SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N.190 DEL 23/12/14

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SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N.190 DEL 23/12/14

 

INDICE

  • Caratteristiche delle vie di esodo di emergenza dei locali di lavoro
  • Sentenza Eternit: la politica ha enormi responsabilità
  • Medico competente: valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria
  • Cadute dall’alto in edilizia: i quattro principali fattori di rischio
  • DPI per la testa: elmetto di protezione e copricapo antiurto
  • Videoterminali: obblighi del datore di lavoro e attrezzature di lavoro

 

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la cultura della salute e della sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte.

 

Marco Spezia

ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro

Medicina Democratica

Progetto “Sicurezza sul lavoro – Know your rights!”

sp-mail@libero.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156

http://www.medicinademocratica.org/wp/?cat=210

 

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CARATTERISTICHE DELLE VIE DI ESODO DI EMERGENZA DEI LOCALI DI LAVORO

LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.61

 

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti del lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

Marco Spezia

 

 

QUESITO

 

Ciao Marco,

volevo chiederti quali devono essere le caratteristiche delle vie di uscita di un locale della nostra azienda utilizzato come spogliatoio maschile.

La distanza che intercorre dalla porta d’entrata (l’unica) al punto più lontano è di 40 m. Tale valore non è troppo per poter uscire dallo spogliatoio in caso di emergenza? Non ci vorrebbero almeno due porte una contrapposta all’altra?

Inoltre la porta d’ingresso dello spogliatoio è montata al rovescio (si apre verso l’interno) e quindi farebbe da imbuto nel caso di una eventuale evacuazione. Non dovrebbe essere montata in modo da aprirsi verso l’esterno.

Una porta sola (larga 90 cm) non è troppo piccola, tenendo conto che lo spogliatoio può ospitare 40 persone?

Passando poi alla segnaletica che indica le vie di uscita, essa è costituita da un solo cartello posto sopra la porta. E’ sufficiente?

Inoltre all’interno del locale non sono presenti lampade di emergenza e se va via la corrente (abbiamo fatto la prova) è veramente difficile riuscire a raggiungere l’uscita, anche per la presenza degli armadietti che al buio fanno da ostacolo all’evacuazione.

Mi puoi dire se il locale è a norma oppure no.

Quali sono eventualmente i riferimenti normativi per richiedere la messa a norma dei locali?

Saluti.

 

 

RISPOSTA

 

Innanzitutto occorre specificare quale è la normativa di riferimento da applicare per le caratteristiche delle vie di esodo di locali di lavoro.

 

Relativamente alla prevenzione incendi, l’articolo 46, comma 4 del D.Lgs.81/08 (“Testo Unico sulla sicurezza”) specifica che:

“[…] continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998”.

 

Il D.M.10/03/98 (nel seguito “Decreto”) specifica (tra le altre cose) le caratteristiche delle vie di esodo, in termini di lunghezza e di larghezza delle porte e di altri requisiti.

Il Decreto fornisce delle indicazioni in funzione del livello di rischio incendio (alto, medio, basso), privilegiando ovviamente le attività lavorative a rischio alto.

Nel seguito si parte dall’ipotesi che il locale spogliatoio sia a livello di rischio basso. Questa ipotesi andrebbe però verificata, richiedendo la specifica valutazione del livello di rischio incendio per il locale e per gli ambienti di lavoro in generale della tua azienda.

 

Il Decreto tratta delle vie di esodo all’interno dell’Allegato III.

Al punto 3.3, lettera a) di tale Allegato, il Decreto stabilisce che:

Ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso”.

Da questo punto di vista il locale spogliatoio della tua azienda è conforme, in quanto, essendo luogo a basso rischio e tenendo conto delle sue dimensioni, dispone di un’unica via di uscita e non richiede vie di uscita alternative.

 

Per quanto riguarda la lunghezza delle vie di uscite, il punto 3.3 lettera e) dell’Allegato III del Decreto stabilisce che:

I percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati per quanto possibile; qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sotto riportati:

  • 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
  • 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
  • 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso”.

 

Nel caso dello spogliatoio (luogo a rischio basso), è possibile un percorso di esodo in un’unica direzione fino all’uscita, di lunghezza da 12 a 45 m. Poiché la distanza maggiore di esodo per il lo spogliatoio è di circa 40 m, da questo punto di vista, il locale è conforme.

 

In realtà bisognerebbe sapere anche cosa succede al di là della porta dello spogliatoio: dalla porta si dà direttamente in luogo sicuro (esterno del fabbricato) o da lì inizia un altro percorso (che deve essere a questo punto bidirezionale) fino all’esterno del fabbricato?

In caso di più vie di uscita, devono essere rispettate le indicazioni del punto 3.3 lettera c) dell’Allegato III del Decreto:

Dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:

  • 15 ÷ 30 metri (tempo massimo di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
  • 30 ÷ 45 metri (tempo massimo di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
  • 45 ÷ 60 metri (tempo massimo di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso”.

Pertanto, secondo il punto 3.3 lettera c) del Decreto, per luoghi a rischio basso, la distanza massima tra il punto più lontano dello spogliatoio e l’esterno del capannone deve essere inferiore a 60 m.

 

Per quanto riguarda la conformazione della porta (la porta del locale attualmente si apre verso l’interno), il punto 3.3 lettera m) dell’Allegato III del Decreto stabilisce che:

Ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo”.

Inoltre il punto 3.9 dell’Allegato III del Decreto stabilisce più dettagliatamente che:

Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell’esodo”.

Pertanto la porta del locale spogliatoio non rispetta quanto stabilito dal Decreto e occorre sostituirla con altra che si apra nel verso dell’esodo, possibilmente dotata di maniglione antipanico.

 

Occorre poi considerare la larghezza della porta in funzione dell’affollamento del locale spogliatoio.

