Note relative ai contenuti del “Parere istruttorio conclusivo intermedio ai sensi dell’art. 29 octies del DLgs 152/2006 e s.m.i. per lo Stabilimento ILVA Spa sito in Taranto- Statte (TA)”, del 12.10.2012 – Conferenza dei Servizi 18.10.2012 – audizione delle associazioni ambientali

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Con queste note si intendono portare all’attenzione alcuni aspetti relativi al documento in questione sia in ILVA Tarantomerito al suo scopo che ai contenuti. Si premettono alcune considerazioni generali fondate sui seguenti tre aspetti.

-  Da quanto riportato nelle premesse dell’atto lo stesso si basa essenzialmente su un documento (un “piano complessivo di adeguamento”) “presentato dall’azienda con nota DIR 175/2012 del 25.09.2012” , i contenuti dello stesso vengono “accettati” o meglio si “ritiene che l’esercizio dell’impianto potrà avvenire nel rispetto da parte dell’Azienda del piano di adeguamento presentato e del relativo crono programma come modificato dalla Commissione IPPC”.

-  Nelle pagine precedenti si afferma anche che il gruppo di lavoro di revisione della AIA rilasciata il 4.08.2011 era incaricato anche di “concludere il parere tecnico per i profili concernenti : a) l’integrazione nella documentazione istruttoria dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Taranto, nella parte riguardante la disposizione per il risanamento ambientale degli impianti” nonché di applicare le BAT del settore siderurgico licenziate dalla Commissione Europea con decisione 2012/135.

-  il parere istruttorio in questione è intermedio ovvero si riferisce ad aspetti considerati prioritari e vanno a sostituire parzialmente le prescrizioni della AIA vigente “che riguardano le aree oggetto di sequestro”.

Appare stridente l’esito della comparazione tra due diverse premesse dell’atto : da un lato la presa d’atto dell’emersione delle emergenze ambientali connesse con l’esercizio degli impianti e dall’altro l’affermazione che le modifiche dell’AIA vengono definite accettando integralmente le proposte dell’Azienda (con qualche ritocco sul cronoprogramma). Sembra che venga affermato, implicitamente, un ruolo “subordinato” del gruppo istruttore chiamato ad una semplice valutazione della congruità delle proposte aziendali.

Per una valutazione congrua di tali aspetti occorrerebbe disporre dell’intera corrispondenza tra Gruppo istruttore (e gruppo di lavoro) e gestore, richiamata nelle premesse del parere in esame, ma dagli elementi a disposizione tale conclusione appare avere un fondamento.

Dalle notizie stampa inoltre il parere istruttorio intermedio in esame non riguarderebbe solo le “aree sottoposte a sequestro” ma costituirebbe anche una “risposta” alle questioni oggetto del provvedimento di sequestro preventivo del 25.07.2012 emesso dal GIP Dr.ssa Patrizia Todisco quasi che le prescrizioni e le autorizzazioni ivi contenute fossero finalizzate alla modifica del decreto stesso se non al dissequestro delle aree interessate. E’ evidente che ciò è incongruo in quanto è pacifica la differenza (le competenze e gli atti connessi) tra un procedimento giudiziario per reati penali contro l’ambiente e la salute collettiva (si rimanda alle imputazioni richiamate nella ordinanza del Giudice del riesame del 7.08.2012) ed eventuali inadempienze di un gestore nella attuazione delle prescrizioni di una AIA (nei casi previsti e puniti dall’art. 29 quaterdecies del Dlgs 152/06).

Tenendo conto della forma del documento in esame si seguirà l’ordine ivi previsto e, per ogni prescrizione o per gruppi di prescrizioni, verranno fornite osservazioni e/o evidenziate le criticità che si ritiene opportuno evidenziare. Sul piano di monitoraggio ci si limita ad alcune considerazioni generali non avendo potuto approfondire adeguatamente il tema per il tempo limitato a disposizione dall’invio del parere.

Ci si riserva comunque, su tutti i temi del parere in questione, la presentazione di ulteriori note e osservazioni. Il parere inizia (e si conclude – v. punto 3.10) con il rinvio di ulteriori momenti di riesame : al completamento del “documento per la valutazione del danno sanitario”; alla valutazione della fattibilità del progetto “installazione filtri a maniche a valle del MEEP” progetto di copertura dei parchi primari (che costituisce anche la prescrizione 1, presentazione entro 60 giorni di progetto e sua realizzazione entro 36 mesi).

