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oggi è il: 03|07|2024
Presentata una proposta di legge regionale in Piemonte sull’amianto.

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto e dei materiali che lo contengono; per la tutela degli esposti al rischio amianto, per le bonifiche e lo smaltimento dell’amianto e dei materiali che lo contengono, in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto)
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Relazione alla Proposta di legge regionale per il Piemonte.

L’amianto in Italia e in Europa rappresenta un’emergenza sanitaria ed ambientale. Tale emergenza, secondo i dati più accreditati, è destinata a protrarsi per oltre un ventennio. In Italia, secondo i dati e le stime raccolte dalla Associazione Italiana degli Esposti all’amianto (AIEA) i morti per amianto si avvicinano al consistente numero di 4.000 ogni anno.

Vi sono sparsi per tutto il territorio nazionale 32 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto. I lavoratori che hanno presentato domanda all’INAIL al fine di ottenere i benefici previdenziali di cui all’articolo 8 comma 13 della legge 257/92 e successive modifiche perché esposti all’amianto per almeno 10 anni sono stati circa 600.000.

È ragionevole calcolare, che in relazione a periodi di esposizione inferiori ai dieci anni i lavoratori esposti in generale siano stati almeno il doppio. In alcune regioni e in alcune città l’impiego dell’amianto è stato più importante.

Il Piemonte con Casale Monferrato e la Provincia di Alessandria, i comuni di Balangero e Cavagnolo e la Provincia di Torino è una di queste.

Balangero è un piccolo comune nel quale per diverse decine di anni da una immensa cava a cielo aperto veniva estratto amianto crisotilo. Era la miniera più grande d’Europa; nei momenti di maggiore produzione arrivava ad estrarre 150.000 tonnellate/anno di amianto. In buona parte delle montagne del Piemonte l’amianto è molto comune, si trova anche in superficie.

I casi di Casale Monferrato e di Cavagnolo sono noti in tutto il mondo a causa della presenza per ottanta anni della ETERNIT, società dell’omonimo gruppo multinazionale, controllato dalla famiglia svizzera degli Schmidheiny, che ha impiegato oltre duemila lavoratori per produrre manufatti in cemento amianto in due stabilimenti. L’epidemia da mesotelioma, di asbestosi, tumore dei polmoni che vi è stata e vi è a Casale Monferrato ed a Cavagnolo ha raggiunto livelli di incidenza mai registrati.

La pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità: “Mortalità per tumore maligno della pleura nei comuni italiani (1988-1997) ha stimato che a Casale Monferrato gli “osservati”, sono stati 24 volte in più degli “attesi”. A Casale Monferrato e zona inoltre si è verificato un fenomeno che oggi sta interessando altre località e territori, ma senza raggiungere gli stessi tristi e pesanti livelli.

I morti per malattie asbesto correlate a Casale Monferrato si contano, oggi, più numerosi fra cittadini (compresi i famigliari degli ex lavoratori) che mai hanno avuto a che fare direttamente con la fabbrica ETERNIT, piuttosto che con i lavoratori.

Negli ultimi tre anni i servizi sanitari casalesi hanno diagnosticato una media di circa 25 nuovi casi di mesotelioma l’anno tra la popolazione, e ciò ad oltre venti anni dalla cessazione dell’attività produttiva. Casale Monferrato e Cavagnolo sono state la punta di diamante dell’esposizione e della mortalità per amianto, Balangero quello per la produzione.

Ma non bisogna sottovalutare altri territori in cui l’impiego di amianto è stato importante. Ad esempio Torino e provincia: dalla FIAT alle fabbriche dell’indotto che producevano freni e guarnizioni in amianto per auto, alle officine delle Ferrovie dello Stato, (Torino e Santhià), dove venivano riparati e coibentati i treni con amianto, ad alcune fabbriche tessili, fra le quali spicca la SIA (società italiana amianto) di Grugliasco (TO). E ancora: nella zona di Verbania, dove erano operanti grandi fabbriche chimiche l’impiego dell’amianto è stato pure notevole e nel cuneese (Ferodo).

La conclusione quindi è tanto tragica quanto evidente: in Piemonte si sono avuti e si avranno più malati e più morti per amianto rispetto alla media italiana.

