SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N. 303 DEL 04/09/18

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SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N. 303 DEL 04/09/18

INDICE

  • Le consulenze di Sicurezza sul Lavoro Know Your Rights! N.86 – Infortunio su scarrabile raccolta rifiuti
  • Depressione e mobbing sempre più connessi
  • Quanti sono i morti, gli infortuni e le malattie sul lavoro?
  • Il caporalato
  • Malattie professionali: quali sono riconosciute dall’INAIL?
  • Le macchine e la manomissione dei dispositivi
  • Rischi cancerogeni: quando il rischio non ha un’etichetta

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la cultura della salute e della sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte.

Marco Spezia

ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro

Progetto “Sicurezza sul Lavoro! Know Your Rights”

Medicina Democratica – Movimento di lotta per la salute onlus

sp-mail@libero.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156

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INFORTUNIO SU SCARRABILE RACCOLTA RIFIUTI

LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.86

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

Marco Spezia

QUESITO

Buongiorno Marco,

nel ringraziarti per l’attento e prezioso lavoro che svolgi nel divulgare la sicurezza nel mondo del lavoro e gli spunti di riflessione che ci poni a salvaguardia dei lavoratori, volevo sottoporti un quesito scaturito da un mancato infortunio presso la mia azienda.

Il fatto: durante il trasporto di rifiuti (frazione umida) con autotreno (motrice e rimorchio) scarrabile, a un incrocio, durante la manovra di svolta a sinistra, il cassone scarrabile posto nel rimorchio si è bruscamente sganciato su di un lato, provocando in una prima fase l’oscillazione del cassone verso sinistra, il quale durante poi la caduta ha trascinato con sé il rimorchio rovesciando entrambi su di un lato.

Fortunatamente il collega non è stato coinvolto nell’infortunio, come pure gli automobilisti che passavano in quella zona.

L’azienda ha posto in essere subito un’indagine interna alla quale ho partecipato come RLS.

In fase di indagine oltre a valutare le possibili dinamiche che hanno determinato l’evento abbiamo analizzato gli aspetti normativi che potevano influire sulla sicurezza del rimorchio.

Ho scoperto, e qui vorrei avere il tuo parere, che seppur più volte segnalato che i sistemi di ancoraggio supplementari e quelli di sicurezza presentavano carenze di manutenzione da parte dell’azienda (visto che in fase di revisione del rimorchio in oggetto le uniche parti che sono revisionate sono il telaio, l’impianto frenante, gli ingombri e le luci di circolazione, mentre per quanto riguarda tutto quello che concerne il sistema di bloccaggio/ancoraggio del cassone scarrabile sembra ne sia esente e a carico del MTC), quali siano gli obblighi a carico del datore di lavoro su tali attrezzature.

Sempre in fase di discussione si poneva, come alternativa alla revisione da parte della MCTC, il fatto che poteva valere quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione che l’azienda costruttrice dovrebbe avere consegnato alla vendita del mezzo (i rimorchi sono datati 2003 e nel passaggio per l’assorbimento tra aziende il documento risulta disperso).

Ora, a parte le indicazioni dettate dal D.Lgs. 81/08 sugli obblighi del datore di lavoro sulla manutenzione delle attrezzature, ti chiedo quali sono le normative (se ci sono), nel caso specifico. per verificare il sistema di ancoraggi sui cassoni scarrabili.

Ringraziandoti per l’attenzione e attendendo fiducioso in una tua risposta in merito, ti auguro un buon lavoro

RISPOSTA

Ciao,

innanzitutto ti ringrazio delle parole di apprezzamento del lavoro che faccio per salute e sicurezza sul lavoro.

Vengo al tuo quesito, peraltro abbastanza complesso da un punto di vista normativo.

Per quanto riguarda il rimorchio, esso non rientra nel campo di applicazione delle Direttiva Macchine (recepita in Italia dal D.Lgs. 17/10).

Infatti l’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) del D.Lgs. 17/10 esclude dal campo di applicazione del Decreto i:

veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli”.

Quindi la Direttiva Macchine si applica solo a eventuali scarrabili dotati di compattatore installati sopra il rimorchio.

Il rimorchio ricade invece nel campo di applicazione del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni (Codice della Strada), che all’articolo 80 prevede la revisione periodica anche dei rimorchi.

Tale revisione viene eseguita secondo quanto indicato all’Allegato 14, Appendice VIII del D.P.R. 495/92 (Decreto attuativo del Codice della Strada) che prevede, per un rimorchio, controlli su:

  • ruote, pneumatici e sistemi equivalenti;
  • sistemi di frenatura;
  • dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico;
  • carrozzeria e telaio;
  • dispositivi in generale.

In particolare per quanto riguarda “carrozzeria e autotelaio” il D.P.R. 495/92 richiede che:

La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d’uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate”.

Pertanto già tale revisione (eseguita dalla MCTC) deve riguardare anche la parte meccanica del telaio, compreso i componenti di aggancio/ritenuta del cassone scarrabile.

In ogni caso un rimorchio usato in una attività lavorativa, rientra nella definizione di “attrezzatura” secondo l’articolo 69, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08:

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro

e ricade pertanto nel campo di applicazione del Titolo III, Capo I del citato Decreto.

In particolare tra gli obblighi a carico del datore di lavoro, vi è quello, imposto dall’articolo 71, comma 4, lettera a), numero 2), di prendere le misure necessarie affinché ogni attrezzatura di lavoro sia:

oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione

e che inoltre, ai sensi dell’articolo 71, comma 4, lettera a):

siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”.

