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Proposta di legge regionale ligure per la prevenzione dei danni e dei rischi da amianto
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Pubblichiamo la seguente proposta di legge regionale (Regione Liguria) in materia di prevenzione dei rischi da amianto.

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Vincenzo NESCI Giacomo CONTI

avente ad oggetto:

NORME PER LA PREVENZIONE DEI DANNI E DEI RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO, DEI MATERIALI CHE LO CONTENGONO, PER LE BONIFICHE E PER LO SMALTIMENTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 MARZO 1992 N. 157

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il

Genova, 19 aprile 2006

R E L A Z I O N E

La Liguria, insieme al Friuli Venezia Giulia, ha il primato della mortalità causata da esposizione all’amianto. A esserne colpiti sono specialmente gli operai dei cantieri navali, ma i tumori all’amianto hanno una gestazione lunghissima e si continuerà a morire almeno fino al 2020/25.

Che l’amianto fosse cancerogeno era noto fin dall’inizio del Novecento e negli anni Sessanta è stata fatta una classificazione di tutti gli effetti dannosi. Nonostante ciò, la produzione è stata accresciuta continuamente e l’amianto - ne esistono trenta tipi diversi - ha continuato ad essere impiegato in settori sempre più numerosi. Dei danni derivanti dall’esposizione all’amianto sono coinvolti coloro che hanno lavorato nelle industrie estrattive, negli insediamenti industriali e tutta la popolazione che ha subito una esposizione passiva. Inquinamento invisibile: l’amianto provoca il mesotelioma ai polmoni, che è incurabile e ha una latenza dai 15 ai 40 anni. In questo caso, poiché l’alimentazione e il fumo sono co-fattori, è importante riuscire a censire per tempo i casi sospetti, e avviare così da subito la cura con tutti gli interventi preventivi possibili. In Italia si contano ogni anno un migliaio di persone colpite da mesotelioma; le stime però ci dicono che sono circa oltre 3.000 i lavoratori ex esposti e i cittadini che muoiono per altre malattie asbesto correlate ed è probabile che si tratti di stime al ribasso. La gran parte dei colpiti non sono riconosciuti e ancora molti fra loro nemmeno sono consapevoli dell’origine della loro malattia.

Per decenni l’amianto è stato utilizzato senza porre alcuna limitazione al suo impiego e la classe operaia ha accettato, perché obbligata, di lavorare in qualsiasi condizione di nocività ambientale. Una pratica che è stata messa in discussione solo alla fine degli anni 60. Le lotte di quegli anni hanno riconosciuto ciò che la Costituzione aveva già affermato: la salute è un principio assoluto, non può essere né negoziata, né monetizzata.

Il primo passo che è stato compiuto dai sindacati, riconosciuto che certi lavori erano penibili e pericolosi, è stato quello della istituzione contrattuale della indennità di nocività.

Nel 1976 l’Agenzia Internazionale di Ricerche sul Cancro (IARC) di Lione pubblicò una monografia nella quale veniva non solo evidenziata la concerogenicità dell’amianto, ma dove si stabiliva il principio che non esistevano valori limite al di sotto dei quali la salute degli esposti poteva essere salvaguardata. Un’affermazione tanto importante quanto agli effetti pratici, sminuita oppure negata negli atti normativi ed amministrativi, ad eccezione del piano amianto della Regione Campania, in cui si parla del valore limite di 0,1 fibre per cm3 (100 fibre/litro) che non deve essere superato.

In Italia l’amianto è stato messo al bando nel 1992. La Prima Associazione Esposti amianto a Trieste, che contava un centinaio di iscritti soprattutto fra i marittimi e i vigili del fuoco, nata nel 1992, si è sciolta, non avendo trovato riscontro né solidarietà nel tessuto cittadino né sulla stampa locale. Una censura anche sociale: niente notizie, per non creare allarmismo fra le famiglie dei lavoratori.

Anche per l’amianto si è arrivati alle cause penali: due processi si sono celebrati contro la Fibroint di Bari e la Fincantieri di Riva Trigoso, e si sono conclusi con condanne. Attualmente vi sono 600 fascicoli aperti presso la procura di Gorizia, competente per Monfalcone, per morti attribuite all’amianto. Proprio a Monfalcone, la cui area si colloca ai vertici nazionali ed europei per le malattie e i tumori collegati all’esposizione dell’amianto, si è svolta nel novembre 2004 la Conferenza nazionale non governativa sull’amianto, a cui hanno aderito diverse associazioni, amministrazioni locali, parlamentari e personalità che, unendosi, hanno voluto sopperire al vuoto del Governo che non ha più indetto la Conferenza annuale dal 1999.