Il Piemonte si è trovato davanti ai problemi delle località che abbiamo menzionato dove erano, sono e saranno necessari una grande quantità di denaro per le bonifiche e la messa in sicurezza, sottoponendo quindi ancora per un periodo non breve varie decine di lavoratori a questa attività) che deve essere svolta senza alcun rischio per loro e per la popolazione circostante.

Se a Balangero a Casale ed a Cavagnolo, anche con il contributo dello stato, la messa in sicurezza e le bonifiche sono avanzate anche se non completate, in altri territori è ancora tutto da fare; l’iniziativa si pone quindi come urgente.

E non è tutto perché, come abbiamo ricordato, per la particolare condizione geologica, nelle Prealpi e nelle Alpi Liguri e Piemontesi sono presenti forti quantità di amianto.

Se, dunque, prenderà corpo quella che noi consideriamo un orientamento sbagliato e pericoloso, cioè avviare grandi trafori nelle montagne, il più grande fra i quali dovrebbe raggiungere 53 chilometri (in Val Susa) per instradarvi il treno ad alta velocità, avremo, inevitabilmente, un’ulteriore crescita del livello di esposizione per i lavoratori addetti e per le popolazioni più interessate, nonché la produzione di enormi quantità di materiali di scavo contenenti amianto per i quali non è prevista nessuna destinazione convincente né un piano di sicurezza per la movimentazione del materiale.

Oltre tutto verrebbe meno l’intento affermato dalla Conferenza Nazionale sull’amianto, tenutasi a Monfalcone nel novembre 2004, di eliminare l’amianto in modo pieno e definitivo in Italia in 10 anni.

Un intento che già una regione, la Lombardia, ha fatto proprio inserendolo nel Piano regionale amianto recentemente approvato.

La proposta di legge che segue vuole dare una risposta ai problemi posti dall’uso industriale dell’amianto in Piemonte e dalla sua presenza in natura sul territorio, una proposta che segue la legge 22/2001 della regione Friuli Venezia Giulia, che coglie le parti migliori dei piani della Campania e della Lombardia, nonché quelle della legge recentemente approvata in Sardegna.

La proposta di legge intende affrontare inizialmente il problema sanitario, particolarmente quello epidemiologico e della registrazione degli esposti, nonché la loro sorveglianza sanitaria.

È ovvio che in Piemonte non si parte da zero, al contrario in Piemonte esistono già il registro dei mesoteliomi e quello dei tumori. Si vuole rafforzare il primo e, si vuole pure investire nella ricerca.

Deve essere verificato se gli studi e le esperienze fin qui svolte depongono a favore di una possibile generalizzazione della diagnosi precoce del tumore dei polmoni (per gli esposti all’amianto forti fumatori) ed eventualmente promuovere ricerche in proprio, ad esempio per verificare, sempre nel campo della diagnosi precoce, se certi indicatori siano utili a prevedere un mesotelioma negli ex esposti.

Già dal 2001 è stato attivato il Centro di Coordinamento per la definizione dei protocolli clinici da attivare all’interno della rete oncologica che si occupa di ricerca clinica sul mesotelioma lavorando in rete con gli Ospedali di Torino S. Luigi e le Molinette e per la parte della biologia molecolare con l’Ospedale di Alessandria. Tali ricerche devono essere potenziate, e pure allargate collegandosi altre regioni e istituti che stanno operando in questa direzione sia a livello nazionale che internazionale. Allo scopo è prevedibile che il 10% del fondo stanziato per il piano amianto debba essere utilizzato per la ricerca epidemiologica e clinica.

La novità è rappresentata dal registro degli esposti e degli ex esposti all’amianto il cui scopo è quello di avere sottomano gli elenchi di coloro che sono stati esposti a fini conoscitivi e di sorveglianza sanitaria.

I singoli esposti iscritti potranno pure ottenere agevolazioni di ordine legale e previdenziale. Certo non tutto è stato risolto per definire chi deve essere iscritto nel registro, ma è certo che la Commissione regionale prevista, nonché la conferenza regionale annuale saranno in grado di definire con una buona approssimazione come procedere nella definizione degli esposti da inserire nel registro.

Anche sulla sorveglianza sanitaria esistono pareri contrastanti che possono essere composti a partire da due principi precisi. Il primo considera il diritto che hanno coloro che per anni sono stati esposti all’amianto, senza conoscere, nonostante la legge lo prescrivesse con precisione (articolo 4 DPR 303/56) i rischi cui erano sottoposti; il secondo è una conseguenza del primo: la sorveglianza non è direttamente legata alla riduzione della mortalità, ma al miglioramento delle condizioni e degli stili di vita, tanto che principalmente ad essa corrisponde l’attività di counceling.

