UNA BUONA NOTIZIA, ULTERIORE BOCCIATURA ALL’AMPLIAMENTO DELL’AEROPORTO DI FIRENZE

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Anche l’aeroporto NON si farà a Firenze

Dopo il No all’inceneritore un’altra buona notizia per i Comitati ed i cittadini della Piana di FI-PO-PT. Oggi proprio il giorno dopo le elezioni (coincidenza?) esce la notizia che il TAR ha giustamente accolto i ricorsi dei Comitati e dei Comuni contrari al progetto, fra cui Sesto, Prato, Carmignano. Annullato il Decreto Ministeriale di VIA. Il famoso e fumoso progetto di Enac, di Toscana aeroporti è bloccato, per ora, con buona pace di Carrai, di Nardella, Lega e company.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto e ritenuto fondato il ricorso numero di registro generale 682 del 2018, proposto dal Comune di Sesto Fiorentino ( e da altri Comuni) per la NON compatibilità ambientale del “Master Plan 2014 – 2029, dell’Aeroporto “Vespucci” di Firenze: progetto presentato dall’ENAC (Ente nazionale aviazione civile) e diretto alla realizzazione di una nuova pista a orientamento monodirezionale a Firenze.
‘Perché le opere da realizzare non sono state compiutamente definite è la stessa valutazione di compatibilità ambientale a risultare parziale, non essendo stato possibile verificare in che misura l’ambiente ne risulterebbe modificato’.
Da questa sentenza si evince la spregiudicatezza con cui si è tentato di far passare un’opera inutile e devastante, da un punto di vista dell’ambiente e della salute, come il nuovo aeroporto fiorentino.

Prima il businness, come al solito
Si è colpevolmente trascurato in concreto ‘il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita’. Non si è proceduto a ’valutare se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere possano ritenersi “accettabili” alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera’
Impatti ambientali non valutati.
Ci si è ‘limitati a posticipare la valutazione dei relativi impatti ambientali’,’ senza una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato.

Completamente disatteso il concetto di valutazione ambientale
‘Il concetto di valutazione di impatto ambientale implica, allora, che le opere da valutare siano state preventivamente definite (quanto meno nelle linee essenziali), risultando comunque possibile valutare l’incidenza di queste ultime sugli elementi naturalistici del territorio.’
Una valutazione di compatibilità ambientale assolutamente deficitaria, parziale, in barba ‘ai fondamentali principi di precauzione e prevenzione del diritto dell’ambiente.’
Perché ‘le opere da realizzare non sono state compiutamente definite è la stessa valutazione di compatibilità ambientale a risultare parziale, non essendo stato possibile verificare in che misura l’ambiente ne risulterebbe modificato’, dato che ‘la valutazione di compatibilità ambientale [è] stata posta in essere prescindendo dall’esame dell’impatto che le nuove opere potrebbero avere sull’ambiente’.

Si è colpevolmente trascurato di valutare opere di considerevole impatto ambientale.
‘A tal fine è necessario premettere che, come è possibile evincere dalla documentazione in atti, si è in presenza di opere di considerevole impatto ambientale che implicano, tra l’altro, lo spostamento di un tratto del Fosso Reale, il sotto-attraversamento dell’Autostrada A11; la riorganizzazione dello svincolo della A11 per Sesto Fiorentino e Osmannoro e la ricollocazione del bacino denominato “Lago di Peretola” e di alcuni bacini del sito “La Querciola”, oltre alla delocalizzazione di parte dei “boschi della piana”.’
‘L’incidenza della realizzazione di dette opere sul sistema ambientale risulta evidente, laddove si consideri che l’area di compensazione di “Mollaia” consiste nella “creazione di un sistema di nuovi ambienti ad acquitrino e bosco idrofilo, mentre l’area di compensazione di “Santa Croce” concerne la sostituzione del Lago di Peretola (bene peraltro sottoposto a vincolo ambientale), prevedendo l’interramento di quest’ultimo e la creazione ex novo di un’area umida di circa 9,7 ettari con trasferimento della fauna e della vegetazione’.

Non si è tenuto conto di una serie prescrizioni cui era demandata la compatibilità ambientale dell’opera, del tipo ’scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei’.
‘Le prescrizioni [ 70] di cui si tratta si riferiscono allo spostamento di un fiume, alla necessità di reperire volumi di compensazione idrauliche delle aree agricole, opere queste ultime la cui necessità era stata rilevata dal Piano di Bonifica, evidenziando che gli interventi di cui si tratta ricadono in aree classificate a pericolosità idraulica media ed elevata.’
Ecco alcune delle fondamentali prescrizioni cui non è stata data risposta:
‘ è stato rinviato alla fase esecutiva lo studio riferito agli scenari probabilistici del rischio di incidente aereo (prescrizione n. 3) e la stima del rischio di incidente rilevante con strutture soggette alla Direttiva Seveso, presenti sulle direttrici di atterraggio e decollo (prescrizione n. 4); la verifica della conformità delle nuove aree di laminazione previste dal SIA (prescrizione n. 28); l’individuazione di una soluzione progettuale che consenta di realizzare il sotto attraversamento dell’autostrada A11 da parte del nuovo corso del Fosso Reale (prescrizione n. 29); è stata posticipata l’individuazione delle soluzioni a tutte le interferenze della nuova pista con l’assetto idraulico e con le infrastrutture stradali della zona interessata dal progetto (prescrizione n. 33); è stata rinviata l’individuazione delle soluzioni per risolvere l’interferenza tra la pista e la già programmata cassa di laminazione del PUE di Castello, nonché di quella già prevista dal Comune di Sesto Fiorentino sul Canale di Cinta Orientale per la messa in sicurezza del Polo Universitario di Sesto Fiorentino (prescrizione n. 34); non è stata posta in essere la progettazione esecutiva e l’analisi del rischio di bird strike (prescrizione n. 46), così come la redazione di un progetto di massima degli ambienti umidi previsti a compensazione della distruzione delle aree naturali, di cui al punto precedente (prescrizione n. 49).

Conflitto di interesse
Si sono demandate le valutazioni ambientali, non ai due Ministeri che hanno emesso il provvedimento di VIA, ma all’Osservatorio Ambientale, composto dallo stesso proponente ENAC,(con diritto di voto) e da Toscana Aeroporti, (il soggetto che gestisce l’aeroporto) senza diritto di voto, ‘mentre è stata esclusa dall’Osservatorio la presenza di ogni rappresentante dei Comuni sopra citati, circostanza quest’ultima che di fatto ha impedito a dette amministrazioni di manifestare i rilievi sopra citati a seguito della presentazione dei progetti esecutivi’.

A cura di Gian Luca Garetti

sentenza tar toscana aeroporto 17 maggio 2019

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