AIEA) fossero rigettati.
Si tratta quindi di una grandissima vittoria che arriva dopo le ultime 4 sentenze negative della Cassazione Sez. IV (Fibronit, Pirelli, Franco Tosi di Legnano e Montedison di Mantova).
Stante il fatto che il mio ricorso per Cassazione sostanzialmente era tutto incentrato sul travisamento effettuato dai giudici di merito in ordine alla valutazione della prova scientifica (causalità generale) e sulla scorretta applicazione della regola della causalità individuale così come delineata dalla Sezioni Unite nella nota sentenza Franzese, sono ansiosa di conoscere le motivazioni che hanno portato all’annullamento perchè ci serviranno anche nei nostri processi attualmente in corso.
Di seguito Vi trascrivo il PQM della sentenza:
“La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente agli imputati Beduschi, Negroni e il Responsabile Civile Enel S.p.A. in relazione agli omicidi colposi in danno di MARCOLI (Capo 1), ORLANDELLI (Capo 2), MISIN (Capo 3), con rinvio per nuovo giudizio al Giudice Civile competente per valore in grado d’Appello, cui rimette anche il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione e rigetta i ricorsi nel resto. “
Questa straordinaria e francamente inaspettata pronuncia della IV Sez. della Cassazione insegna, oggi più che mai, che le uniche battaglie perse sono quelle non fatte.
Un caro saluto.
Laura MARA