Il punto 3.5 dell’Allegato III del Decreto a tale proposito dispone che:

Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:

L (metri) = A/50 x 0,60

in cui:

  • A rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
  • il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
  • 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.

Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.

La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.

La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all’esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso”.

 

Esemplificando, nel caso in esame:

  • se l’affollamento contemporaneo di persone nello spogliatoio è inferiore a 50 persone, la porta deve essere costituita da un modulo di almeno 0,80 m;
  • se l’affollamento contemporaneo di persone nello spogliatoio è tra 50 e 100 persone, la porta deve essere costituita da due moduli di almeno 0,60 m ciascuno;
  • se l’affollamento contemporaneo di persone nello spogliatoio è tra 100 e 150 persone, la porta deve essere costituita da tre moduli di almeno 0,60 m ciascuno.

Pertanto un’unica porta larga 90 cm è ritenuta sufficiente dal Decreto per l’evacuazione di 40 persone.

 

Per quanto riguarda poi la segnaletica orizzontale e verticale in uscita dallo spogliatoio e quella in generale dei fabbricati, il punto 3.12 dell’Allegato III del Decreto stabilisce che:

Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa”.

Poiché il Decreto parla non solo di “uscite di piano”, ma anche di “vie di uscita”, è evidente che un unico cartello posto sulla porta non è sufficiente e che esso deve essere integrato da indicazioni anche sulle pareti del locale spogliatoio. Tenendo conto della sua limitata estensione, è sufficiente cartellonistica verticale.

 

Infine per l’illuminazione delle vie di esodo, il punto 3.13 dell’Allegato III del Decreto stabilisce che:

Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro.

Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete”.

Occorre pertanto dotare lo spogliatoio di adeguata illuminazione di emergenza che si accenda in caso di interruzione di energia elettrica. A tale scopo si possono utilizzare anche cartelli indicanti le vie e le uscite di esodo che incorporano al loro interno una luce di emergenza alimentata a batteria.

 

Per quanto riguarda l’obbligatorietà di questi requisiti per i locali di lavoro, occorre considerare che il D.M.10/03/98 non è un Decreto penale, cioè non stabilisce obblighi sanzionabili per il datore di lavoro. Esso è un Decreto tecnico che definisce le regole pratiche per la prevenzione incendi e per la tutela dei lavoratori in caso di incendio.

 

E’ invece Decreto penale il D.Lgs.81/08, che, per quanto riguarda la prevenzione incendi (oltre a richiamare esplicitamente il D.M.10/03/98), impone come obbligo al datore di lavoro quanto stabilito dall’articolo 46, comma 2:

Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”.

 

Il mancato rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dal D.M.10/03/98 si configura quindi come mancato adempimento del’articolo 46, comma 2 sopra citato, sanzionato (dall’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs.81/08) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per datore di lavoro o dirigenti.

 

Marco Spezia

 

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SENTENZA ETERNIT: LA POLITICA HA ENORMI RESPONSABILITA’

 

Da: Articolo 21

http://www.articolo21.org

 

Intervista a Felice Casson

Magistrato e Senatore PD

 

Non si è ancora spenta l’eco delle polemiche per la sentenza della Cassazione di qualche giorno fa, che ha prescritto il reato commesso dal magnate svizzero Stephan Schimdheiny, in quanto non sarebbe a lui imputabile il disastro sociale e ambientale avvenuto a Casale Monferrato dopo il 1986, anno di chiusura della fabbrica. Come se quelle polveri maledette non fossero rimaste ad avvelenare l’aria, come se i cortili, i tetti e tutti gli altri manufatti realizzati e distribuiti a piene mani nel corso degli anni non avessero causato la morte di tremila persone, al di là degli operai che lavoravano alla Eternit, con l’incubo del picco dei morti previsto per il quinquennio fra il 2020 e il 2025. Già, Schmidheiny il cattivo, Schmidheiny il colpevole, Schmidheiny il responsabile: tutto giusto, ma non è certo il solo. Perché anche la politica si è voltata dall’altra parte, anche l’informazione non ha svolto a dovere il suo mestiere, anche l’opinione pubblica ha preferito dire “a me che importa”, in un circolo vizioso di indifferenza e menefreghismo che si è spezzato solo quando il numero delle vittime non è stato più contenibile in una semplice tabella statistica.

 

COME DEVE AGIRE UN MAGISTRATO QUANDO SI TROVA DI FRONTE AL DILEMMA DI DOVER SCEGLIERE FRA DIRITTO E GIUSTIZIA? LE È MAI CAPITATO?

Ci tengo a dire subito che non condivido per niente la decisione della Corte di Cassazione perché si tratta di una scelta interpretativa, assolutamente non vincolata né necessitata. La Cassazione avrebbe potuto far sua l’interpretazione utilizzata dai giudici di primo e secondo grado, i quali hanno dato spazio ai princìpi costituzionali in merito ai diritti costituzionali e della salute, e invece si è fermata a un’interpretazione molto formalista, molto rigida che si allontana molto dall’equità e dalla giustizia. In vari casi succede che proprio l’impostazione delle norme dia la possibilità ai giudici di effettuare interpretazioni diversificate: io sono convinto che, avendo un faro nel nostro ordinamento costituzionale, esso dovrebbe illuminare le scelte dei giudici, cosa che nel caso della sentenza Eternit non è certamente accaduto.

 

HA SCRITTO SEVERGNINI SUL CORRIERE DELLA SERA CHE NON SONO ACCETTABILI NE’ I “COLPEVOLI PER FORZA” NE’, TANTO MENO, GLI “INNOCENTI PER DEBOLEZZA”. COME VALUTA QUEST’AFFERMAZIONE?