La indicazioni relative alla (possibile) installazione di filtri a maniche nella fase di agglomerazione (non è chiaro se ci si riferisca alla emissione E312) fa emergere un aspetto procedurale non secondario. La commissione istruttoria e il gruppo di lavoro in questo caso (come in diversi altri che emergono dall’esame delle prescrizioni contenute nel parere) non sono state in grado di definire quali siano le caratteristiche tecnologiche che il gestore deve adottare per l’esercizio dell’impianto in grado di soddisfare i principi previsti dalla normativa IPPC. In particolare l’adozione delle migliori tecniche disponibili. Si ammenta che sancire che una tecnica disponibile non sia applicabile a un impianto esistente non può che determinare una AIA che definisca i termini e i tempi di dismissione di quel dato impianto. Considerato che il parere in questione (come pure la precedente AIA) non determina la cessazione di nessun impianto (eccezion fatta di quegli impianti ed attività che che l’impresa stessa ha definito di voler cessare, come l’esercizio dell’altoforno AFO/3 e l’attività di recupero di zolfo da rifiuti) occorre ritenere che il gruppo istruttore ha considerato tutti gli altri impianti e attività adeguati o adeguabili alle BAT.

Se tale considerazione è corretta il parere contiene diversi passaggi in contrasto con tale conclusione, per la parte relativa alla “adeguabilità” alle BAT, ogni qualvolta si prescrive al gestore di presentare “valutazioni di fattibilità” e non progetti esecutivi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi (semmai prospettando diverse alternative tecnologiche di equivalente risultato).

Non si può lasciare al gestore la “valutazione” della fattibilità o meno di applicazione di una BAT, questo è (dovrebbe essere) compito del Gruppo istruttore. Le prescrizioni dalla 2 alla 4 riguardano interventi di riduzione delle emissioni diffuse dai cumuli dei materiali nei diversi parchi/depositi (Riduzione giacenze stoccaggi parchi primari del 30 % rispetto al valore medio del 2011 e diminuzione altezza massima dei cumuli; riallocazione dei cumuli del parco minerali – entro 30 giorni ; realizzazione di edifici chiusi per le aree di deposito di materiali polverulenti diversi dai parchi primari (entro 1 anno). Dalla prescrizione 7 alla 12 vengono indicate come prescrizioni gli “impegni del gestore” concernenti attività gestionali finalizzate alla riduzione delle emissioni diffuse dai cumuli e dalla movimentazione dei materiali.

Analogamente, le prescrizioni da 13 a 15 indicano le prescrizioni gestionali relative alle giornate ventose (wind day ovvero presenza per un intero giorno di velocità del vento superiori a 5 m/s, per un periodo di almeno 3 ore di provenienza dal IV quadrante e assenza di precipitazioni). Tali aspetti verrebbero risolti (o quasi) definitivamente con la prescrizione 1, ovvero con presentazione entro 60 giorni di progetto e realizzazione entro 36 mesi della copertura integrale (?) dei parchi primari.

Se la prescrizione della copertura è certamente condivisa, i tempi di realizzazione e la non precisa individuazione (e quindi completezza) delle aree interessate ne riducono fortemente la valenza (anche tenendo conto che questo tema è sollevato da anni dalle popolazioni residenti e anche oggetto di sentenze di condanne precedenti al procedimento in corso).

Prescrizione 20 – divieto di utilizzo di petcoke e catrame. Si concorda con il divieto, si sottolinea che l’AIA vigente consentiva l’utilizzo di tali materiali, pur essendo caratterizzati da concentrazioni maggiori di elementi problematici (zolfo ma non solo), sul presupposto che i sistemi di abbattimento esistenti sarebbero bastati a rendere “non significativo” l’impatto aggiuntivo ipotizzabile.