Dalla conferenza di Monfalcone è scaturita la decisione di costituire un Osservatorio itinerante permanente con il compito di seguire la realizzazione delle priorità emerse dalla conferenza stessa: prevenzione sanitaria gratuita, bonifiche, il fondo vittime dell’amianto, gli aspetti previdenziali, l’impegno italiano per la messa al bando dell’amianto nel mondo, l’epidemiologia e la clinica. Fondamentali per una lotta ai danni provocati dall’amianto sono i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che devono essere rafforzati piuttosto che ridotti e sminuiti, come sta avvenendo da alcuni anni.A tal fine i registri dei mesoteliomi, già adottati dalla gran parte delle regioni, devono essere allargati a tutte le patologie asbesto correlate. Naturalmente anche le regioni che ancora ne sono prive devono provvedere alla loro istituzione. Lo stesso vale, e a maggior ragione, per i registri degli esposti che invece sono adottati da poche regioni. E’ necessario, dopo le esperienze condotte fino ad ora in Campania, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte studiare e diffondere un unico modello all’interno della strategia programmatoria nazionale.

Nel campo ambientale e delle bonifiche, non essendo ancora disponibile la situazione delle varie regioni quanto ad attuazione dei censimenti e della mappatura, è necessario che siano attivati tutti gli strumenti democratici perché tutte le regioni diano applicazione a quanto previsto dalle leggi, per avere un’uniformità di obiettivi e di modelli e per definirne le priorità al fine di intervenire prima nei grandi siti contaminati, ma anche sostenendo i piccoli proprietari ad effettuare le bonifiche e a smaltire i rifiuti di amianto. Occorre prestare particolare attenzione nel definire come e dove questi rifiuti possono essere collocati, chi e in che modo deve intervenire nei grandi insediamenti industriali dismessi che, nella gran parte dei casi, sono pieni di amianto. In riferimento a questi - particolarmente per quelli dove l’amianto era materia prima - e a quelli della siderurgia e della chimica, occorre individuare a chi attribuire la responsabilità economica della bonifica di fronte a fallimenti o a scioglimento delle società di origine, definendo quale è in proposito il ruolo dello Stato, delle Regioni, delle multinazionali. Indispensabile, a tale proposito, definire le forme di smaltimento alternativo, i progressi che a tal fine sono stati compiuti e le modalità con cui verranno certificati da parte del Ministero dell’ambiente e della sanità i metodi e i risultati della modificazione sostanziale dell’amianto in altro materiale non tossico. Infine occorre definire complessivamente a chi compete pagare i costi delle bonifiche attribuendone le responsabilità oltre alle direzioni e alle proprietà italiane anche alle multinazionali dell’amianto.

Per quanto concerne i trattamenti previdenziali e l’istituzione del fondo nazionale per le vittime dell’amianto, le modifiche intervenute con l’articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito nella legge 326 del 2003, nonché quelle relative al comma 112 dell’articolo 3 della legge finanziaria (legge 24 dicembre 2003 n. 350) non sono soddisfacenti nè accettabili. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, a livello nazione le priorità devono riguardare la salute e la prevenzione sanitaria gratuita, le risorse per le bonifiche, il fondo vittime dell’amianto, gli aspetti previdenziali, l’impegno italiano per la messa la bando dell’amianto nel mondo, l’epidemiologia e la clinica.

A livello regionale occorre definire leggi in tutte le Regioni che attuino il monitoraggio e la programmazione degli interventi di bonifica, la sorveglianza sanitaria, nella ricerca di convergenze operative con gli altri soggetti istituzionali e sociali..

L’Osservatorio dovrà seguire i lavori ai diversi livelli e sui vari temi, coordinando le iniziative nel territorio e rendendo periodicamente pubblici gli esiti, con l’obiettivo esplicito di chiudere definitivamente il dramma amianto entro un decennio

La presente legge regionale interviene a tal fine per promuovere la sorveglianza, l’osservazione, la prevenzione di ogni malattia derivante dalla presenza di amianto, dei materiali che lo contengono e di ogni possibile esposizione agli stessi.