A partire dai dati relativi alle richieste di riconoscimento dei benefici previdenziale di cui alla legge 257/92 e successive modifiche si può calcolare che il numero di lavoratori e di cittadini fortemente esposti all’amianto possa essere compreso fra 50 e 100.000. Lo sforzo che le A-USL devono sopportare per redigere il registro degli esposti, quindi per promuovere attivamente (tramite raccolta di dati presso gli enti previdenziali e sanitari) e passivamente, con denunce proprie degli esposti che richiedono un grande lavoro di informazione, nonché un ulteriore coinvolgimento dei medici di medicina generale, richiedere l’aumento dell’organico dei servizi di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro e un finanziamento pari al 30% del fondo stabilito. Il problema sanitario è tanto importante quanto lo è quello ambientale.

Anche qui non si parte da zero. Sono anni che il Comune di Casale Monferrato, anche sulla spinta di varie associazioni, è impegnato non solo nella bonifica dell’ETERNIT e dei terreni di discarica che in modo criminale i dirigenti di questa azienda hanno disperso in vari luoghi, particolarmente sulle rive del Po, ma anche per aiutare i suoi cittadini a disfarsi dell’amianto senza abbandonarsi al fai da te, attivando specifici servizi destinati allo scopo e con dei finanziamenti per le cosiddette piccole bonifiche.

La proposta di legge regionale fa propria questa esperienza e la estende a tutto il Piemonte. Si sta pure completando l’immane lavoro di messa in sicurezza della miniera di Balangero e delle discariche che sono ad essa legata.

La proposta di legge raccoglie però oltre che le esperienze anche l’attuale legislazione che stabilisce la registrazione conoscitiva della presenza di amianto in ogni territorio e per ogni attività (mappatura e censimento dell’amianto), al seguito delle quali potere decidere, definendo le priorità, quali bonifiche effettuare, con quale modalità, quindi stabilendo la formazione per gli operatori che saranno impiegati in questa attività.

Tutto ciò richiede un piano regionale amianto che deve essere predisposto con il contributo di tutti i soggetti interessati, non solo i tecnici e gli esperti; per la sua costruzione si deve pensare al coinvolgimento dei comuni, dei lavoratori interessi, dei sindacati, delle associazioni e dei movimenti che si sono occupati del problema.

Il punto di partenza del piano è senza dubbio la Conferenza regionale, nella quale si fa il punto della situazione, delle cose che sono state fatte, di quelle che mancano e si definiscono le linee per la sua costruzione. Pertanto il finanziamento per il completamento delle bonifiche in corso, per il finanziamento delle bonifiche minori dei privati, non meno per affrontare altre situazioni, meno conosciute in Piemonte, ma che rivestono una loro importanza, come nella zona Cusio-Ossola-Verbania, deve essere quello più sostenuto, intorno al 40% del bilancio preventivato.

Molti lavoratori e cittadini hanno subito pesanti danni alla salute a causa dell’esposizione all’amianto. Non sempre è facile dimostrare la relazione fra malattia e causa. Molte volte gli interessati o i loro eredi rinunciano alla richiesta dei loro diritti perché andare in causa è molto faticosa e molto dispendioso. La Regione, quindi, interviene economicamente a loro sostegno offrendo inoltre una maggior probabilità di ottenere giustizia collaborando, per quanto è possibile, anche all’individuazione dei principali soggetti economici che hanno operato negli anni in Piemonte nel settore industriale dell’amianto.

Ciò anche al fine di rendere, almeno teoricamente, possibile per la Regione stessa, nell’ambito delle leggi che regolano gli obblighi risarcitori, un recupero almeno parziale delle somme impiegate nel risanamento del territorio e nella tutela sanitaria dei cittadini colpiti da patologie ricollegabili all’amianto. Infine, non ultimo, la Regione vuole dare puntuale applicazione alla legge 257/92 che vieta l’estrazione di amianto.