Prescrizione 21 – utilizzo di sottoprodotti (qualificati come tali dall’azienda). Pur non disponendo della documentazione aziendale in materia si ritiene che quanto indicato nella AIA sia comunque inadeguato. La prescrizione subordina l’utilizzo dei (presunti) sottoprodotti alla presentazione di documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui all’art. 184 bis comma 1 DLgs 152/06. Considerato che l’attività suddetta viene svolta nell’ambito di una attività di AIA è opportuno, all’inverso, che sia l’autorità competente a fissare le specifiche condizioni (caratteristiche, fasi e modalità di utilizzo dei “sottoprodotti”) in virtù delle quali viene riconosciuto e consentito l’utilizzo di “sottoprodotti”.

Inoltre, nonostante, si faccia riferimento alle BAT della Decisione UE 28.02.2012 non si è trovata traccia di verifiche ovvero di prescrizioni specifiche sul tema dei sottoprodotti (v. punto 1.1.4 della Decisione suddetta).

Prescrizione 22 – l’utilizzo (recupero) di rifiuti quali rottami ferrosi e scaglie di laminazione. Le attività previste e indicate nella AIA vigente (9.6.4.5 e 9.6.4.7) riguardano sia l’attività di messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria (o EOW) – R13 che quella di recupero (riciclo) R4. La prescrizione introdotta riguarda la “preventiva evidenza” che le caratteristiche emissive (si suppone riferite alla attività R4) siano conformi all’allegato 1, sub allegato 2 del DM 5.02.1998. In realtà tale condizione andava verificata in sede di valutazione della domanda di AIA anche in quanto – all’atto della domanda – l’azienda aveva in essere una comunicazione in procedura semplificata per il recupero dei rifiuti e in itinere la trasformazione della stessa in autorizzazione ordinaria. Pertanto l’AIA deve definire nel dettaglio, tenendo conto delle modalità effettive del recupero dei rifiuti, le prescrizioni (anche) emissive (a partire ad esempio dalla definizione dei parametri per l’applicazione della formula di definizione dei limiti prevista dal sub allegato citato).

Inoltre, nonostante, come già detto, si faccia riferimento alle BAT della Decisione UE 28.02.2012 non si è trovata traccia di verifiche ovvero di prescrizioni specifiche sul tema

Prescrizione 23 – si prende atto dell’intenzione dell’azienda di disattivare l’attività di recupero dello zolfo dai rifiuti che lo contengono (CER 060603).

Prescrizione 24 – si dichiara che le tabelle relative ai limiti emissivi dell’AIA vigente si riferiscono a portate normalizzate secche (e non tal quali). Si tratta pertanto solo di una specificazione relativa alle modalità di espressione dei dati emergenti dal monitoraggio (sorprende che tale specificazione fosse assente nella AIA vigente che era pertanto viziata da una indeterminatezza non secondaria nelle modalità di espressione e valutazione dei risultati dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera).

Prescrizione 25 – si prescrive che i filtri a tessuto, per l’abbattimento delle polveri, siano dotati di sistema di registrazione della pressione differenziale

Prescrizione 26 – riguarda un crono programma relativo alle misure in corso e programmate per evitare l’insorgere di rischi di inquinamento ambientale conseguente alla cessazione definitiva delle attività esercitate o di parte di esse. Si tratta di una prescrizione che presenta stranezze considerato che, per impianti che (in toto o in parte) vengono chiusi definitivamente esiste già una prescrizione generale della redazione del piano di ripristino ambientale che comprende le attività di tutela ambientale.

Prescrizione 28 -sempre nei giorni ventosi viene prescritta una riduzione del 10 % nei punti di emissione più significativi di benzopirene (con portata superiore a 100.000 Nmc/h e superiori a un flusso di massa di 0,5 g/h). Al di là della valutazione sulla significatività di tale obiettivo di riduzione non è chiaro rispetto a quale valore “standard” si applicherebbe la riduzione suddetta.

Considerato che si fa riferimento a una bolla emissiva dovremmo dedurre che il confronto va fatto con tanti flussi quanti sono quelli composti da uno o più “blocchi” da 100.000 Nmc/h ovvero, considerando un limite emissivo (DLgs 152/06) di 0,1 mg/Nmc, rispetto a un numero imprecisato di flussi di 10 g/h (che andrebbero pertanto ridotti o meglio mantenuti non oltre 9 g/h).