A tal fine all’art. 1 viene promossa la sorveglianza di situazioni a rischio amianto, l’operato dei soggetti ad essa abilitati, tutte le azioni di prevenzione e di ricerca a tutela della salute pubblica compresa l’istituzione di una Commissione regionale sull’amianto collegata all’Osservatorio e l’indizione della Conferenza regionale sull’amianto.

All’art. 2, e per il conseguimento di quanto stabilito dall’art. 1, vengono individuate le competenze regionali in relazione alla prevenzione e all’individuazione delle aree e delle categorie di lavoratori a rischio amianto.

L’art. 3 istituisce il Registro regionale degli esposti, ne definisce i compiti, le modalità di raccolta dati. L’art. 4 detta le modalità di costituzione della Commissione regionale sull’amianto e ne stabilisce i compiti e all’art. 5 la composizione.

In attuazione delle disposizioni di cui alla l. 257/92 e alla normativa ad oggi esistente relativa alla cessazione dell’impiego di amianto e ai piani di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente, all’art. 6 vengono stabilite le modalità per la definizione del piano regionale amianto. L’art. 7 individua le strutture territoriali e gli istituti che collaborano alla predisposizione dei programmi dei prevenzione primaria destinati agli ambienti di lavoro.

Fondamentale per una accurata opera di prevenzione è una corretta campagna di informazione delle patologie asbesto correlate alla popolazione e agli operatori sanitari così come viene evidenziato dall’art. 8.

L’articolo 9 stabilisce compiti e modalità dell’indizione annuale della Conferenza regionale sull’amianto.

All’art. 10 sono previsti interventi a sostegno delle persone affette da malattie correlabili all’amianto residenti nel territorio regionale e le modalità di accesso agli stessi. Inoltre all’art. 11 la Regione mette a disposizione il patrocinio legale gratuito e un medico legale per tutti coloro che a diverso titolo sono stati colpiti da malattie causate dall’esposizione all’amianto.

All’art. 12 si autorizzano contributi regionali alle Aziende sanitarie, agli Istituti di ricerca e alle Associazioni per la realizzazione di progetti di prevenzione e di trattamento delle malattie asbesto collegate, definendo le modalità di concessione degli stessi.

Con l’art. 13 vengono definite le modalità di concessione di contributi ai privati per lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto.

L’art. 14 stabilisce le modalità di con cui deve essere attuata la sorveglianza sanitaria degli esposti e ex esposti all’amianto nel territorio regionale e le campagne informative di prevenzione nei confronti degli stessi in relazione alla dannosità del fumo e delle abitudini alimentari in caso di esposizione. Invece all’art. 15 viene predisposto un piano di informazione sulle patologie asbesto correlate nei confronti della popolazione in generale e degli operatori sanitari. All’art. 16 si dettano le modalità per l’istituzione dello sportello amianto.

Dall’art. 17 all’art. 24 viene dettagliatamente articolata la parte normativa relativa al piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto, compreso il divieto di estrazione indiretta di materiali contenenti amianto, alle precauzioni da adottare nei poli estrattivi (cave di pietre verdi) compresi gli adempimenti atti a mettere in sicurezza e a norma gli stessi ai fini del ripristino ambientale, alla regolamentazione per quanto riguarda le movimentazioni, lavorazioni e sbancamenti di terreno per il rilascio di permessi di costruire a qualsiasi titolo su siti a rischio amianto, le messa in opera del catasto amianto e l’obbligo per i Comuni di tenere in considerazione la presenza di tali siti nella redazione dei PUC. Questo articolato si conclude con la parte relativa alla vigilanza e all’applicazione delle sanzioni amministrative da parte della Regione per chi esegua lavori di qualsiasi genere senza la necessaria autorizzazione nelle aree individuate dal catasto delle aree a rischio amianto.

Proposta di legge regionale recante:

“Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, dei materiali che lo contengono, per le bonifiche e per lo smaltimento in attuazione della legge 27 marzo 1992 n. 157”

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria promuove la sorveglianza di situazioni caratterizzate da presenza e da rischio amianto, coordina l’operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo quali ASL, ARPAL, Comune, Centro Operativo Regionale (COR Liguria) del Registro Nazionale dei mesoteliomi (RENAM), Registri tumori e mortalità, Registri degli esposti ad amianto, ed attua azioni di prevenzione delle malattie conseguenti all’esposizione all’amianto nei confronti delle persone che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro familiari.