Tali controlli e manutenzioni sono ovviamente a carico del datore di lavoro, tramite tecnici abilitati dell’azienda o di aziende esterne appaltate.

Trattandosi di una norma di carattere generale e non tecnico, il D.Lgs. 81/08 non specifica cosa si intenda per “idonea manutenzione”.

E’ però evidente, da una semplice analisi dei rischi, che per un rimorchio destinato a trasportare un cassone scarrabile la struttura del telaio e i componenti di aggancio/ritenuta del cassone debbano essere controllati per verificare l’assenza di corrosione, rotture, cricche.

Per quanto riguarda il cassone scarrabile, esso ricade nel campo di applicazione della Direttiva Macchine solo se possiede parti in movimento mossi da energia diversa da quella umana.

In tal caso le indicazioni sui controlli e sulla manutenzione da eseguire sul cassone devono essere predisposte dal fabbricante del cassone e inserite all’interno del manuale delle istruzioni, secondo quanto richiesto dal punto 1.7.4.2, lettera r) dell’Allegato I del D.Lgs. 17/10:

Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:

[…]

la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall’utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;

[…]”.

Per quanto riguarda ancora gli scarrabili con parti in movimento (compattatori) trova poi applicazione la norma armonizzata UNI EN 16252:2013 “Compattatori per rifiuti o frazioni riciclabili – Presse compattatrici orizzontali – Requisiti di sicurezza”, che al punto 7.2.10 dà indicazioni su come debbano essere redatte le “Information on periodic examinations and examinations following repair and modifications”.

Trattandosi di norma armonizzata, essa non è obbligatoria, ma consente di dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I della Direttiva Macchine.

E’ invece a carico del datore di lavoro utilizzatore eseguire i controlli e la manutenzione come indicato dal fabbricante all’interno del manuale delle istruzioni.

Se invece il cassone scarrabile non possiede parti in movimento, non cade nel campo di applicazione della Direttiva Macchine, ma, in quanto comunque “attrezzatura” in quello del Titolo III, Capo I del D.Lgs. 81/08.

Valgono pertanto le considerazioni precedentemente fatte per il rimorchio.

In questo caso esiste una linea guida del SUVA (l’equivalente svizzero dell’INAIL dal titolo “Lista di controllo – Manutenzione di container e cassoni” che si può scaricare al link:

https://www.firest.eu/documenti/1287732422SUVA_ceck_list_manutenzione_container_cassoni.pdf

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Un caro saluto.

Marco

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DEPRESSIONE E MOBBING SEMPRE PIU’ CONNESSI

Da Sindacato Generale di Base

Giusti Federico

18/08/18

Mobbing sul lavoro, ma anche in ambito sociale, e depressione sono strettamente legati a tal punto che oggi abbiamo perfino una Assicurazione INAIL che riconosce la malattia professionale causata dalle attività svolte, e subite, nei luoghi di lavoro

Anni fa uscirono statistiche per denunciare l’abuso di psicofarmaci, altre inchieste hanno documentato le crescenti sindrome depressive causate dal lavoro dove la tanto decantata mobilità e produttività hanno alimentato dinamiche spesso opprimenti.

La sindrome depressiva in questo caso è legata a una condotta vessatoria subita dal lavoratore, ma prima dell’indennizzo bisogna dimostrare la fondatezza e l’avvenuta vessazione.

Tutto parte dall’ennesima sentenza di Cassazione che riconosce a un lavoratore non solo la natura della depressione ma obbliga l’INAIL alla copertura assicurativa. Si tratta di una novità rispetto al testo unico del 1956 (perché non aggiornarlo) che disciplina infortuni e malattie professionali. Si parla infatti di indennizzo da parte dell’INAIL riconoscendo la depressione per mobbing come vera e propria malattia professionale.

Il ragionamento da fare è tuttavia un altro, si interviene dopo anni di vessazione e di mobbing, anni di cause lunghe e costose, si obbliga alla copertura assicurativa ma cosa facciamo concretamente per prevenire il diffondersi delle malattie professionali?

In agricoltura chi contestava l’uso del glisofato è stato vittima di derisioni salvo poi scoprire la pericolosità dei diserbanti per la nostra salute. Che l’INAIL debba allargare il proprio raggio di azione è indubbio come anche la necessità, e l’urgenza, di rivedere l’elenco delle malattie professionali riconosciute visto che all’appello ne mancano diverse (basterebbe guardare fuori dall’Italia giusto per non ripetere quanto accaduto con l’eternit, bandito negli USA, ma per anni consentito nelle lavorazioni in Italia).

Esistono vari fattori di rischio, da quello più tangibile legato alla lavorazione a un rischio collegato alla mansione, ma non direttamente dipendente. Un po’ come accaduto con il fumo passivo…

Poi ci sono altri fattori di rischio, quelli sociali sovente ignorati, per esempio l’infortunio in itinere, giusto per ricordare come la tutela del lavoratore sia una disciplina complicata e bisognosa di continui aggiornamenti che invece tardano sovente ad arrivare.

E’ sicuramente un passo avanti che la copertura assicurativa riguardi malattie diverse da quelle professionali incluse nelle tabelle ministeriali, sarebbe utile e doveroso aggiornare le stesse tabelle con sguardo acuto e non solo secondo logiche di contenimento del danno o del costo.

