IL GRANDE FRATELLO E’ LA SOLUZIONE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ?

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IL GRANDE FRATELLO E’ LA SOLUZIONE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ?

La Confindustria ha sempre sostenuto che i principali colpevoli degli infortuni sono i lavoratori stessi, non sono abbastanza attenti, si mettono a rischio, non obbediscono ai loro superiori, non si mettono i dispositivi di protezione individuale ecc., insomma colpa loro se si fanno male.
Ora dobbiamo aggiungere ai sostenitori di questa tesi anche parte dei sindacati e diversi enti (incluso quelli preposti al controllo e alla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro) ? In Lombardia una delibera di giunta (bipartisan, appoggiata da padroni e sindacati) ha introdotto una “sperimentazione” per incrementare la sicurezza sul lavoro nei cantieri tramite …. un braccialetto elettronico sul singolo lavoratore : il problema della sicurezza è tenere sotto controllo il lavoratore, non il datore di lavoro che invece è sempre ligio nella applicazione della normativa. Anche il “titolo” della delibera (DGR n. 2048 del 31.07.2019) dgr lombardia 2048_2019 è illuminante “approvazione dell’iniziativa ‘strumenti e metodi digitali per innovare la gestione del cantiere ed il monitoraggio della salute e della sicurezza del lavoratore’ nell’ambito dell’accordo per la competitività con il sistema camerale lombardo”: al centro vi è la competitività o comunque un contesto economico e non la tutela … Va anche detto che il giorno dopo l’uscita della notizia sui giornali lombardi CGIL, CISL e UIL hanno fatto tre passi indietro dichiarando che conoscevano l’iniziativa ma, pur ritenendola di interesse, non l’avevano esplicitamente appoggiata.
L’iniziativa proviene dalla Lombardia, luogo ove, dopo la strage operaia del 16.01.2018 (4 lavoratori morti asfissiati presso la Lamina di Milano, processo finito con 4 milioni di indennizzo alle famiglie e, grazie a questo, un patteggiamento della pena a meno di due anni del datore di lavoro) (1) il governatore aveva promesso sfracelli di assunzioni e di controlli con un piano triennale straordinario. (2) Le assunzioni vanno a rilento e non bastano neppure a compensare gli ultimi pensionamenti con quota 100 aggiungendo ulteriori carenze di personale tecnico dei servizi di prevenzione causati in precedenza dalle politiche bipartisan degli ultimi governi sul pubblico impiego), ci si riempie la bocca di “obiettivi”. E’ vero che ogni storia di un infortunio contiene un elemento “soggettivo”, spesso evidente dal fattore ultimo che determina un evento, ma prima di quell’ultimo “passo” la maggioranza dei casi ha una “cornice” in cui risalta una carenza da parte del datore di lavoro o di un altro soggetto sulla piena attuazione delle misure di sicurezza (impianti, luoghi, procedure, formazione, disposizioni, orari, ritmi). Se ci si preoccupa che un lavoratore camminando possa intersecare il movimento di una macchina di cantiere (il braccialetto farebbe scattare un allarme o fermerebbe la macchina) occorre capire se l’organizzazione del cantiere è stata fatta in modo corretto (spazi e/o delimitazioni per persone e macchine, formazione dei conducenti, visibilità alla guida). Il “collare” al lavoratore può certo evitare alcuni infortuni ma non operando sulla cornice (anzi affermando, implicitamente, che non occorre operare per cambiare il contesto lavorativo ma solo aggiungere un fattore protettivo individuale) non cambia il livello di sicurezza, il prossimo infortunio sarà diverso ma avverrà comunque.
Che il lavoratore sia da considerare come un “soggetto pericoloso” per sé e per gli altri è un aspetto considerato nella normativa : nel testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008) sono previste sanzioni per i lavoratori in alcuni, ben definiti, casi, (3) la direttiva macchina impone ai produttori di progettarle tenendo conto anche dell’uso improprio prevedibile da parte dell’operatore. Di converso il lavoratore ha anche ben definiti diritti alla sicurezza compreso quello di “ribellarsi” e rifiutarsi di lavorare in condizioni di evidente insicurezza (4).
Per determinate situazione (ambienti confinati, lavori solitari) la presenza di sistemi di monitoraggio della persona sono certamente utili per garantire interventi tempestivi in caso di emergenza, Con il “braccialetto” (e, perché no, un collare ?) si va oltre come nel caso di Amazon di controllo della “prestazione”. Non è solo una questione di privacy (unico dubbio considerato da chi ha proposto e da chi ha approvato l’iniziativa) su parametri corporei (anche a questo servirebbe il dispositivo) ma riguarda l’approccio al tema.
Medicina Democratica ha avuto e ha un approccio esattamente opposto a quello che emerge da tale decisione. Giulio A. Maccacaro sosteneva che la “prova deve essere sulle cose e non sulle persone”, non sono le vittime che devono provare la pericolosità (di una sostanza, di un lavoro ecc) ma sono le “cose” a dover essere pensate e messe a disposizione dei lavoratori (e dei cittadini) solo quando non hanno caratteristiche tali da provocare danni. La soggettività che abbiamo sempre sostenuto è quella contenuta nell’art. 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici : il diritto all’intervento diretto sulle condizioni di lavoro per migliorarle, il diritto di autoorganizzarsi per conoscere, valutare, richiedere e lottare per un lavoro salubre e sicuro. Un nostro convegno recente, in cui abbiamo ricordato la figura di Luigi Mara, ha raccolto la storia e le testimonianze di quella stagione (in particolare anni ’70), un numero della nostra rivista è dedicato a questi, alcuni documenti storici sono disponibili sul nostro sito (es. https://www.medicinademocratica.org/wp/?cat=7) . Sarebbe utile a molti un ripasso…

Marco Caldiroli – Presidente protempore di Medicina Democratica Onlus

(1) sul tema : https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=7753

(2) vedi piano straordinario lombardia

(3) Articolo 20 dlgs 81/2008 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose27, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente

(4) Articolo 44 dlgs 81/2008 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

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