E’ una frase che non dice assolutamente nulla: è una frase astratta che non si confronta né con i morti, né con il diritto. Detta così, vuol dire tutto e niente. Confrontiamoci col caso specifico e vediamo che anche con queste norme, forse in parte ambigue, era possibile arrivare a una sentenza di condanna dei responsabili, com’era avvenuto in primo e secondo grado.

 

A TAL PROPOSITO, GUARINIELLO HA DETTO AI FAMILIARI DELLE VITTIME DI NON ARRENDERSI, RIBADENDO LA VOLONTA’ DI ANDARE AVANTI NELLA SUA BATTAGLIA AFFINCHE’ ABBIANO GIUSTIZIA ALMENO I PARENTI DEGLI OPERAI CHE LAVORAVANO ALLA ETERNIT. COSA PUO’ E COSA DEVE FARE LA GIUSTIZIA ITALIANA?

Guariniello ha fatto benissimo a dirlo perché in questo caso può essere contestato, quanto meno, l’omicidio colposo plurimo, se non forme più gravi di omicidio. Ricordo che nel 2005 mi occupai, come magistrato, dei morti d’amianto alla Fincantieri Breda di Porto Marghera: in quel caso, c’erano degli operai morti per mesotelioma pleurico, per tumore ai polmoni, e c’era anche il dramma di tre mogli di operai morte di mesotelioma per aver lavato per trent’anni le tute da lavoro dei mariti. Questo processo è andato avanti con condanne in primo grado, in secondo grado e anche in Cassazione e questo dato è estremamente importante e varrà pure per i casi delle altre morti che si sono verificate a Casale Monferrato.

 

HA SCRITTO REVELLI SU IL MANIFESTO: “C’E’ IL VENTO GELIDO DI UN NUOVO STATUTO DEL MONDO CHE DA TEMPO VIENE AVANTI NEI LUOGHI DOVE SI CONTA E SI DECIDE, NELLE CANCELLERIE E NEI CONSIGLI D’AMMINISTRAZIONE, NEI THINK TANK E NELLE CABINE DI REGIA DEI MEDIA. UN NUOVO COMANDAMENTO, CHE DICE CHE IL DENARO E’ TUTTO, IL LAVORO E’ NIENTE. ANZI, CHE LA VITA DELLE PERSONE, CHE DEL LAVORO E’ COMPONENTE PRIMA, E’ NIENTE”. SI RITROVA IN QUESTA VALUTAZIONE?

Mi ci ritrovo, però aggiungo che non è il caso solo di quest’ultima sentenza perché purtroppo, per quanto riguarda i morti d’amianto, sentenze di questo tipo sono piuttosto frequenti. Ricordo che, per quanto concerne il grande processo al petrolchimico di Marghera per i morti a causa del cloruro di vinile monomero, i giudici in primo grado avevano assolto sostanzialmente tutti con formule varie mentre in appello eravamo arrivati alle condanne degli amministratori delegati di Montedison, condanne poi confermate in Cassazione. Situazioni di questo tipo si verificano quando prende il sopravvento l’aspetto del profitto o della modernità economicistica e viene posto in secondo piano il valore della persona e la tutela della salute umana.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA PARLATO DI UNA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE. IN CHE DIREZIONE DOVREBBE ANDARE, A SUO GIUDIZIO?

Basterebbe che il Governo desse il via libero ai disegni di legge che ho presentato come primo firmatario, insieme ad altri senatori, su questa materia. E basterebbe, in particolare, che desse il via libera politico al voto degli emendamenti già presentati in Commissione Giustizia al Senato: basterebbero due giorni per avere questa votazione. Vedremo cosa succederà ma il problema è squisitamente politico perché quando si parla di amianto, di prescrizione o di lotta alla corruzione, la maggioranza si spacca, visto che il Nuovo Centrodestra vota sempre insieme alla Lega e a Forza Italia. Esiste, dunque, un problema politico che va risolto.

 

SI DISCUTE MOLTO DI JOBS ACT: ORMAI SIAMO IN DIRITTURA D’ARRIVO. COSA SI PUO’ FARE, IN CONCRETO, PER INSERIRVI NORME DI CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO AMBIENTALE E A TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INCOLUMITA’ DEI LAVORATORI?

Premetto che il Jobs Act in Senato io non l’ho votato e osservo, come peraltro ho già fatto notare in ambito istituzionale, che di sicurezza dei lavoratori il Jobs Act sostanzialmente non si occupa, come se fosse un aspetto completamente dimenticato o, comunque, da dimenticare. Invece questo è uno degli aspetti fondamentali, ricordato anche dalla nostra Costituzione che all’articolo 41 afferma sì la libertà d’iniziativa economica, ma precisa che essa non può essere in contrasto con la sicurezza, la libertà e la dignità delle persone. Basterebbe applicare la Costituzione e dare un segno di volontà politica in questo senso.

 

VOGLIO CONCLUDERE CON DUE DOMANDE LEGATE A UNA DELLE GRANDI PIAGHE DEL NOSTRO TEMPO: L’INDIFFERENZA. SI E’ PARLATO MOLTO DELLE RESPONSABILITÀ DI SCHIMDHEINY, DELLE RESPONSABILITA’ DEI MAGISTRATI DELLA CASSAZIONE MA QUALI SONO LE RESPONSABILITA’ DELLA POLITICA IN QUESTA VICENDA?

La responsabilità maggiore, per quanto riguarda Casale Monferrato e i tanti altri casi di ingiustizia legati all’amianto che si verificano ogni giorno in Italia, è senz’altro della politica. Sono anni che sono pendenti, in particolare in Senato, norme a tutela dei lavoratori e della popolazione esposta all’amianto e non c’è la volontà politica di farle andare avanti. Sono anni, come dicevo, che anche in materia di prescrizione e lotta alla corruzione sono presenti in Parlamento, in Senato, proposte concrete e specifiche che non si vogliono far andare avanti. In questa insofferenza, in quest’indolenza, in questa mancanza di volontà, c’è una responsabilità enorme della politica.