Non sempre è facile dimostrare la causa di lavoro connessa a una malattia o patologia: ormai le malattie connesse alla natura psichica del lavoro sono sempre più diffuse e collegate all’organizzazione capitalistica del lavoro che mette a rischio non solo la nostra salute e sicurezza ma è fonte di continuo disagio e stress.

Lavorare stanca e probabilmente è un bene, ma lavorare in condizioni diverse, con orari ridotti e senza il costante ricorso alla competizione interna, rimuovere le sostanze nocive e le lavorazioni pericolose dovrebbe essere un obiettivo da perseguire ogni giorno, non solo per il sindacato ma anche per l’INAIL.

E l’assicurazione ben venga, ma la sua istituzione non risolve i problemi troppe volte dimenticati

CASSAZIONE

ASSICURAZIONE INAIL PER LA DEPRESSIONE DERIVANTE DA MOBBING SUL LAVORO

E’ MALATTIA PROFESSIONALE SE DOVUTA ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA

La sindrome depressiva causata dalla condotta vessatoria subita dal lavoratore deve essere indennizzata dall’INAIL quale malattia professionale, anche se non è compresa nelle Tabelle del Decreto del Presidente della Repubblica 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Con la sentenza 20774/18 depositata ieri, la Suprema corte ha cassato la decisione della Corte d’appello di Perugia (che a sua volta aveva confermato la sentenza del Tribunale) relativa alla causa promossa da un dipendente contro il suo datore di lavoro e l’INAIL.

Secondo i giudici dei primi due gradi, l’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL non copre le malattie professionali derivanti da “situazioni di costrittività organizzativa”, ma solo quelle connesse, direttamente o indirettamente, alle lavorazioni individuate dall’articolo 1 del D.P.R. 1124/65.

La copertura assicurativa scatterebbe solo a fronte di malattie conseguenti ad attività specifiche e rimarrebbero escluse quelle derivanti dall’organizzazione del lavoro.

La Cassazione è di diverso orientamento, ma per giungere alla conclusione ripercorre l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza relative all’ambito di tutela dell’assicurazione contro le malattie professionali.

La Suprema Corte inizia con il ricordare che, per costante e risalente orientamento giurisprudenziale, si considera non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il “rischio improprio” cioè quello “non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa”. Rientra in tale estensione dell’ambito applicativo, per esempio, la tutela contro la malattia riconducibile al fumo passivo di sigaretta riconosciuta ai lavoratori ad esso esposti durante l’attività svolta.

Analoga evoluzione richiamata dalla Cassazione è quella dell’infortunio in itinere, che è svincolato dalla specifica attività svolta. E inoltre una “ulteriore estensione dell’ambito della tutela assicurativa è stata realizzata sulla scorta della nozione di rischio ambientale” che tutela i lavoratori presenti nello stesso luogo, a prescindere dalla manualità della mansione effettivamente svolta.

Viene poi richiamata la Sentenza 179/88 della Corte costituzionale, a seguito della quale l’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali vale anche per le malattie diverse da quelle incluse nelle tabelle, purché sia provata la causa di lavoro, come confermato dall’articolo 10, comma 4, della Legge 38/2000.

La conclusione di questo ragionamento, per i giudici di Cassazione, è che tutte le malattie di “natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione” sono indennizzabili, anche perché il lavoro riguarda sia la sfera fisica che quella psichica delle persone. Quindi ogni tecnopatia conseguente all’attività svolta è assicurata all’INAIL.

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QUANTI SONO I MORTI, GLI INFORTUNI E LE MALATTIE SUL LAVORO?

Da Sindacato Generale di Base

Giusti Federico

18/08/18

Per i morti le statistiche sono semplici, per le malattie e gli infortuni il discorso è più complesso perché innumerevoli malattie non sono riconosciute e tanti infortuni non vengono denunciati.

Sarà per questo motivo che le statistiche ufficiali INAIL parlano di lieve diminuzione delle denunce di infortunio mortale. Ma i numeri sono comunque preoccupanti, solo nei primi sette mesi del 2018 sono state 587, un anno fa erano state 591 con un calo dello 0,7%. E’ sufficiente questo elemento per parlare di inversione di tendenza?

I dati sono parziali, i conti si fanno in fondo all’anno e in ogni caso non sono numeri da sottovalutare perché ogni giorno si contano morti sul lavoro e centinaia di infortuni spesso con danni permanenti.

Dal bollettino INAIL potremmo poi trarre altre riflessioni, per esempio la crescita degli infortuni in itinere che la dice lunga sullo stress, sugli orari precari e flessibili, sull’aggiramento delle ore che dovrebbero correre tra un turno e l’altro.

Altro aspetto interessante è l’aumento dei casi mortali e degli infortuni nei servizi e nell’industria, il calo riguarda l’agricoltura dove le associazioni di categoria raccolgono i risultati di anni spesi in campagne di prevenzione, di ammodernamento dei macchinari e degli strumenti di lavoro.

Infine l’INAIL riporta i dati su infortuni e sulle malattie rispettivamente pari a 379.206 e a 37.501, gli infortuni rimasti pressoché invariati e le malattie in aumento.

Che cosa si evince da questi dati?

Sicuramente che le malattie contratte sul lavoro sono destinate a crescere nei prossimi anni, in alcuni settori, anche per il ridotto numero delle ore lavorate e della forza lavoro impiegata, si registrano piccolissime diminuzioni anche se le statistiche non vengono mai rapportate alle ore lavorate, alla forza lavoro attiva nel settore, agli organici di ruolo e precari.