La legge 257 non definisce eccezioni; eppure, oggi, anche per effetto del decreto ministeriale del 14.05.96 “normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’articolo 5 comma 1, lettera f) della legge 27 marzo 1992 n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto”, si coltivano cave di pietra verde, che contengono amianto e le si frantuma provocando condizioni di polverosità, quindi sottoponendo a rischio di inalazione di fibre di amianto i lavoratori addetti e popolazione vicina.

Non solo, ma si fanno scavi per i più diversi motivi in terreni dove l’amianto è presente, il più delle volte senza le dovute cautele.

È pertanto necessario applicare la legge per quello che dice, quindi se si conosce l’esistenza della presenza di amianto non si può, proseguire con i lavori. Solo nel caso di piccole movimentazioni, la ASL può autorizzare, con le dovute cautele, ovvero se è possibile garantire il rischio zero per le esposizione all’amianto, il proseguo dei lavori.

Relazione tecnica -generalità

L’iniziativa legislativa ha lo scopo di rimborsare le ASL per le spese finalizzate alle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e per la tutela legale delle persone affette da malattie correlabili all’amianto (art. 8). La proposta di legge sostiene finanziariamente, attraverso erogazioni contributive, le ASL per i progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all’amianto, le Associazioni contro l’amianto e le vittime dell’amianto per iniziative di cui all’articolo 10, e gli enti e i privati per lo smaltimento e bonifica di piccole quantità di materiale contenente amianto (art. 11).

La proposta di legge contiene un apposito dispositivo che introduce sanzioni amministrative per le inosservanze degli obblighi di legge.

-  riferimenti al bilancio annuale e al bilancio pluriennale In considerazione del particolare argomento oggetto dell’iniziativa legislativa e delle ricadute ambientali e territoriali, documentate con riferimenti statistici nella relazione allegata alla proposta di legge, si ritiene per il triennio 2006-2008 una congrua quantificazione della spesa corrente e della spesa in conto capitale ammontante complessivamente ad euro 9.000.000,00.

Per il 2006 si prevede una spesa di 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, che si ritiene di suddividere in spesa corrente pari a un milione di euro per le finalità degli articoli 8 e 10 della proposta di legge, e in spesa in conto capitale pari a due milioni di euro per le finalità dell’articolo 11 della proposta.

Il centro di responsabilità della spesa corrente è individuabile nell’unità previsionale di base (UPB) 27021 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit.

I spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006. Il centro di responsabilità della spesa in conto capitale è individuabile nell’unità previsionale di base (UPB) 27022 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit.

II spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

La spesa corrente del 2006 trova copertura finanziaria nelle dotazioni finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e la spesa in conto capitale del 2006 trova copertura finanziaria nelle dotazioni finanziarie delle UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

Per il 2007 e 2008 è stimato uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per ciascun anno, in termini di competenza, importo suddiviso tra spesa corrente e spesa in conto capitale nella medesima modalità prevista per l’anno 2006. Le UPB che gestiscono la spesa sono le medesime del 2006: UPB 27021 e UPB 27022. Alla copertura degli oneri per gli anni 2007 e 2008 si provvede con le risorse finanziarie delle UPB 09011 e UPB 09012 del bilancio pluriennale 2006-2008. La proposta di legge introduce un dispositivo di sanzioni amministrative.

NORME PER LA PREVENZIONE DEI DANNI E DEI RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO E DEI MATERIALI CHE LO CONTENGONO, PER LA TUTELA DEGLI ESPOSTI AL RISCHIO AMIANTO PER LE BONIFICHE E LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO E DEI MATERIALI CHE LO CONTENGONO,IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 MARZO 1992 N. 257 (NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO).

Art. 1 (Finalità)

1.La Regione Piemonte promuove la sorveglianza relativa al rischio amianto, coordina l’operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo e, in particolare, delle ASL, dei comuni, dell’Agenzia regionale per l’ambiente (ARPA), del Centro regionale amianto di Grugliasco (TO), dei registri dei mesoteliomi e delle asbestosi, del registro degli esposti ed ex esposti, ed attua e promuove azioni di prevenzione delle malattie indotte all’esposizione all’amianto nei confronti dei cittadini residenti nella Regione Piemonte nonché nei confronti di lavoratori, ex lavoratori e loro famigliari, ovunque attualmente residenti, che abbiano operato nel corso della loro vita lavorativa, in Piemonte alle dipendenze di imprese pubbliche o private ove l’attività lavorativa li abbia esposti alla inalazione di fibre d’amianto.