 

TRALASCIANDO LE ENORMI RESPONSABILITÀ DEL GIORNALISMO E DELL’INFORMAZIONE IN GENERALE, QUANTE COLPE HA, INVECE, L’OPINIONE PUBBLICA CHE SI E’ VOLTATA DALL’ALTRA PARTE FINCHÉ NON SONO COMINCIATI I MORTI?

Distinguerei, dicendo, innanzitutto, che c’è un problema di sensibilità sociale e di etica che dovrebbe essere sottolineato e valorizzato. Detto questo, le persone, l’opinione pubblica che non si preoccupa di cosa succede in materia di amianto danno segno di insipienza perché, se giriamo per le nostre fabbriche e per le nostre campagne, troviamo manufatti di amianto vecchi e obsoleti che si stanno sfaldando sempre di più, procurando rischi di inquinamento ambientale da fibre di amianto sempre più considerevoli. Aggiungiamo che il picco dei morti d’amianto è previsto per il 2020-2025 e, quindi, c’è una situazione pericolosa per la popolazione. Dimenticarsene e far finta di niente è follia allo stato puro.

 

25 novembre 2014

di Roberto Bertoni

 

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MEDICO COMPETENTE: VALUTAZIONE DEI RISCHI E SORVEGLIANZA SANITARIA

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

 

15 dicembre 2014

 

Indicazioni relative ai compiti e obblighi del medico competente con riferimento alla valutazione dei rischi, ai sopralluoghi, al giudizio di idoneità e alla sorveglianza sanitaria. Focus sui rischi di natura ergonomica.

 

Il medico competente è, come indicato all’articolo 2 del D.Lgs.81/08, il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto dall’articolo 29 comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Decreto 81/08.

E, come la Cassazione penale affermo già nel 2001, il medico competente non è solo un incaricato per l’attività della sorveglianza sanitaria, ma riveste anche il più completo ruolo di consulente del datore di lavoro in materia sanitaria.

Ad affermarlo è un intervento che si è tenuto al seminario “Il ruolo del RLS nella prevenzione dei rischi di natura ergonomica e da sovraccarico biomeccanico”, organizzato dal SIRS (Servizio Informativo RLS) di Rimini il 23 novembre 2012; un intervento che non solo descrive il ruolo del medico competente, ma ne elenca brevemente compiti e obblighi con riferimento al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08).

Nell’intervento “Compiti e obblighi del Medico Competente”, a cura di Vittorio Masier (Medico del Lavoro UOPSAL ASL di Rimini), ci si sofferma in particolare sul tema della valutazione dei rischi, ricordando che (articolo 29 del D.Lgs.81/08) il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione (RSPP) e protezione e il medico competente.

E’ l’articolo 25 (obblighi del medico competente) a sottolineare poi che il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.

Senza dimenticare che (articolo 18 del D.Lgs.81/08) il datore di lavoro deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel Decreto 81/08.

Torniamo al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Come più volte raccontato anche nei nostri articoli, se la norma ha stabilito una precisa funzione, non ha tuttavia individuato modalità e procedure attraverso le quali il medico competente possa svolgere tale compito: un obbligo che è divenuto di “attualità” specialmente nel momento in cui la sanzione per la mancata collaborazione è stata introdotta con il D.Lgs.106/09 che ha modificato l’articolo 58.

Infatti come afferma l’ex Procuratore Generale della Corte di Appello di Firenze, dottor Beniamino Deidda, a proposito della cultura giuridica italiana: ‘fino a che non si prevede un reato e una sanzione gli obblighi scivolano come acqua sul marmo’.

Il relatore riguardo alla collaborazione alla valutazione dei rischi del medico competente descrive una situazione ideale e una situazione reale:

  • situazione ideale: il medico competente si riunisce con il datore di lavoro e con il RSPP riesaminando congiuntamente il DVR (in bozza), formula le proprie osservazioni e fornisce le proprie indicazioni, che possono essere tenute in considerazione dal datore di lavoro che procede a redigere il documento definitivo;
  • situazione reale: il medico competente si trova a operare in una realtà fatta da piccole e microimprese e con consulenti in materia di salute e sicurezza (RSPP e non) non sempre di eccelso livello; inoltre spesso i medici competenti dichiarano che viene proposto a loro il DVR solo per apporre la firma, senza essere stati coinvolti nella valutazione; non conoscono il DVR perché non sono stati coinvolti nella valutazione e non è stato proposto a loro di firmare il documento.

Risulta quindi indispensabile che l’Organo di Vigilanza (ASL) rivolga la propria attenzione alla prova della mancata collaborazione fra il datore di lavoro e il medico competente che potrà essere attribuita al medico competente allorquando il datore di lavoro dimostri di avere richiesto al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel Testo Unico (Sentenza del Tribunale di Pisa Sezione Penale n.399 del 27 aprile 2011).

La relazione dopo aver elencato i documenti che il datore di lavoro dovrebbe fornire al medico competente, ricorda, sempre in relazione ai compiti del medico competente, che l’articolo 25 del Testo Unico fa riferimento ai sopralluoghi: il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

E nel corso del sopralluogo il medico competente può verificare e integrare le informazioni già acquisite per definire e valutare i rischi occupazionali. Può verificare le condizioni igieniche, ergonomiche e ambientali, analizzare il ciclo produttivo,verificare la corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative reali, può dialogare con i lavoratori, il RLS, il RSPP ed il datore di lavoro.

Veniamo poi alla sorveglianza sanitaria, in questo caso con riferimento specifico al tema del seminario dedicato ai rischi di natura ergonomica.

Si indica che (articolo 168, del D.Lgs.81/08) qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, e in particolare sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII.