Infortuni e morti riguardano indistintamente forza lavoro stabile e precaria, una strage immane che vede l’Italia tra i paesi più interessati al fenomeno. Ma se pensiamo alle migliaia di lavoratori e lavoratrici al nero, non pensiamo che malattie, morti e infortuni siano più numerose di quanto riportato dalle statistiche ufficiali?

E non ci siamo ormai abituati all’idea di convivere con morti, malattie e infortuni?

Parrebbe di sì, del resto tra deroghe ai contratti e silenzio assenso verso l’intensificarsi dello sfruttamento, i sindacati hanno non poche responsabilità, hanno taciuto e avallato politiche di sfruttamento che dovrebbero essere contrastate e combattute.

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IL CAPORALATO

Da Studio Cataldi

https://www.studiocataldi.it

13/08/18

di Annamaria Villafrate

Cos’è il caporalato, come funziona, le pene e la confisca dei beni dopo la legge del 2016, le misure per favorire il lavoro regolare e le prospettive di una nuova riforma

I 16 morti di Foggia riportano l’attenzione sul caporalato, un fenomeno nato nel dopoguerra, che colpisce il Nord e il Sud d’Italia. Lo sfruttamento del lavoro dei migranti e delle fasce più povere, soprattutto del meridione d’Italia, viene disciplinato per la prima volta nel 2011, ma è con la Legge 199/16, che introduce il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che si interviene in maniera più decisa.

Dopo soli due anni però, se la legge ha avuto il pregio di far emergere ancora di più questo illecito vergognoso, secondo i Ministri competenti deve essere riformata. Pene più severe e confisca anche per il datore di lavoro, con l’obiettivo di ridare dignità ai lavoratori di questo settore così complicato.

COSA E’ IL CAPORALATO

Il termine caporalato discende dal termine caporale, ossia colui che per conto dei proprietari agricoli reperisce manodopera a basso costo. Il caporale infatti è un intermediario il cui guadagno è rappresentato da un compenso corrisposto sia dal committente che dal lavoratore.

COME FUNZIONA IL CAPORALATO

Il caporalato è un’attività che si concentra nelle mani della criminalità organizzata, con lo scopo di sfruttare il lavoro dei braccianti, anche se non mancano fenomeni simili nell’edilizia, nel commercio e nella ristorazione.

Queste le condizioni a cui devono sottostare i lavoratori:

  • “stipendi” decisamente inferiori ai minimi salariali;
  • zero contributi e nessuna assicurazione in caso di infortunio;
  • orari di lavoro massacranti che possono raggiungere le 12 ore giornaliere.

Le numerose inchieste giornalistiche di questi anni hanno evidenziato la trasversalità del fenomeno. A chi pensa che le vittime del caporalato siano solo i migranti di colore si sbaglia. Moltissimi anche i cittadini dell’est europeo e del sud Italia, tra i quali molte donne, impiegate soprattutto nella raccolta della frutta. Le regioni maggiormente interessate sono la Puglia e la Calabria, anche se non mancano i caporali neppure in Emilia, Toscana, Lombardia e Piemonte.

IL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Per contrastare il fenomeno del caporalato nel 2011 viene emanato il Decreto Legislativo 138 (convertito con modificazioni dalla Legge 148/11), che introduce nel Codice Penale l’articolo 603bis intitolato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” in seguito riformato dalla Legge 199/16.

Cosa prevede l’articolo 603bis del Codice Penale?

Esso punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chi:

  • recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Chi ricorre a violenze e minacce è punito con la pena della reclusione da cinque a otto anni e con una multa da 1.000 a 2.000 euro, sempre per ogni lavoratore reclutato. L’articolo precisa che si ha sfruttamento del lavoro in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

  • la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  • la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Rappresentano aggravanti specifiche del reato d’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:

  • l’impiego di più 3 lavoratori;
  • il fatto che uno o più lavoratori siano minorenni;
  • esporre i dipendenti sfruttati in situazioni di grave pericolo, in relazione al tipo di prestazioni e alle condizioni lavorative.

CONFISCA DEI BENI E PENE ACCESSORIE

L’articolo 603bis, comma 2 del Codice Penale prevede poi che, in caso di condanna o di patteggiamento per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre ai diritti risarcitori e restitutori che possono essere vantati dalle persone offese, è sempre obbligatorio procedere alla confisca dei beni che sono serviti o sono stati destinati alla commissione del reato o che ne costituiscono il prezzo, prodotto o il profitto, a meno che non appartengano a una persona estranea al reato. Nel caso in cui non sia possibile disporre la confisca dei beni suddetti di cui il responsabile, anche per interposta persona, ha la disponibilità, si devono confiscare beni di valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

Il successivo articolo 603ter del Codice Penale prevede inoltre che la condanna per il reato di cui all’articolo 603bis comporta l’applicazione delle seguenti pene accessorie:

  • l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
  • il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi sub-contratti;
  • l’esclusione per un periodo di 2 anni (5 in caso di recidiva ex articolo 99, comma 2, numeri 1,2 e 3) da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

CONTROLLO GIUDIZIARIO E RIMOZIONE CONDIZIONI DI SFRUTTAMENTO

Se sussistono le condizioni per procedere al sequestro, il giudice può disporre al posto di questa misura, il controllo giudiziario dell’azienda in cui cui è stato commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro se l’interruzione dell’attività può avere riflessi negativi sull’occupazione e sul valore economico dell’azienda. Il Giudice nomina inoltre uno o più amministratori giudiziari che devono affiancare l’imprenditore per garantire il rispetto delle regole, impedire la reiterazione del reato di sfruttamento e regolarizzare i lavoratori.