2.Promuove e sollecita la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti e sostiene le persone affette da malattie ricollegabili all’esposizione all’amianto.

3.Promuove la rimozione dei fattori di rischio indotti dall’amianto a tutela della salute pubblica e della difesa dell’ambiente.

4.Istituisce la Commissione regionale sull’amianto e la Conferenza regionale sull’amianto quali strumenti attuativi della presente legge.

Art. 2 (Competenze)

1.Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione provvede:

a) al monitoraggio delle neoplasie polmonari e pleuriche o altre correlabili all’amianto, individuate per aree di territorio regionale e alla valutazione della loro incidenza statistica;

b) all’individuazione della prevalenza dell’asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche e altre attribuibili all’esposizione all’amianto;

c) alla classificazione in apposito registro delle lavorazioni a rischio amianto;

d) all’individuazione e classificazione dei siti in cui si lavora ovvero si è lavorato l’amianto o il materiale che lo contiene con iscrizione nel registro esposti amianto dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni di cui alla lettera c) e degli abitanti nelle aree territoriali circostanti ed esposte a rischio;

e) all’individuazione e classificazione delle aree territoriali interessate da presenza di conformazioni geologiche contenenti amianto nativo anche con la finalità di individuare le esposizioni di cittadini ed addetti a specifiche lavorazioni: edilizia, trasporto ed ogni altra attività in grado di determinare un’esposizione professionale.

Art. 3 (Registri regionali)

1.La Regione conferma e potenzia il Registro regionale delle asbestosi e dei mesoteliomi, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma e asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991), estendendo gli obblighi di segnalazione e registrazione alle altre neoplasie correlabili all’esposizione all’amianto.

2.Il registro delle asbestosi e dei mesoteliomi effettua ogni anno una stima dei tumori dei polmoni e degli altri tumori asbesto correlati.

3.La Regione istituisce il registro degli esposti e degli ex esposti.

4.La Commissione regionale di cui all’articolo 4, definisce, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, i criteri per la individuazione degli esposti ed ex esposti nel registro. La Commissione regionale nel definire tali criteri tiene conto dei dati già esistenti che possono favorire l’iscrizione degli esposti ed ex esposti nel registro.

5.La Commissione regionale di cui all’articolo 4 ha compiti di controllo sulla tenuta dei registri.

6.Con la definizione di “esposti” si intendono tutte le persone che, in maniera diretta o indiretta, professionale, extraprofessionale o ambientale siano state o risultino tuttora esposte all’amianto, avuto riguardo all’anamnesi lavorativa e/o ambientale e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica.

7.I registri sono aggiornati almeno con cadenza annuale.

8.Il Registro regionale delle asbestosi e dei mesoteliomi si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212).

Art. 4 (Commissione regionale sull’amianto)

1.È istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull’amianto.

2.La Commissione verifica l’istituzione dei registri di cui all’articolo 3 e ne controlla la tenuta.

3.La Commissione, sulla base dei dati dei registri di cui all’articolo 3, svolge le seguenti funzioni:

a) promozione della ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto e approvazione dei progetti di ricerca di cui all’articolo 8;

b) coordinamento delle iniziative di sorveglianza sanitaria svolte dalle ASL e dalle strutture accreditate degli esposti all’asbesto;

c) promozione delle iniziative per i controlli sanitari gratuiti ai dipendenti delle aziende e ai cittadini di cui alla lettera c) e d) del comma 1 dell’articolo 2;

d) proposta di interventi di recupero ambientale per le aree inquinate da polveri contenenti amianto;

e)proposta di iniziative formative rivolte ad operatori pubblici e privati nei settori sanitario e ambientale, anche in relazione al disposto di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alla province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto).

Art. 5 (Composizione della commissione)

1.La Commissione è composta da undici membri ed è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla sanità.

2.La Commissione è composta da:

a)un nucleo di tre esperti con comprovata esperienza nell’ambito delle patologie correlate all’esposizione all’amianto designato dall’Assessorato alla sanità e delle politiche sociali;

b)un esperto con comprovata esperienza nell’ambito delle patologie correlate all’esposizione all’amianto di nomina dell’Assessorato all’ambiente medico legale;

c) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali;

d) un tecnico specialista individuato fra medici del lavoro, anatomo patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi operanti presso le Aziende per i servizi sanitari regionali e/o le strutture universitarie di medicina del lavoro;

e)un rappresentante della associazione invalidi del lavoro;

f) un rappresentante delle associazioni contro l’amianto e delle vittime dell’amianto operanti in Piemonte;

g)un rappresentante dei sindacati confederali;

h) un rappresentante dei sindacati di base;

i) un esperto designato dal Consiglio delle autonomie locali.