Dopo aver parlato del Protocollo Sanitario, che deve essere allineato con i rischi ritenuti significativi riportati nel DVR, la relazione ricorda che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva/preassuntiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

In particolare la sorveglianza sanitaria a livello individuale ha lo scopo di:

  • individuare lavoratori portatori di “ipersuscettibilità” per adottare idonee misure cautelative;
  • individuare patologie in fase preclinica per evitarne l’aggravamento;
  • individuare lavoratori con patologie conclamate per adottare misure protettive adeguate e adempiere agli obblighi medico legali.

 

La visita medica deve comprendere:

  • una raccolta anamnestica approfondita che includa anche i fattori di rischio potenzialmente associabili a Cumulative Trauma Disorders (CTD): terapie ormonali, Body Mass Index, menopausa, gravidanze, patologie tiroidee, diabete, connettivopatie, pregresse fratture, ecc.);
  • l’esame obiettivo riportato nella cartella sanitaria che deve essere accurato e mirato a mettere in luce l’efficienza dell’apparato muscolo-scheletrico.

 

La sorveglianza sanitaria a livello collettivo ha invece lo scopo di;

  • fornire dati aggiornati sulle patologie individuate e sui disturbi che gruppi di lavoratori esposti lamentano da inserire nel DVR (relazione sanitaria);
  • verificare anche l’efficacia degli interventi di prevenzione adottati per procedere a una eventuale rivalutazione del rischio.

Senza dimenticare che la sorveglianza sanitaria comprende anche la:

  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

L’intervento termina presentando il giudizio di idoneità e i contenuti minimi che deve avere.

Si sottolinea in particolare che il certificato nei casi di idoneità con limitazioni, è opportuno che riporti in modo chiaro quali compiti o esposizioni devono essere evitati.

Il documento del SIRS “Compiti e obblighi del Medico Competente” di Vittorio Maser, Medico del Lavoro della UOPSAL ASL di Rimini è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131023_SIRS_ruolo_RLS_rischi_ergonomico_sovraccarico_compiti_MC.pdf

 

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CADUTE DALL’ALTO IN EDILIZIA: I QUATTRO PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

 

16 dicembre 2014

di Tiziano Menduto

 

Sono quattro i fattori alla base del problema delle cadute dall’alto in edilizia: ponteggi fissi, assenza di protezione nelle aperture, fragilità delle coperture e ponti mobili.

Ne parliamo con l’ingegner Giuseppe Semeraro, rappresentante della Consulenza Tecnica per l’Edilizia (CTE) dell’INAIL.

 

Spesso constatiamo e ricordiamo ai nostri lettori i rischi elevati per la salute e sicurezza dei lavoratori dei cantieri edili, specialmente con riferimento alle cadute dall’alto e al seppellimento e sprofondamento negli scavi. Rischi che per essere affrontati in modo efficace hanno bisogno di utili strumenti, di normative applicabili, di una maggiore consapevolezza dei pericoli e dell’utilizzo di dispositivi di protezione collettiva e personale. Tra i mezzi di protezione collettiva rientrano, ad esempio, le opere provvisionali, cioè lavorazioni o realizzazioni di strutture o manufatti che abbiano una durata temporanea e che potranno essere utilizzati per la sicurezza dei lavoratori e per proteggere le persone estranee al cantiere.

Per cercare di conoscere le opere provvisionali, gli strumenti che possono avere le aziende per approntarle e le cause principali delle cadute dall’alto, abbiamo intervistato l’ingegner Giuseppe Semeraro della Consulenza Tecnica per l’Edilizia dell’INAIL Direzione Regionale delle Marche.

Lo abbiamo intervistato poco dopo la sua partecipazione al seminario INAIL, che si è tenuto il 24 ottobre 2014, dal titolo “Identificazione, scelta ed uso di opere provvisionali, Dispositivi di Protezione Collettiva e Dispositivi di Protezione Individuali nei cantieri edili”.

Il convegno, per contribuire concretamente al miglioramento delle condizioni di sicurezza, ha fornito informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida, utili a individuare e perfezionare metodologie operative atte a migliorare le misure di prevenzione dai rischi professionali. In particolare l’intervento di Giuseppe Semeraro ha riguardato le opere provvisionali, i dati infortunistici e la giurisprudenza attuale.

L’intervista, dopo alcune domande sulle funzioni della CTE INAIL, cerca di chiarire che cosa si intenda per opera provvisionale e per apprestamento per la sicurezza. Quali sono le normative tecniche e gli eventuali strumenti forniti dall’INAIL per affrontare il tema delle opere provvisionali?

Partendo poi da una serie di strumenti forniti recentemente dall’INAIL, approfondiamo i contenuti della sua relazione:

  • quali sono i dati infortunistici più significativi relativi alle cadute dall’alto?
  • quali sono gli agenti materiali, le cause che portano ancora oggi a cadere dall’alto nei cantieri edili?

Scopriremo, insieme a Giuseppe Semeraro, che sono quattro gli agenti materiali che contribuiscono quasi completamente al problema delle cadute dall’alto in edilizia: i ponteggi fissi, l’assenza di protezione nelle aperture, la fragilità delle coperture e i problemi con i ponti mobili.

E Semeraro segnala che se a livello infortunistico la caduta dall’alto incide per il 21%, i fatti che arrivano in Cassazione e riguardano la caduta dall’alto incidono per il 50%.

COSA E’ UN’OPERA PROVVISIONALE? CI SONO DUBBI SULLA SUA DEFINIZIONE?

La domanda è puntuale, ma la risposta non può esserlo altrettanto, perché le opere provvisionali sono una serie di apprestamenti, indicati ad esempio nell’allegato XV punto 1 del Decreto 81/08 sui Contenuti minimi dei Piani di Sicurezza. Partiamo dalle recinzioni e andiamo a finire anche ai servizi igienici passando dai ponteggi, dai ponti su cavalletti e quant’altro.