MISURE PER FAVORIRE IL LAVORO REGOLARE

La Legge del 2016 tenta inoltre di incentivare la regolarità del lavoro agricolo:

  • ampliando il novero dei soggetti coinvolti nell’intermediazione dei lavoratori che, tramite convenzioni, possono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
  • incrementando i controlli periodici sull’andamento del mercato del lavoro agricolo;
  • promuovendo politiche attive del lavoro e di contrasto al lavoro nero;
  • incentivando con varie misure il trasporto regolare dei lavoratori agricoli.

Sono previsti anche piani di intervento per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori agricoli stagionali e obiettivi di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

CAPORALATO, VERSO UNA NUOVA RIFORMA?

Secondo i Ministri degli Interni e delle Politiche Agricole la Legge del 2016 sul caporalato deve essere riformata.

Pene più severe per tutti i soggetti coinvolti. Non è sufficiente aumentare la durata della reclusione e le sanzioni pecuniarie, ma estendere la confisca ai datori di lavoro consapevoli dello sfruttamento.

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MALATTIE PROFESSIONALI: QUALI SONO RICONOSCIUTE DALL’INAIL?

Da Studio Cataldi

https://www.studiocataldi.it

13/08/18

di Annamaria Villafrate

Una breve guida alle malattie professionali riconosciute dall’INAIL per causa di servizio.

Regole ad hoc per asbestosi e silicosi

Una breve guida alle malattie professionali riconosciute dall’INAIL per causa di servizio, contenute nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 2008, che riguardano le patologie contratte nei settori dell’industria e dell’agricoltura ricollegabili all’esposizione a certe sostanze, ad alcune lavorazioni e all’ambiente.

Con un cenno alle differenze disciplinari dell’asbesto e della silicosi e al sistema misto, sancito dalla Sentenza n. 179/88 della Corte Costituzionale, che ha offerto la possibilità al lavoratore di dimostrare di aver contratto una malattia, non ricompresa tra quelle elencate nelle tabelle, sempre per causa di servizio.

MALATTIE PROFESSIONALI: ASSICURAZIONE INAIL

Per le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, a tutela del proprio dipendente o parasubordinato, deve stipulare un’assicurazione obbligatoria. Spetta all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gestire questo contratto assicurativo per tutelare tutti quei lavoratori che, per il tipo di attività o per le sostanze che sono costretti a maneggiare, svolgono lavori rischiosi.

Con la stipula dell’assicurazione INAIL il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile derivante dai danni riportati dai propri dipendenti durante l’attività lavorativa. Al risarcimento infatti provvederà direttamente l’Istituto, riconoscendo al dipendente vittima d’infortunio o malattia professionale una quota capitale o una rendita, in base alla gravità della patologia riportata. Per alcune patologie inoltre l’INAIL riconosce prestazioni mediche e riabilitative.

MALATTIE PROFESSIONALI PER CAUSA DI SERVIZIO E AMBIENTALI

Le malattie professionali per causa di servizio sono tutte quelle patologie che agiscono gradualmente sull’organismo, in forma diretta ed efficiente. Esse cioè devono costituire l’origine prevalente o esclusiva dell’invalidità, contratte dal lavoratore durante e a causa delle mansioni lavorative svolte o dell’ambiente in cui opera (rischio ambientale).

MALATTIE PROFESSIONALI: TIPOLOGIE

Esistono due tipi di malattie professionali:

  • tabellate, ossia quelle contenute nelle Tabelle allegate al D.P.R 1124/65, che elencano quelle industriali e agricole provocate dalle lavorazioni indicate e denunciate entro il periodo massimo di indennizzabilità;
  • non tabellate, sono le malattie non incluse nelle tabelle, di cui il lavoratore assicurato può dimostrarne l’origine professionale. Questo perché la sentenza n. 179/88 della Corte Costituzionale ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema misto.

MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE

Le malattie tabellate sono quelle che sollevano il lavoratore dall’onere di provare l’origine professionale della malattia. Egli infatti deve solo:

  • dimostrare che è stato adibito e certe lavorazioni o esposto al rischio ambientale connesso;
  • provare la presenza della malattia;
  • denunciare la patologia nei termini massimi previsti per l’indennizzabilità.

In presenza delle suddette condizioni si presume che la malattia abbia origine professionale. Le malattie professionali contenute all’interno delle Tabelle INAIL sono riferite al settore dell’industria (85) e dell’agricoltura (24) e sono classificate in base alle sostanze che le provocano e alle lavorazioni. Le “Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” aggiornate e modificate dal Decreto del 9 aprile 2008 del Ministero Del Lavoro e Della Previdenza Sociale, sono consultabili all’indirizzo sotto riportato.

SILICOSI E ASBESTOSI

Le malattie professionali come la silicosi e l’asbestosi sono sottoposte a un regime disciplinare particolare, perché patologie tipiche delle lavorazioni. Per esse infatti non è richiesto che siano contratte “nell’esercizio” delle lavorazioni esercitate.