2. Promuove e sollecita la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le persone affette da malattie professionali ed extra professionali causate dall’amianto e le loro famiglie.

3. Promuove la prevenzione primaria (rimozione dei fattori di rischio) a tutela della salute pubblica e della difesa dell’ambiente.

4. Istituisce la Commissione regionale sull’amianto, con funzioni anche di Osservatorio, e la Conferenza regionale sull’amianto quali strumenti attuativi della presente legge.

Articolo 2

(Competenze)

Per il conseguimento delle finalità di cui all’art.1, la Regione Liguria provvede:

a)al monitoraggio dell’incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o correlabili all’amianto, individuate per aree di territorio regionale;

b) all’individuazione della asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all’esposizione all’amianto;

c)alla classificazione in apposito registro delle lavorazioni a rischio amianto;

d) all’individuazione e classificazione dei siti in cui si lavora ovvero si è lavorato l’amianto o il materiale che lo contiene con iscrizione nel registro esposti amianto dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni di cui alla leggera “c” e delle popolazioni residente all’interno del raggio di Km. 1(uno) dai siti medesimi;

e)all’individuazione e classificazione delle aree territoriali interessate da presenza di conformazioni geologiche contenenti amianto nativo con la finalità di individuare le categorie di lavoratori classificabili quali a rischio amianto operanti su detti territori, nonché le popolazioni residenti in dette aree su cui andrà svolto il monitoraggio di cui alle lettera a) e b) del presente articolo.

Articolo 3

(Registri regionali)

1. La Regione predispone un Registro regionale degli esposti; conferma e potenzia lo sviluppo del COR Liguria - istituito nel 1994 in collaborazione con l’IST e riconosciuto con delibera della Giunta regionale n. 1505 del 28/11/2003 - con sede a Genova presso l’Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro (IST) di Genova, allargando ad altre neoplasie correlabili all’esposizione all’amianto, nonché la tenute di un registro di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 2.

Il registro dei mesoteliomi effettua una stima dei tumori dei polmoni e degli altri tumori asbesto correlati.

2. La Commissioni regionale di cui all’art. 4 ha compiti di controllo sulla tenuta dei registri.

3. I registri sono aggiornati con cadenza annuale.

4. Il Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all’esposizione all’amianto, si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, professionale o extraprofessionale siano state o risultino tuttora esposte all’amianto, con particolare riguardo a un’accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e dalla eventuale documentazione sanitaria, in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza;

6. Il registro della classificazione delle lavorazioni esposte all’amianto ha la funzione di promuovere la prevenzione sanitaria ai lavoratori esposti a tali lavorazioni.

7. L’individuazione e la classificazione dei siti in cui si lavora, ovvero si è lavorato l’amianto o il materiale che lo contiene, ha la funzione di promuovere la prevenzione sanitaria dei cittadini esposti a tali lavorazioni.

Articolo 4

(Commissione regionale sull’amianto)

1. E’ istituita presso l’Assessorato alla Sanità la Commissione regionale sull’amianto.

2. La Commissione verifica l’istituzione dei registri di cui all’art. 3 e ne controlla la tenuta.

3. La Commissione definisce le patologie asbesto correlate ai fini della liquidazione dei contributi di cui al successivo art. 10;

4. La Commissione, sulla base dei dati dei registri di cui all’art. 3, svolge le seguenti funzioni:

a) attivazione della ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto e approvazione dei progetti di ricerca di cui all’art. 8;

b) coordinamento delle iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all’asbesto;

c) promozione di iniziative per i controlli sanitari gratuiti ai dipendenti delle aziende e ai cittadini di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 2;

d) proposta di interventi di recupero ambientale;

e) proposta di iniziative formative nei settori sanitari e ambientali, anche in relazione al disposto di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

Articolo 5

(Composizione Commissione)

1. La Commissione è composta da 12 membri ed è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla Sanità.

2. La Commissione, predispone e aggiorna i registri di cui all’art. 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatta istanza o per cui sia pervenuta segnalazione dalle strutture sanitarie o da quei soggetti esercitanti funzioni di vigilanza e controllo di cui all’art. 1 mediante documentata valutazione per ogni singolo caso in esame ed è composta da:

-  un nucleo di tre esperti con comprovata esperienza nell’ambito delle patologie correlate all’esposizione all’amianto, designato dall’Assessorato alla Sanità;

-  uno di nomina dell’Assessorato all’Ambiente;

-  un medico legale;

-  un rappresentante delle Unità operative di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali;

-  un tecnico specialista individuato fra medici del lavoro, anatomo patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi operanti presso le Aziende per i servizi sanitari regionali e/o le strutture universitarie di medicina del lavoro;

-  un rappresentante della Associazioni invalidi del lavoro;

-  un rappresentante delle associazioni contro l’amianto e delle vittime dell’amianto;

-  un rappresentante dei sindacati confederali;

-  un rappresentante dei sindacati di base;

-  un esperto designato dal Consiglio delle Autonomie Locali;

3. La Commissione dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

4. Le funzioni di Presidente sono esercitate da un componente della Commissione eletto dalla stessa a maggioranza assoluta.

5. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

6. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni la Commissione si avvale di personale in servizio presso il Dipartimento regionale della sanità.

Articolo 6

(Istituzione del piano regionale amianto)

In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 257/92 (“Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto”), del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivante dall’amianto), nonché del Decreto 18 marzo 2003, n.101 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93), e della Delibera di Consiglio regionale n. 105 del 20/12/1996, entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, d’intesa con le Commissioni Consiliari Sanità e Ambiente, sentita la Commissione Amianto, approva il Piano regionale della Liguria (PRAL). Il PRAL contiene:

a) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto, effettuato dalle ASL in collaborazione con i Comuni del territorio;

b) censimento dei poli estrattivi (cave) e di ogni altro impianto dai quali si estrae materiale che contiene amianto e definizione dei criteri per la chiusura, la messa in sicurezza e per la bonifica;

c) individuazione, mappatura dettagliata (non inferiore a 1:25000 di scala) e classificazione in relazione al potenziale grado di rischio da esse rappresentato, delle conformazioni geologiche contenenti amianto nativo;

d) mappatura georeferenziata del materiale contenente amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall’ARPAL;

e) elaborazione dei criteri per individuare le priorità dei siti da bonificare;

f) definizione dei criteri per elaborare un piano di smaltimento attraverso il censimento e registrazione delle ditte che svolgono attività di bonifica e di smaltimento, individuazione degli impianti adatti allo smaltimento, individuazione degli strumenti per la formazione e l’aggiornamento degli operatori ASL, dell’ARPAL e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell’amianto,

g) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto.

Articolo 7

(Programmi di prevenzione)

1. Le strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali, in collaborazione con gli istituti universitari di medicina del lavoro, predispongono, anche in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all’articolo 4, programmi di prevenzione primaria destinati agli ambienti di lavoro.

2. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali predispongono, anche attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all’art. 4, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria destinati a soggetti iscritti nel Registro regionale degli esposti.

3. I programmi di cui al co. 1 sono attuati in collaborazione con i medici di medicina generale a livello distrettuale, ove deve essere disponibile l’elenco dei cittadini residenti nel distretto iscritti nei registri di cui all’art. 3.

Articolo 8

(Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)

L’Assessorato regionale alla Sanità, di concerto con l’Assessorato all’Ambiente e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all’art. 4, nonché agli iscritti nei registri di cui all’art. 3, predispone un piano di informazione sulle patologie asbesto correlate nei confronti:

a) della popolazione in generale;

b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono e sono stati esposti all’amianto;

c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

Articolo 9

(Conferenza regionale sull’amianto)

1. La Commissione regionale sull’amianto indice e predispone, con cadenza annuale, una Conferenza regionale sull’amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l’andamento epidemiologico delle malattie asbesto-correlate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è presenta amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.

2. La Commissione regionale sull’amianto presenta alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette di dati acquisisti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle sedi provinciali dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell’Istituto di Previdenza per Settore Marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalità analoghe.

Articolo 10

(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all’amianto)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all’amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la prestazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all’esposizione professionale o extraprofessionale all’amianto e la conclusione del relativo procedimento.