Tenuto conto del riferimento contenuto nella prescrizione ai punti di emissione E422, E423, E424 (cokefazione), E312 (agglomerazione), E134, E137, E138 (altoforni 1, 4 e 5)ci si confronterebbe con un flusso complessivo (“bolla emissiva”) di quasi 5.160.000 Nmc/h pari a 515 g/h alla concentrazione limite del Dlgs 152/2006 (con una riduzione pertanto a 463,5 g/h). Quanto sopra a fronte di emissioni dichiarate di IPA da parte del gestore (riportate nella AIA vigente) di due o tre ordini di grandezza inferiori a quelle previste nel DLgs 152/06 e di un limite prescritto nella AIA vigente per gli IPA pari a 0,08 mg/Nmc. Per quanto sopra si ritiene indispensabile una riduzione significativa del limite del benzoapirene rispetto a quello stabilito in AIA nonché, ove si individuino valori percentuali di riduzione correlati a diversi punti di emissione, oltre alla fissazione di un limite di concentrazione anche un definito limite di flusso di massa (come fatto, per esempio, nella prescrizione 41).

Verrebbero escluse comunque punti di emissioni significativi (es. E426-E427 della cokeria, 94.000 Nmc/h ognuna in quanto di poco inferiori alla soglia di massa indicata e considerata pari a 100.000 Nmc/h) come pure le emissioni dal raffreddamento agglomerato ed in particolare l’E325 (portata circa 400.000 Nmc/h) per la quale, nella AIA, è stato fissato un limite per gli IPA; ma anche l’AFO/2 che non risulta in dismissione né con revoca della autorizzazione come l’AFO/3.

Prescrizioni 29÷31 prescrizioni generali relative alla cokeria La prescrizione 30 indirettamente approva la nota dell’azienda (DIR 33 del 23.02.2012) relativa al monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri, IPA e benzene. Si considera, in primo luogo, improprio che in una AIA anziché indicare prescrizioni e condizioni autorizzative si “rimandi” a un documento del gestore. Inoltre si segnala che la suddetta prescrizione rimanda ad accordi tra il gestore e l’ente di controllo la definizione delle metodiche di campionamento. Tale aspetto invece dovrebbe essere incluso nel piano di monitoraggio ed è inopportuno rinviarlo a successivi atti esterni alla AIA.

Una modifica di tali indicazioni risultano ancora più necessarie quando (come nella prescrizione 32) si riportano obiettivi di riduzione (del 10 % nei wind day) delle emissioni diffuse di IPA; non chiarendo rispetto a quale valore e con quale modalità validata di misurazione e stima.

Nella prescrizione 31 vengono fissati dei limiti di flussi di massa di polveri dall’insieme dei punti di emissione dell’area di cokeria nonché dalle torri di spegnimento. Tali flussi vengono stimati sulla base di concentrazione delle emissioni (post-adeguamento, non vengono specificati tempi nel parere) pari a 10 mg/Nmc e 25 g/t per le torri di spegnimento (v. anche prescrizione 48).

In questo caso le concentrazione delle emissioni di polveri per i punti di emissione suddetti sono stati rivisti rispetto a quanto indicato nella AIA vigente (v. prescrizioni 38, 41, 45 e 50). Il limite del benzopirene (0,08 mg/Nmc) andrebbe rivisto (ridotto) anche per questa area.

Prescrizioni 33-37 – riduzione emissioni diffuse cokeria Diverse tra queste prescrizioni rimandano (senza alcuna specificazione di dettaglio relativa agli impianti in questione) a misure BAT definite dalle UE (BAT 43, 45, 47, 59).

Alle suddette BAT sono infatti associati dei livelli di emissione di polveri (in sostanza < 10 mg/Nmc) che sono stati “riversati” nelle prescrizioni sulle concentrazioni emissive di alcuni ben definiti punti (v. prescrizioni 38, 41, 45 e 50) ma non è chiaro invece come la richiesta di attuazione delle BAT citate sulle emissioni diffuse si applichi; per l’esattezza come si riduca l’esistenza stessa di emissioni diffuse in questa fase lavorativa.