A differenza di quanto previsto per le malattie professionali tabellate:

nel valutare il danno si deve tenere conto anche delle altre patologie a carico dei polmoni e dell’apparato cardiocircolatorio;

mentre, per quanto riguarda la denuncia, non è previsto un termine massimo d’indennizzabilità dal momento in cui l’attività rischiosa è cessata.

Il Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008 e le relative tabelle delle malattie professionali è scaricabile all’indirizzo:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1688_allegato.pdf

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LE MACCHINE E LA MANOMISSIONE DEI DISPOSITIVI

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

19/07/18

 

Esempi di infortuni correlati alla manomissione dei dispositivi di sicurezza nelle macchine. Assemblaggio di componenti in acciaio, lavorazione di pelli e isole robotizzate per la lucidatura di vasche. La minimizzazione della possibilità di defeating.

Dalle attività di controllo degli organi di vigilanza emerge che un numero elevato di infortuni gravi o mortali è determinato da interventi sulle attrezzature di lavoro, sulle macchine, spesso diversi dalla pratica abituale (ad esempio per attività di manutenzione e pulizia), e con dispositivi di sicurezza, laddove presenti, che sono manomessi o elusi.

E proprio per questo motivo continua il viaggio della rubrica “Imparare dagli errori” attorno al tema della manomissione dei dispositivi di sicurezza, della neutralizzazione (defeating) di tali dispositivi, che comportano rischi e conseguenze elevate sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dall’archivio di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto durante la fase di un intervento di riparazione della zona terminale di una linea di assemblaggio componenti in acciaio, dove si effettuano lavori di taglio e piegatura.

Essendoci presenza di zone di possibili compressioni o schiacciamenti (durante il funzionamento in automatico) tutta la parte terminale della linea è circondata da apposita rete metallica che impedisce l’accesso di eventuali operatori. Gli accessi in tale zona, per interventi di manutenzione o riparazione, avvengono tramite due porte asservite da micro-interruttori di blocco che impediscono qualsiasi tipo di funzionamento della linea, o di qualsiasi meccanismo collegato ad essa, in caso di apertura delle porte stesse.

Durante un intervento di manutenzione-riparazione, con accesso alla zona effettuato dalla porta, il braccio di un lavoratore rimane schiacciato tra parti mobili.

Dalle dichiarazioni dell’infortunato emerge che, al momento dell’infortunio, il micro-interruttore di blocco della porta utilizzata per entrare nella zona di lavorazione era stato artificiosamente escluso. Sempre dalle dichiarazioni dell’infortunato, è stato lui stesso per velocizzare il lavoro a escludere, tramite manomissione, la funzionalità del micro-interruttore applicato sulla porta di entrata. L’infortunato è il capo-reparto e sovrintende al lavoro di circa venti persone. E’ stato inoltre, nel passato, anche docente-formatore in materia di sicurezza in corsi di formazione per gli addetti al reparto da lui stesso diretto.

Il fattore causale dell’infortunio è, evidentemente, l’intervento di manutenzione dopo aver manomesso il micro-blocco.

Nel secondo caso l’incidente è avvenuto nella lavorazione delle pelli.

Mentre è intento a posizionare la pelle sul piano di lavoro, inavvertitamente un lavoratore dà il consenso alla chiusura dei rulli lavoratori finendo con la mano destra all’interno della zona d’imbocco della macchina tra i rulli in movimento.

L’incidente si verifica perché le protezioni risultavano manomesse a causa dell’errata regolazione di un dispositivo di sicurezza dell’avviamento della macchina.

Il terzo caso riguarda un incidente di un addetto all’impianto automatico denominato isola robotizzata per la lucidatura di vasche in acciaio inox.

L’addetto sta lavorando in turno notturno ed è presente da solo nello stabilimento.

L’impianto consiste in un braccio robotizzato che preleva le vasche da un pianale, le movimenta nelle varie stazioni di lucidatura dotate di nastri abrasivi e spazzole e al termine del ciclo, che dura circa 50 minuti, le rideposita su un pianale di scarico. L’impianto è inserito all’interno di una cabina dotata di un’unica porta di accesso dotata di interblocco. L’interblocco era stato manomesso in precedenza per consentire l’esecuzione dei necessari interventi di regolazione da compiersi con l’impianto in funzione. La dinamica dell’infortunio non è nota non essendoci testimoni al momento dell’infortunio.

Alle ore 06.45 entra nello stabilimento il primo operaio addetto al turno diurno e scopre il corpo senza vita dell’infortunato all’interno della cabina, disteso sopra il pianale di scarico, e schiacciato dalla vasca in acciaio inox (diametro 80 cm e peso 70 kg) depositata dal braccio robotizzato. Si può ipotizzare che, per stanchezza o per malore, l’infortunato si sia disteso sul pianale di scarico all’interno dell’isola robotizzata con l’impianto in funzione (accesso reso da tempo possibile a causa della manomissione dell’interblocco, presente sulla porta) e sia rimasto schiacciato dalla vasca depositata dal braccio robotizzato al termine del ciclo di lavoro.

I fattori causali rilevati:

  • l’infortunato entra all’interno dell’isola robotizzata con l’impianto in funzione;
  • interblocco su porta di accesso all’isola robotizzata manomesso;
  • l’infortunato si stende sopra il pianale di scarico.

A parlare di neutralizzazione (“defeating”) dei dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento a quanto contenuto nella norma EN ISO 14119:2013 “Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e scelta”, è un documento INAIL dal titolo “Il defeating di un dispositivo di interblocco associato ai ripari. Norma EN ISO 14119:2013. Caso studio”.