Comunque l’accezione più comune del termine “opera provvisionale” è probabilmente incarnata dal ponteggio. Da quella struttura che non serve all’opera, ma serve durante la realizzazione dell’opera per delle utilità e poi viene smontata…

 

VENIAMO AL SUO INTERVENTO. QUALI SONO I PRINCIPALI DATI INFORTUNISTICI RELATIVI ALLE CADUTE DALL’ALTO? E QUALI I PRINCIPALI AGENTI MATERIALI?

Il mio intervento vuole indagare su un fenomeno grave che negli ultimi anni ha visto dei miglioramenti, che però non sono un punto di arrivo in termini prevenzionistici. Indagare per trovare quelle aree di miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavori in quota. Stiamo dunque parlando di uno dei “problemi dei problemi” del cantiere, cioè la caduta dall’alto.

Nel tempo la caduta dall’alto è passata da un indice infortunistico mortale del 33% (comunque superiore al 30% rispetto al totale) a un valore attuale intorno al 20-21%. E’ un dato percentuale che non può risentire dell’andamento economico. Una riduzione degli infortuni mortali ci sono stati in proporzione al totale. Ciò nonostante nei cantieri abbiamo ancora qualcosa come una cinquantina di morti nei cantieri per caduta dall’alto.

La domanda è (e quindi qui finisce l’indagine statistica) è possibile accettare ancora oggi una situazione del genere dopo una serie di normative così profonde che avrebbero dovuto veramente cambiare il modo e il costume di lavorare?

A questa domanda ho cercato di dare una risposta molto semplice partendo da un altro dato, cioè dall’analisi delle sentenze di Cassazione sotto il profilo tecnico, non giuridico, cioè non sotto l’aspetto “chi è il responsabile”, ma “perché è responsabile”, “di cosa si è reso responsabile”.

Abbiamo analizzato circa 100 sentenze di Cassazione degli ultimi 10 anni che riguardavano fatti afferenti i cantieri.

Il primo dato che ne viene fuori è che mentre a livello infortunistico la caduta dall’alto incide per il 21%, i fatti che arrivano in Cassazione e riguardano la caduta dall’alto incidono per il 50%. Quindi hanno veramente un peso significativo e significa che a monte abbiamo la maggior parte delle violazioni e quindi non soltanto infortuni connessi alla caduta dall’alto.

Con riferimento alla caduta dall’alto l’indagine mirava a capire anche quali fossero i motivi, quelli che vengono tecnicamente chiamati agenti materiali, che incidono a riguardo.

Bene, la parte del leone la fa il ponteggio fisso con il 31%, poi però abbiamo degli agenti insospettabili in termini numerici. Assenza di protezione nelle aperture o protezioni inadeguate nelle aperture dei solai e nelle aperture dei muri rappresentano il 19% dei casi che arrivano in Cassazione. La maggior parte di questi sono infortuni gravi, gravissimi e anche mortali. Si ha il 19% anche per il problema sulle coperture in tema di lucernari fragili (tutti i lucernari sono fragili se non sono messi in sicurezza perché lo strato trasparente è uno strato frangibile) e poi le superfici fragili in genere delle coperture.

Diciamo che questi tre agenti, insieme al quarto, che ora illustro, quasi fanno il totale, cioè raggiungono l’86% dei casi. L’ultimo agente è relativo ai ponti mobili, attrezzature utilizzate non solamente nei cantieri di costruzione, ma (riguardo ai ponti su ruote) soprattutto nei cantieri di manutenzione. Dunque parliamo di trabattelli o ponti su ruote (il 12% dei casi) e i ponti su cavalletti (il 5% dei casi).

Ecco bisognerebbe tenere conto per le cadute dall’alto di questi quattro fattori o agenti materiali per garantire un’efficacia antinfortunistica molto più alta.

QUALI SONO DUNQUE I RISULTATI E LE CONCLUSIONI DELLE VOSTRE INDAGINI?

Al di là dei risultati di questa indagini, l’aspetto importante è la conclusione.

E la conclusione che emerge è purtroppo amara. Perché si va a constatare che la maggior parte di questi fatti che poi arrivano in Cassazione e che riguardano infortuni anche mortali derivano dalla mancata applicazione di norme basilari. Quello che una volta si diceva essere l’ABC della sicurezza.

Quindi quello che bisogna fare è raggiungere gli operatori economici per dire che stiamo perdendo di vista le regole base.

Le regole base sono imprescindibili, se vogliamo la sicurezza.

Poi facciamo altro, facciamo i piani, la pianificazione, ma attenzione ci sono dei punti su cui non si può derogare.

 

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DPI PER LA TESTA: ELMETTO DI PROTEZIONE E COPRICAPO ANTIURTO

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

 

18 dicembre 2014

 

Indicazioni e informazioni sui dispositivi di protezione della testa tratte dal progetto multimediale “Impresa Sicura”. Caratteristiche, normativa e scelta degli elmetti di protezione e dei copricapi antiurto per l’industria.

 

L’Allegato VIII del D.Lgs.81/08 riporta un elenco indicativo e non esauriente di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e in relazione alla protezione del capo indica che i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.

Per cercare di conoscere meglio la normativa e le tipologie dei dispositivi di protezione della testa, con particolare riferimento agli elmetti di protezione, facciamo riferimento al progetto multimediale Impresa Sicura, elaborato da Ente Bilaterale Emilia Romagna, Ente Bilaterale Artigianato Marche, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna, INAIL, che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013. Progetto che ha prodotto negli anni non solo diversi materiali relativi alla prevenzione in vari comparti lavorativi (metalmeccanica, cantieristica navale, lavorazione del legno, calzature, ecc.), ma anche una raccolta dettagliata di informazioni sui Dispositivi di Protezione Individuale nel documento “Impresa Sicura DPI”.