La risposta contenuta nella prescrizione 36 appare inadeguata. La prescrizione 36 richiede uno studio, entro 6 mesi, per valutare il “convogliamento delle emissioni diffuse oggi non convogliate” connesse ad alcune fasi di trasferimento del coke dallo sfornamento allo spegnimento. Tale prescrizione appare impropria e indice di un approfondimento inidoneo del parere in esame (e ancor più della AIA vigente rilasciata). Non va anche dimenticato che con la prescrizione 27 (di carattere generale) viene richiesto un aggiornamento della valutazione delle emissioni diffuse. In altri termini il Gruppo istruttore non ha ancora una visione completa di tale problematica sollevata più volte (e particolarmente sottolineata per l’entità delle emissioni correlate, nel caso della cokeria, nella ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto, sulla scorta delle relazioni dei CTU).

La emissione diffusa, per definizione normativa, è l’emissione tecnicamente non convogliabile. Il Dlgs 152/06 definisce la emissione tecnicamente convogliabile come la “ emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela”. Risulta pertanto pacifico che, nell’ambito di una procedura di AIA, occorre valutare la presenza di emissioni diffuse al fine di verificare se le stesse siano o meno convogliabili e, in caso affermativo, imporne il convogliamento all’esterno (previo trattamento di abbattimento) e non chiedere al soggetto controllato di “valutare” la convogli abilità delle emissioni diffuse.

La prescrizione 39, ad esempio, anche se parzialmente va proprio in questa direzione nel disporre di completare la chiusura degli edifici della preparazione miscela del coke e “conseguentemente captazione e convogliamento dell’aria degli ambienti confinati” con un limite all’emissione di polveri pari a 10 mg/Nmc; analogamente le prescrizioni 51, 57, 63 relative rispettivamente agli edifici trattamento coke, di agglomerazione/sinterizzazione e altoforni..

Anche la prescrizione 40 appare maggiormente “corretta” ovvero coerente con il richiamo alla BAT corrispondente (44) relativa alla riduzione della durata delle emissioni visibili in fase di caricamento della miscela. In tal caso si dispongono (ancorchè richiamando i metodi contenuti nella BAT 46) le modalità di verifica del rispetto della prescrizione stessa.

Prescrizione 41 – limiti emissione cokefazione, vengono sostituiti, riducendoli, i limiti previgenti con due step (“da subito” e “post adeguamento”). All’adeguamento effettuato i limiti indicati sono quelli corrispondenti alla soglia inferiore della BAT 49 ad eccezione delle polveri per le quali viene indicato un valore intermedio del range indicato nel documento UE. L’aspetto non condivisibile rimane quello dei termini di adeguamento che vengono fissati “comunque non oltre il termine dell’8 marzo 2016” ovvero quello previsto dal documento UE sulle BAT del comparto siderurgico.

Le prescrizioni 42 e 44 hanno lo scopo di attuare, rispettivamente, le BAT 46 (riduzione percentuale emissioni visibili) e 48 (riduzione emissioni di acido solfidrico ovvero tenore di zolfo nel gas di cokeria).

Analogamente la prescrizione 46 (BAT 54 sullo spegnimento delle scorie), la prescrizione 48 (BAT 51 sul fattore di emissione di polveri per tonnellata di coke prodotto).

La prescrizione 53 prescrive una riduzione delle emissioni di polveri soprattutto della emissione E312 (agglomerazione) che si rammenta ha una portata di ben 3.400.000 Nmc/h. La riduzione viene espressa in flusso di massa “parametrato per il camino E312 a 10 mg/Nmc” , la modifica della tabella 293 della AIA vigente (prescrizione 55 – tabella 6) per la concentrazione limite è però pari a 20 mg/Nmc (e non 10 mg/Nmc) ed è riferita a “campioni casuali raccolti in un arco di tempo minimo di mezz’ora”, prescrizione non chiara visto che (prescrizione 89) per questo punto di emissione viene prevista la realizzazione di un monitoraggio in continuo con SME).

Più corretta risulta essere la prescrizione 67 ove il limite di 10 mg/Nmc per le polveri (emissioni altoforni, fase colaggio ghisa e loppa) è riferito ad una media giornaliera.

Sui tempi di attuazione (post adeguamento) rimane l’incognita (prescrizione 56 e 60 per le polveri, prescrizione 64 per NOx e SOx) di un arco di tempo indefinito rispetto al termine del 8.03.2016.