Riguardo al defeating mediante azioni ragionevolmente prevedibili si segnala che una delle novità più evidenti introdotte dalla EN ISO 14119:2013 in merito alla minimizzazione della possibilità di defeating, consiste nell’indicazione preliminare che viene data ovvero quella di ridurre al minimo l’interferenza tra il dispositivo di interblocco e l’operatività della macchina e le altre fasi della vita della stessa, in modo da minimizzare qualsiasi incentivo al defeating ovvero a operare qualsiasi azione che lo renda non funzionante o lo bypassi. Il dispositivo di interblocco deve infatti facilitare l’operatività della macchina in particolare durante le attività di manutenzione, le operazioni di servizio e l’operatività della macchina senza guasti di funzionalità (ad esempio arresto dell’operatività). E a questo proposito la norma EN ISO 14119:2013 specifica i vari step per la minimizzazione delle possibilità di neutralizzazione ragionevolmente prevedibile.

Rimandando alla lettura integrale del documento, segnaliamo che un allegato della norma fa riferimento ai motivi di neutralizzazione di un dispositivo di interblocco e fornisce anche una tabella di esempio per la valutazione di questi motivi delle macchine automatiche (example for automatic machine tool), un metodo di valutazione che parte dai seguenti presupposti:

  • considerare tutti i modi di funzionamento possibili, le attività e tutti i dispositivi di protezione;
  • ogni dispositivo di protezione individuale è preso in considerazione separatamente e, per ogni attività principale, la persona che la esegue abitualmente deve rispondere alla seguente domanda: “quali sarebbero i benefici provenienti dalla neutralizzazione del dispositivo di protezione per lavorare sulla macchina?”.

Il documento si sofferma anche, sempre riguardo al defeating, sulle eventuali misure addizionali da implementare. Infatti la EN ISO 14119:2012 riporta le misure addizionali e si ribadisce che la norma fornisce delle indicazioni che sono di riferimento dello stato dell’arte e fornisce la presunzione di conformità laddove la stessa sia adottata dal fabbricante, ma comunque la sua adozione è a carattere volontario.

Concludiamo riportando le misure applicabili raccomandate per prevenire il defeating, che consistono nel:

  • monitoraggio dello stato (test di plausibilità) per individuare, durante un ciclo macchina, un’insolita successione di stati derivanti da una neutralizzazione, ovvero
  • inserimento di un test ciclico: richiesta da parte della logica di azionamento di ogni singolo interblocco o comando di stop per verificarne l’efficienza prima dell’avvio della macchina (avvio condizionato dal buon esito del test): con questo test può essere rilevata dall’operatore la presenza di attuatori inseriti da manutentori e dimenticati negli interblocchi ovvero interblocchi collassati a causa di danneggiamento accidentale, ovvero
  • installazione di un dispositivo di interblocco aggiuntivo (con controllo di coerenza fra i due interblocchi da parte della logica della macchina) la cui neutralizzazione è possibile sono mediante un’azione aggiuntiva (ad esempio montaggio e cablaggio separati, utilizzo di diversi principi di funzionamento).

Il sito web di INFOR.MO., di cui nell’articolo sono state presentate le schede numero 431, 5913 e 5959, è consultabile all’indirizzo:

https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp

Il documento realizzato da INAIL dal titolo “Il defeating di un dispositivo di interblocco associato ai ripari. Norma EN ISO 14119:2013. Caso studio” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.ecolavservice.com/cgi-bin/allegati/3991048_Defeating-ITA-ilovepdf-compressed.pdf

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RISCHI CANCEROGENI: QUANDO IL RISCHIO NON HA UN’ETICHETTA

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

30/07/18

di Tiziano Menduto

Un intervento si sofferma sul rischio cancerogeno e sulla necessità di valutarlo anche in assenza di un’etichetta o una scheda dati che lo indichi. I rischi della deriva negazionista e la necessità di un nuovo atteggiamento.

In Italia, nel corso degli ultimi trenta/quaranta anni, è molto cambiato il quadro delle esposizioni occupazionali ad agenti cancerogeni. Ed è ormai nozione diffusa e condivisa che le esposizioni occupazionali ad agenti cancerogeni siano complessivamente diminuite di intensità media, intensità di picco, frequenza e durata, al di là della disparità tra un contesto e l’altro e con eventuali sacche di esposizioni ancora importanti.

Infatti molti agenti e molte lavorazioni di particolare pericolosità (a iniziare da quelle che prevedono l’amianto come materia prima) sono scomparsi dal nostro tessuto produttivo, magari semplicemente perché esportati dai Paesi di più antica industrializzazione verso Paesi “in via di sviluppo” (dove, ovviamente, esercitano i medesimi effetti patogeni che “da noi”). E in ogni caso i fenomeni di parcellizzazione e terziarizzazione del tessuto produttivo, unitamente a quelli di precarizzazione dei rapporti di lavoro, hanno reso relativamente rara la condizione dell’operaio che trascorre gran parte della sua vita professionale in regime di dipendenza presso un’unica grande fabbrica, all’interno della quale viene addetto a produzioni massive con pochi cambi di reparto e di mansione.