3.La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

4.Le funzioni di Presidente sono esercitate da un componente della Commissione eletto dalla stessa a maggioranza assoluta.

5.Ai componenti della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

6.Per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Art. 6 (Istituzione del piano regionale amianto)

1.1.In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992 n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, nonché del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93), entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, d’intesa con le commissioni consiliari sanità e ambiente, sentita la Commissione Amianto, approva il nuovo piano regionale amianto del Piemonte (PRAP).

2.2.Il PRAP contiene:

a)censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto, effettuato dalle ASL in collaborazione con i comuni del territorio;

b)censimento dei poli estrattivi (cave) e di ogni altro impianto dai quali si estrae materiale che contiene amianto e definizione dei criteri per la chiusura, la messa in sicurezza e per la bonifica;

c)individuazione, mappatura dettagliata (non inferiore a 1:25000 di scala) e classificazione in relazione al potenziale grado di rischio da esse rappresentato, delle conformazioni geologiche contenenti amianto nativo;

d)mappatura georeferenziata del materiale contenente amianto presente sul territorio regionale, effettuata dal Centro regionale Amianto con sede a Grugliasco;

e)elaborazione dei criteri per individuare le priorità dei siti da bonificare;

f)definizioni dei criteri per elaborare un piano di smaltimento attraverso il censimento e registrazione delle ditte che svolgono attività di bonifica e di smaltimento;

g)individuazione degli impianti adatti allo smaltimento, individuazione degli strumenti per la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle ASL, dell’ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell’amianto;

h)individuazione e certificazione dell’attività dei patronati sindacali e delle associazioni di cui all’articolo 9;

i)promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto.

Art. 7 (Conferenza regionale sull’amianto)

1.La Commissione regionale sull’amianto indice e predispone, con cadenza annuale, una Conferenza regionale sull’amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l’andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.

2.La Commissione regionale sull’amianto presenta alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa a tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo al problema amianto.

Art. 8 (Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all’amianto)

1.L’Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con appositi contributi, la cui entità è definita entro il 31 dicembre di ogni anno, a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all’amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all’esposizione professionale extraprofessionale o ambientale all’amianto e la conclusione del relativo procedimento.

2.I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all’esposizione all’amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l’iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all’esposizione professionale extraprofessionale o ambientale all’amianto.

3.Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle aziende per i servizi sanitari regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza della persona interessata, corredate della documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le aziende provvedono alla corresponsione dei contributi entro trenta giorni dal ricevimento delle domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

4.In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell’ultimo periodo d’imposta.

5.L’amministrazione regionale rimborsa annualmente alle aziende le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.

6.L’amministrazione regionale individua, nella misura del possibile, i responsabili che hanno provocato i danni sanitari alle persone oggetto di contribuzione di cui ai precedenti commi, ed esercita, ove possibile, nei loro confronti azione di rivalsa.

7.Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all’amianto e per gli accertamenti preventivi dei lavoratori operanti nelle aziende di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e dei cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 9 (Istituzione della tutela gratuita delle vittime dell’amianto)

1.La regione stabilisce, previo parere motivato della Commissione di cui all’articolo 4, convenzioni con i patronati o le associazioni che dimostrino di essere in grado di fornire informazioni medico legali e tutela legale ai lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all’amianto che sono stati colpiti da malattie correlabili all’amianto, o per le loro famiglie in caso di decesso.

2.La convenzione deve prevedere la gratuità dell’intervento legale per le persone il cui reddito ISEE sia inferiore a 30.000 euro/anno.

Art. 10 (Contributi alle aziende sanitarie, agli istituti di ricerca, e alle associazioni)

1.L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all’amianto.

2.La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa entro il 30 giugno di ogni anno.

3.L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle associazioni contro l’amianto e delle vittime dell’amianto presenti in Regione Piemonte, a sostegno delle iniziative documentate che promuovono.