 

Riguardo alla protezione del capo le norme tecniche definiscono l’elmetto di protezione per l’industria come un “copricapo il cui scopo primario è quello di proteggere la parte superiore della testa dell’utilizzatore contro lesioni che possono essere provocate da oggetti in caduta” (UNI EN 397). Mentre il copricapo antiurto per l’industria è invece destinato a “proteggere la testa dell’utilizzatore dalle lesioni causate da un urto della testa contro oggetti duri e immobili” (UNI EN 812).

Vi sono poi altri dispositivi di protezione del capo come:

  • l’elmo per vigili del fuoco: un copricapo destinato a “garantire la protezione della testa dell’utilizzatore dai pericoli che potrebbero insorgere durante le operazioni condotte dai vigili del fuoco” (UNI EN 443);
  • dispositivi di protezione del capo “utilizzati per le discipline sportive e per le attività di tempo libero definiti da altre norme specifiche” (ad esempio caschi per sport aerei, per sci alpino, per ciclisti, ecc.).

Riguardo alla scelta degli elmetti di protezione chiaramente il primo dovere del datore di lavoro è l’esecuzione di specifica valutazione, allo scopo di definire chiaramente la fonte e la natura di tutti i potenziali rischi. Una volta identificati i rischi, il requisito successivo è considerare e mettere in pratica tutte quelle misure fattibili per l’eliminazione o la riduzione del rischio alla fonte. Per proteggere il capo se il rischio non può essere eliminato o ridotto a un livello tale da non provocare lesioni, il ricorso ad un elmetto di protezione è inevitabile ed è necessario avviare la procedura di selezione.

Nel documento è presente un diagramma di flusso per la selezione dell’elmetto di protezione.

Una volta individuato il DPI devono essere determinati i requisiti di prestazione che devono essere riportati nella nota informativa del fabbricante. Nell’ambito degli elmetti di protezione esistono una serie di prescrizioni che portano ad altrettanti requisiti di prestazione obbligatori. Al loro interno questi requisiti sono suddivisibili in funzione del loro livello di prestazione.

Il documento riporta diverse tabelle con i requisiti e le norme di prestazione secondo le norme tecniche in vigore.

Ci soffermiamo ora su alcune caratteristiche di elmetti e copricapi antiurto.

L’elmetto di protezione per l’industria deve comprendere almeno una calotta e una bordatura. I materiali utilizzati devono essere di qualità durevole, ossia le loro caratteristiche non devono subire alterazioni apprezzabili per effetto dell’invecchiamento o modo di impiego ai quali l’elmetto è normalmente soggetto (esposizione al sole, alla pioggia, al freddo, alla polvere, a vibrazioni, contatto con la pelle, col sudore o con prodotti applicati sulla pelle e sui capelli).

La calotta, che dovrebbe coprire la parte superiore della testa e scendere almeno fino al livello del bordo superiore della fascia sulla parte frontale dell’elmetto, deve avere una resistenza la più uniforme possibile e non deve essere rinforzata maggiormente in alcun punto.

Il documento riporta anche informazioni sulla possibilità di eventuali aumenti dello spessore della calotta, sul comfort dei lavoratori (è ad esempio raccomandata l’aggiunta di una fascia antisudore) e altri dettagli).

Il copricapo antiurto per l’industria deve essere dotato di mezzi in grado di assorbire l’energia di un impatto. E anche in questo caso i materiali utilizzati dovrebbero essere di qualità durevole.

Il copricapo antiurto dovrebbe essere progettato in modo da permettere la massima regolazione della bardatura nella calotta al fine di ottimizzare il comfort dell’utilizzatore. Qualsiasi dispositivo applicato al copricapo antiurto dovrebbe essere progettato in modo da non causare lesioni al portatore in caso di incidente. In particolare, all’interno del copricapo antiurto non ci dovrebbero essere sporgenze metalliche o rigide tali da poter causare lesioni. Nessuna parte del copricapo antiurto dovrebbe avere spigoli vivi sporgenti. Quando la bardatura è fissata alla calotta mediante cuciture, queste dovrebbero essere protette contro l’abrasione.

In relazione ai fattori di rischio per il capo il documento ricorda che la testa è esposta a danni derivanti da rischi, che possono insorgere nelle applicazioni professionali, quali rischi di natura meccanica, termica, elettrica, chimica e non è improbabile la circostanza in cui si riscontri la contemporanea presenza di due o più rischi.

Ad esempio riguardo ai rischi di natura meccanica e termica il danno al lavoratore può essere provocato dalla proiezione di frammenti o detriti, dalla caduta di gravi, dalla penetrazione di corpi taglienti o appuntiti, dalla collisione con oggetti statici nonché con spruzzi di materiale fuso. Un’altra fonte di rischio è costituita dalla presenza di fiamma che può portare a ustioni o a condizioni di lavoro con alte temperature.

Per i rischi di natura elettrica il danno può essere provocato invece da accidentali contatti con elementi in tensione sia fissi sia in movimento, quale, per esempio, un cavo elettrico tranciato, mentre per i rischi di natura chimica il danno può essere provocato da possibili spruzzi o colate che possono investire l’utilizzatore e possono essere correlati con il rischio di natura termica nel caso di spruzzi di liquidi ad elevata o bassa temperatura.

Dopo aver ricordato che il documento si sofferma sulle marcature, richieste dalle norme tecniche per l’ elmetto di protezione e per il copricapo antiurto, concludiamo questa breve presentazione dei DPI per la protezione della testa soffermandoci su due altri dispositivi:

  • cuffia: è un copricapo destinato a racchiudere i capelli sia per motivi di protezione (attività comportanti il transito presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti) sia per motivi igienici (ambito alimentare); tali cuffie di protezione devono essere facilmente indossabili, leggere, resistenti, lavabili (o monouso) e racchiudere i capelli in modo completo;
  • cappuccio: è un dispositivo di protezione individuale costituito da materiale flessibile che copre la testa, il collo e a volte anche le spalle dal rischio della saldatura (UNI EN 11611), dal calore e/o dalla fiamma (UNI EN 11612) e dal rischio chimico (equipaggiamento tipo 3 e tipo 4), con visiera integrata (UNI 14605).