A raccontare come “da noi” il problema del rischio cancerogeno occupazionale non sia scomparso, ma sia davvero cambiato profondamente, è un intervento al convegno bolognese “REACH 2016, T.U. 2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” (Ambiente Lavoro, 19 ottobre 2016). Un intervento che vuole sottolineare come sia importante valutare ancora oggi se nella propria azienda esista o meno un rischio cancerogeno.

LA DERIVA NEGAZIONISTA DEL RISCHIO CANCEROGENO

Nell’intervento “Il rischio cancerogeno con e senza etichetta: lo scenario, gli interpreti, le sostanze e la sostanza del problema”, a cura di Roberto Calisti (SPreSAL Civitanova Marche, ASUR Marche, Area Vasta 3), si ricorda, infatti, che nel nostro Paese spesso è critica già la semplice identificazione di un problema “rischio cancerogeno” in un ambiente di lavoro. E se è cambiato lo scenario (per cui le situazioni eclatanti, che immediatamente evocano l’esistenza di una situazione pericolosa, sono divenute infrequenti) in realtà anche gli interpreti che in tale scenario si muovono non sono rimasti uguali a sé stessi.

Si segnala poi che con meno aziende produttive di grandi dimensioni, sono diminuiti anche i grandi “Servizi Salute e Sicurezza” che all’interno di esse producevano indagini di igiene industriale con campionamenti e analisi propri. E il relatore segnala che se è ben difficile trovare ambienti sindacali che, in un’epoca dominata da una crisi economica e sociale profonda e duratura, inseriscano tematiche di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle proprie programmazioni strategiche e nelle loro contrattazioni, questo vale per il problema “rischio cancerogeno” ancora più che per altri, dato che le sue ricadute si manifestano dilazionate nel tempo. E anche gli ambienti universitari, con sporadiche eccezioni, si sono rivolti ad argomenti diversi dallo studio dei cancerogeni negli ambienti di lavoro, in termini sia di ricerca, sia di indagini sul campo. Inoltre ormai molti organismi pubblici centrali e molti Servizi per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Servizio Sanitario pubblico hanno ampiamente dismesso il proprio ruolo di produzione scientifica e di governance, con ampie parti di territorio nazionale particolarmente “scoperte”.

Non deve dunque stupire che vi sia una deriva “negazionista” del problema “rischio cancerogeni negli ambienti di lavoro di oggi”, che si tenda a dare per scontata l’inesistenza di tale rischio fin quando non accada “qualcosa di grosso” (da una pur rara richiesta dell’organo di vigilanza a un caso di cancro tra i lavoratori che in qualunque modo agiti le acque).

E non stupisce che non solo molti datori di lavoro (la natura della cui attività professionale è certamente altra dalla valutazione dei rischi), ma anche molti studi di consulenza che per questi operano e che dovrebbero occuparsi e sapersi occupare di valutazioni dei rischi dal punto di vista tecnico, abbiano omesso e omettano di porsi la domanda “c’è o può esserci un rischio cancerogeno in questo contesto lavorativo?” a meno che non siano un’etichetta o una scheda di dati di sicurezza (SDS) a mettere la cosa in piena evidenza.

UN NUOVO ATTEGGIAMENTO VERSO IL RISCHIO CANCEROGENO

E’ indispensabile, continua il relatore, che si adotti un atteggiamento diverso, prudente e pragmatico, da parte di tutti gli interpreti in scena: porsi più domande, non fermarsi alle etichette o alle SDS, informarsi e studiare (già le sole banche, dati gratuite liberamente disponibili in rete sono ricchissime di informazioni utili), cercare soluzioni per la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno, consultarsi.

Dove consultarsi vuol dire anche fare delle riunioni periodiche di prevenzione che non siano meri atti rituali e ascoltare i lavoratori che possono raccontare come si svolge il lavoro, anche in situazioni non codificate da procedure aziendali.

Per una reale prevenzione nei luoghi di lavoro è poi necessario tenere presente che agenti cancerogeni possono comparire in un ciclo produttivo non solo perché presenti “ab initio” nelle materie prime o in qualunque altra cosa che nel processo produttivo entri dall’esterno, ma anche perché essi si generano durante il processo produttivo medesimo.

Inoltre non bisogna dimenticare che non esistono soltanto i cancerogeni chimici, che una qualche probabilità di essere menzionati in un’etichetta o una SDS ce l’hanno: gli agenti fisici, biologici e relazionali un’etichetta e una SDS non ce l’avranno mai.

Tenendo conto di tutto questo sarà, dunque, con minore aleatorietà e maggiori probabilità di una gestione utile dei problemi che si giungerà a concludere in una parte dei casi per la completa assenza di agenti cancerogeni, in altra per la presenza di rischi cancerogeni solo potenziali, in altra ancora per la presenza di esposizioni a cancerogeni in atto, che per poter essere affrontate andranno caratterizzate a fondo anche chiarendone il profilo in termini di timing e intensità.

Concludiamo segnalando che la relazione, che vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma su molti altri aspetti relativi ai rischi cancerogeni:

  • le difficoltà nel caratterizzare le esposizioni;
  • le dimensioni e l’identificazione dell’esposizione;
  • cosa fare dopo il riconoscimento della presenza del rischio.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Il documento di Regione Emilia Romagna, INAIL, AUSL Modena, “REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro”, pubblicazione che raccoglie gli atti dei due convegni “REACH 2016, T.U. 2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” e “REACH edilizia. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell’ambiente da costruire e nell’ambiente costruito” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.data-storage.it/download/2018/Volume_REACH_2016.pdf

 

 

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