La prescrizione 68 (acciaieria) definisce obblighi di captazione e abbattimento di fumi in diversi punti e fasi della lavorazione nonché di chiusura di parti degli edifici (entro il 31.12.2013).

Al di là di valutazioni di congruenza sulla tempistica si evidenzia la stranezza per cui nel parere alcuni interventi sono più definiti di altri (anche se afferiscono a problematiche analoghe) e con tempistiche maggiormente precise e ridotte rispetto ad altre, pur apparentemente simili.

Quanto già detto in merito alla tempistica (al 2016) vale anche per le prescrizioni 69, 71, 72, 73 (emissioni acciaieria individuate nelle tabelle 299, 300, 301 della AIA vigente) relative al limite di emissione delle polveri.

La prescrizione 81 (emissioni torce) rimandano a successivi valori di soglia in tonnellate/giorno (di portata dei gas avviati in torcia, si suppone) oltre i quali l’azienda dovrà effettuare comunicazioni all’ente di controllo.

Il tema delle emissioni di gas in torcia viene correttamente indicato come oggetto di interventi di riduzione (prescrizione 82) ma il parere rimanda a uno “studio di fattibilità tecnico-economica” da parte del gestore (entro 6 mesi) senza che emergano delle indicazioni (ed eventualmente delle prescrizioni ancorchè parziali) riferite ad interventi possibili per la riduzione di tale sistema di “smaltimento” dei gas avviati in torcia dai diversi impianti. Per l’emissione di PCDD/F i punti di emissione considerati (in primis l’E312 – impianto di sinterizzazione – agglomerazione) è stato fissato un limite in AIA di 0,4 nanog/Nmc sulla base della L.R. 44/2008.

Per i punti di emissione dell’acciaieria (v. pescrizione 69) è stato fissato un limite per le diossine (0,1 ng/Nmc di PCDD/F ITEQ) corrispondente a quello stabilito dal Regolamento CE 850/2004 come modificato dal Regolamento CE 304/2009 (allegato V parte 1). Si ritiene che tale parametro, con i limiti indicati per l’acciaieria, sia da adottarsi anche per l’emissione E312 (sinterizzazione) come pure per i punti di emissione corrispondenti agli altoforni.

Sono state previste modifiche del piano di monitoraggio ed in particolare sono stati prescritti dei sistemi di monitoraggio esterni: “rete di monitoraggio in continuo della qualità dell’aria attraverso l’adozione di sei centraline” perimetrali – prescrizione 84; monitoraggio “ad alta risoluzione temporale lungo tutto il perimetro dello stabilimento” nonché sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX e polveri su macchine caricatrici e sfornatrici delle cokerie – prescrizione 87; rete di biomonitoraggio (prescrizione 91). Il contenuto di tali monitoraggi viene in parte rinviato al contenuto di un verbale ARPA (24.08.2012) e in parte a modalità da definire con “l’ente di controllo”.

L’indefinitezza della funzione di tali misure, in particolare nel caso in esame, non è condivisibile. Il rischio concreto è la produzione di “dati conoscitivi” slegate da azioni di adeguamento nel caso di sforamento di soglie definite.

Per inciso, tali soglie non potranno essere semplicemente limiti stabiliti da norme – ad esempio di qualità dell’aria – ma dovranno essere definite (e vanno già definite in AIA) considerando che la fonte principale di contaminazione è rappresentata dagli impianti in esame e pertanto le soglie dovranno essere tali da “attivare” un risposta ben prima che possano essere superati i livelli limite normati nelle zone abitate.

Pertanto il parere di AIA è carente sia della precisa definizione di contaminanti da considerare e di soglie di “allarme” sia di identificazione degli interventi prescritti o prescrivibili dall’ente di controllo al raggiungimento di tali soglie. Con riserva di presentazione di ulteriori note e memorie anche in relazione alla messa a disposizione di ulteriore documentazione del gestore allo stato non disponibile per vincoli di segretezza apposti nell’ambito della procedura di AIA.

Distinti saluti.

Per il Direttivo di Medicina Democratica Onlus

Il Vicepresidente – Marco Caldiroli

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