Segnaliamo infine che nel documento è presente un elenco delle norme UNI EN relativo ai dispositivi di protezione della testa per l’attività lavorativa, per le discipline sportive e per le attività di tempo libero.

Il documento di Ente Bilaterale Emilia Romagna, Ente Bilaterale Artigianato Marche, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna, Inail, “Impresa Sicura DPI” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140718_ImpresaSicura_DPI.pdf

 

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VIDEOTERMINALI: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E ATTREZZATURE DI LAVORO

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

 

22 dicembre 2014

di Adalberto Biasiotti

 

Una guida si sofferma sugli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attività con attrezzature munite di videoterminali. La valutazione dei rischi e le caratteristiche dei videoterminali. Focus su schermo, tastiera e software.

 

Nel Titolo VII del D.Lgs.81/08, dedicato alle “attrezzature munite di videoterminali”, l’articolo 174 richiede al datore di lavoro di organizzare e predisporre i posti di lavoro, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV (Videoterminali) del Testo Unico e di adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Ricordando che ormai nel mondo del lavoro è sempre più diffuso l’utilizzo dei videoterminali, tanto da diventare spesso protagonista nel lavoro d’ufficio, vediamo di raccogliere utili indicazioni sui compiti del datore di lavoro dalla guida prodotta dall’Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”.

 

Dopo aver ricordato che il lavoro con i videoterminali (VDT) può comportare vari effetti sulla salute, in relazione alla durata dell’esposizione, alle condizioni dell’hardware, dell’ergonomia del posto di lavoro e delle condizioni ambientali, la guida segnala i principali obblighi del datore di lavoro:

  • provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, attraverso il quale vengono previste adeguate misure di prevenzione e protezione, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e in collaborazione con il medico competente;
  • procedere all’individuazione dei dipendenti che rientrano nell’applicazione della normativa, accertando l’effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di adibizione, in collaborazione con i dirigenti preposti alle varie strutture e tenendo conto della specifica attività degli interessati, delle modalità e dei tempi del suo svolgimento in riferimento alle logiche organizzative proprie di ogni amministrazione;
  • effettuare l’adeguamento immediato, se non già effettuato, dei posti di lavoro.

Ricordiamo che il videoterminalista è il lavoratore che (articolo 173) utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali.

In particolare il documento schematizza e riporta anche le fasi che il datore di lavoro dovrà seguire per la valutazione del rischio:

  • esame preliminare dell’attività lavorativa e riunione con le funzioni preposte e responsabili e con i rappresentanti dei lavoratori;
  • sopralluoghi degli ambienti di lavoro, delle apparecchiature e degli impianti di ogni unità organizzativa elementare, consultazione dei lavoratori e verifica generale degli adempimenti di legge pregressi;
  • descrizione del processo lavorativo;
  • individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di rischio per ogni luogo di lavoro e per mansione;
  • individuazione e caratterizzazione dei lavoratori addetti ai videoterminali;
  • identificazione del rischio di esposizione residuo, in riferimento alle regole di buona tecnica;
  • identificazione delle non conformità alla legislazione e alla norme tecniche vigenti;
  • valutazione dei rischi identificati ed elaborazione di un giudizio di gravità per ciascuno dei essi, con riguardo a norme di legge, standard nazionali e internazionali di buona tecnica, linee guida di tutela della salute e igiene del lavoro, prassi amministrative, orientamenti dei fabbricanti di macchine e attrezzature, integrando tali dettami con indicazioni derivanti dal buon senso e dalla pratica ingegneristica;
  • individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in seguito agli esiti della valutazione e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da fornire ai lavoratori;
  • preparazione del documento di valutazione del rischio contenente un programma temporale di attuazione degli interventi, secondo le priorità emerse dall’analisi;
  • discussione con le funzioni preposte e responsabili, i rappresentanti dei lavoratori del documento preliminare di valutazione e del relativo programma di attuazione degli interventi;
  • stesura della relazione finale;
  • approvazione da parte del datore di lavoro del documento finale di valutazione.

La guida riprende poi le indicazioni di maggior rilievo relative alle articolate disposizioni che individuano le caratteristiche che devono possedere i videoterminali e le modalità di predisposizione e organizzazione dei posti di lavoro.

Si segnala ad esempio che riguardo allo schermo:

  • i caratteri devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee;
  • l’immagine deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d’instabilità; la brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

 

Inoltre lo schermo:

  • deve essere orientabile e inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell’utilizzatore; è possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile;
  • non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all’utilizzatore.

Riportiamo anche alcune indicazioni relative alla tastiera che deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia o delle mani.

Inoltre lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell’utilizzatore.

Altre indicazioni:

  • la tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi;
  • la disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l’uso della tastiera stessa;
  • i simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

La guida, in merito alle caratteristiche dei videoterminali e posti di lavoro, si sofferma su vari elementi (piano di lavoro, sedile di lavoro, spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità, ecc.).

 

La guida fornisce inoltre indicazioni relative all’interfaccia elaboratore/uomo.

Infatti all’atto dell’elaborazione, della scelta, dell’acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l’utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro deve tener conto dei seguenti fattori:

  • il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
  • il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore;
  • nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori;
  • i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
  • i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
  • i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.

Il documento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario “Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131220_guida_sicurezza_Datori_di_lavoro.pdf

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