4.La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione delle politiche sociali - Servizio per le attività socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro il 30 giugno di ogni anno corredata del programma annuale di attività e del relativo quadro finanziario.

Art. 11 (Contributi ai privati per lo smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto)

1.La Regione , al fine di evitare lo smaltimento “non autorizzato” dell’amianto e dei materiali che lo contengono, concede contributi ai privati per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, ovvero inferiori a metri quadrati 40 e a chilogrammi 450.

2.La Regione finanzia gli enti preposti allo smaltimento di materiali contenenti amianto affinché il recupero e lo smaltimento dei piccoli quantitativi venga effettuato gratuitamente.

Art. 12 (Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei cittadini esposti o ex esposti)

1.Presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL, ogni servizio o unità operativa di prevenzione nei luoghi di lavoro istituisce sulla base di un protocollo, adottato a livello regionale, sentito il parere dalla Commissione regionale di cui all’articolo 4, la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all’amianto del suo territorio.

2.Si intendono per lavoratori esposti quei lavoratori che possono inalare fibre d’amianto in quanto addetti ad operazioni di manipolazione dell’amianto o all’individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento. Possono essere altresì considerati esposti quei cittadini che si sono trovati o si trovano in situazioni abitative o ambientali in cui è presente la possibilità di inalazioni di fibre d’amianto.

3.Si intendono per lavoratori ex esposti tutti quei lavoratori che a qualsiasi titolo sono stati a contatto con amianto in modo diretto o indiretto.

4.La richiesta di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria può essere proposta d’ufficio ai soggetti interessati di cui il servizio o l’unità operativa di prevenzione ha conoscenza ovvero richiesta direttamente da quei lavoratori o cittadini che ritengano di essere o essere stati esposti all’amianto.

5.Il servizio o l’unità operativa di prevenzione adotta per ciascun soggetto una cartella clinica o libretto sanitario di rischio sulla quale è riportata l’anamnesi lavorativa e sanitaria e sono annotati tutti gli esami, le analisi e le eventuali prescrizioni terapeutiche. Copia della cartella è rilasciata all’interessato.

6.Il protocollo di cui al comma 1 è adattato alle diverse tipologie degli utenti, conformemente al tipo di lavorazione che svolgono o hanno svolto e all’esposizione ambientale accusata.

7.Ai lavoratori ex esposti è, in ogni caso, assicurata gratuitamente la diagnostica più avanzata.

8.Il servizio o l’unità informativa di prevenzione predispongono campagne e azioni informative dirette agli esposti ed ex esposti all’amianto, al fine di informare sulla dannosità del fumo e sulle abitudini alimentari più appropriate da seguire in caso di esposizione.

9.La sorveglianza sanitaria di cui al presente articolo si applica altresì ai lavoratori esposti ed ex esposti a fibre minerali artificiali.

10.L’operazione di sorveglianza sanitaria per gli esposti e gli ex esposti all’amianto ha inizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13 (Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)

1.L’Assessorato regionale alla sanità, di concerto con l’assessorato alle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all’articolo 4, nonché agli iscritti nei registri di cui all’articolo 3, predispone un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate nei confronti:

a)della popolazione in generale;

b)dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all’amianto;

c) delle popolazioni residenti prossime ai siti di cui alla lettera c) e d) comma 1 dell’articolo 2;

d) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

Art. 14 (Istituzione dello Sportello amianto)

1.La Regione istituisce, su proposta della commissione regionale di cui all’articolo 4, nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno “Sportello Amianto” presso la ASL interessata, stipulando accordi con il comune più colpito da malattie asbesto correlate, allo scopo di:

a)fornire ai lavoratori ex esposti all’amianto e ai cittadini informazioni sulla legislazione e sui diritti previsti, in particolare:

1)fornire informazioni ai cittadini in merito alla presenza di amianto negli edifici, al suo riconoscimento e agli enti preposti alla suo riconoscimento, alla sua messa in sicurezza e rimozione;

2)fornire informazioni ai lavoratori ex esposti in relazione ai rischi cui sono sottoposti, nonché al diritto alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 12.

2.Lo sportello amianto è aperto periodicamente, in orari che possano permettere il maggiore afflusso dei lavoratori e dei cittadini interessati.

3.Il personale dello sportello comprende esperti medici e tecnici del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), volontari delle associazioni contro l’amianto e delle vittime dell’amianto, cui viene riconosciuto un rimborso spese.

4.Lo sportello amianto viene fatto conoscere ai cittadini tramite tutte le forme di pubblicità necessarie.

Art. 15 (Divieto di estrazione di materiali contenenti amianto)

1.Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, della l. 257/1992 è fatto divieto di estrazione di materiali contenenti amianto da qualunque terreno possa provenire.

2.Nel caso in cui si incontrino materiali contenenti amianto non precedentemente previsti e preventivati, i lavori devono essere immediatamente sospesi ed avvisata la ASL competente per territorio. La ASL prescriverà le misure che devono essere prese per salvaguardare dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio i lavoratori e la popolazione interessata.

Art. 16 (Movimentazioni e sbancamenti)

1.Per quanto riguarda movimentazioni, lavorazioni e sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia e/o infrastrutturale, ricadenti all’interno dei siti individuati nelle cartografie previste dall’articolo 6, lettera c), purché non comportino una movimentazione, riporto e/o escavazione di terreno non superiore a 200 tonnellate, è fatto obbligo attenersi a tutte le prescrizioni che verranno previste dal PRAP di cui all’articolo 6, nonché di quelle stabilite dal Centro Regionale Amianto di Grugliasco.

2.Le istanze per il rilascio del permesso di costruire o le dichiarazioni di inizio attività di opere private, nonché i progetti per le opere pubbliche, di cui al comma 1, dovranno essere corredati di un’analisi geologica preventiva, che accerti l’eventuale presenza di amianto nativo, nell’area interessata dai lavori al fine di prevedere le precauzioni del caso. Della presenza di tale rischio dovrà esserne fatta menzione nel permesso di costruire o nella dichiarazione d’inizio attività.

3.In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza previste in merito ai lavori citati ai commi 1 e 2, l’Ente accertatore ne dà immediata comunicazione al Sindaco competente, il quale direttamente, o per tramite del Dirigente di settore incaricato, provvederà ad emettere immediata ordinanza di sospensione dei lavori prescrivendo contestualmente i provvedimenti da adottarsi dal trasgressore, per mettere in sicurezza il sito.

Art. 17 (Catasto delle aree a rischio amianto)

1.È istituito presso il Centro regionale Amianto di Grugliasco il Catasto delle aree a rischio amianto della regione. A tale scopo e per i compiti ulteriori previsti dalla presente legge esso è potenziato nel personale e nella strumentazione su proposta della Commissione regionale di cui all’articolo 4.

Art. 18 (Vigilanza)

1.La vigilanza è svolta dal personale delle ASL, dell’ARPA, delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), e dagli agenti giurati volontari delle associazioni con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca, della caccia e per la tutela dell’ambiente.

Art. 19 (Sanzioni)

1.Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere sulle aree individuate dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 100.000 euro.

2.Nel caso delle opere di cui dall’articolo 16, realizzate senza osservare gli obblighi previsti o dalle eventuali integrazioni previste in merito dal PRAP il realizzatore, il progettista ed il committente sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro per ogni metro cubo di materiale movimentato, escavato o riportato. La sanzione è raddoppiata se si supera il limite di 200 tonnellate, previsto dall’articolo 17 della presente legge.

3.Sono comunque fatte salve le eventuali sanzioni penali o amministrative previste per uguali fattispecie da altre normative.

Art. 20 (Applicazione delle sanzioni amministrative)

1. Le funzioni relative all’ applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’ articolo 19 sono attribuite alla Regione.

Art. 21 (Norma finanziaria)

1.Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata per il triennio 2006-2008 la spesa complessiva di 9.000.000,00 euro.

2.Alla spesa annua pari a 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, suddivisa in spesa corrente per 1.000.000,00 euro nell’UPB 27021 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit. I spese correnti) e in spesa in conto capitale per 2.000.000,00 euro nell’unità previsionale di base (UPB) 27022 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno 2006.

3.Per il 2007 e 2008 agli oneri stimati in euro 3.000.000,00 per ciscun anno, in termini di competenza, e suddivisi in base al criterio di cui al comma 2, nell’ambito delle UPB 27021 e 27022 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2006-2008.

4.Gli eventuali introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 19 e 20, costituiscono entrata regionale nell’UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. III- categoria 7) del bilancio regionale per l’anno 2006.

Art. 22 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.




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