2. I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte al Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all’esposizione all’amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l’iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all’esposizione professionale o extraprofessionale all’amianto;

3. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle Aziende per i servizi sanitari regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza della persona interessata, corredate dalla documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le Aziende provvedono alla corresponsione dei contributi entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al co. 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell’ultimo periodo di imposta.

5. L’Amministrazione regionale rimborsa annualmente alle Aziende le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l’esenzione della compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all’amianto e per gli accertante preventivi dei lavoratori operanti nelle aziende di cui all’art. 2 co.1 lettera c) e dei cittadini di cui all’art. 2 co. 1 lettera d) della presente legge.

Articolo 11

(Istituzione del patrocinio gratuito legale e di un medico legale)

La Regione Liguria mette a disposizione per i lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all’amianto che sono stati colpiti da malattie correlabili all’amianto, o per le loro famiglie in caso di decesso, un ufficio legale e un medico legale gratuiti al fine di fornire informazioni sulle procedure da seguire per gli indennizzi e i risarcimenti, di assistere coloro che intendano ricorrere sul piano legale per richieste di indennizzi e rendite, risarcimento del danno biologico e riconoscimento dei benefici previdenziali.

Articolo 12

(Contributi alle Aziende sanitarie, agli Istituti di ricerca e alle Associazioni)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di

ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all’amianto.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa entro il 30 giugno di ogni anno.

3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle Associazioni per la lotta all’amianto e delle vittime dell’amianto presenti nella Regione Liguria, a sostegno delle iniziative documentate che promuovono.

4. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale alla Sanità entro il 30 giugno di ogni anno corredata dal programma annuale di attività e del relativo quadro finanziario.

Articolo 13

(Contributi ai privati per lo smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto)

1. La Regione Liguria, al fine di evitare lo smaltimento non autorizzato dell’amianto e dei materiali che lo contengono, concede contributi ai privati per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, ovvero inferiori a metri quadrati 40 e a Kg. 450.

2. La Regione Liguria finanzia gli enti preposti allo smaltimento di materiali contenenti amianto perché il recupero e lo smaltimento dei piccoli quantitativi venga effettuato gratuitamente.

Articolo 14

(Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei cittadini esposti o ex esposti)

1. Presso ciascun Dipartimento di prevenzione delle ASL della Regione Liguria, ogni servizio o unità operativa di prevenzione nei luoghi di lavoro, istituisce, sulla base di un protocollo adottato a livello regionale, la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all’amianto del proprio territorio.

2. Si intendono per lavoratori esposti quei lavoratori che sono addetti ad operazioni di manipolazione dell’amianto a scopo di individuazione dei siti di bonifica e di smaltimento. Possono essere altresì considerati esposti quei cittadini che si sono trovati o si trovano in situazioni abitative o ambientali in cui è presente l’amianto.

3. Si intendono per lavoratori ex esposti tutti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto in modo diretto o indiretto.

4. La richiesta di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria può essere proposta d’ufficio ai soggetti interessati di cui il servizio o l’unità operativa di prevenzione ha conoscenza, o in modo singolo o collettivo da quei lavoratori o cittadini che si ritengano essere o essere stati esposti all’amianto.

5. Il servizio o l’unità operativa di prevenzione adotta per ciascun soggetto una cartella clinica o libretto sanitario di rischio di cui una copia, sulla quale è riportata l’anamnesi lavorativa e sanitaria e sono annotati tutti gli esami, le analisi e le eventuali prescrizioni terapeutiche, è rilasciata all’interessato.

6. Il protocollo di cui al co. 1 è adattato alle diverse tipologie degli utenti conformemente al tipo di lavorazione che svolgono o hanno svolto e all’esposizione ambientale accusata.

7. Ai lavoratori ex esposti è in ogni caso assicurata la diagnostica e la specialistica più avanzata e gratuita.

8. Il servizio o l’unità informativa di prevenzione predispongono campagne e azioni informative dirette agli esposti ed ex esposti all’amianto, al fine di informare sulla dannosità del fumo e sulle abitudini alimentari più appropriate da seguire in caso di esposizione.

9. La sorveglianza sanitaria di cui al presente articolo si applica altresì ai lavoratori esposti o ex esposti a fibre minerali artificiali.

10. L’operazione di sorveglianza sanitaria per gli esposti e gli ex esposti all’amianto ha inizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 15

(Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)

1. L’Assessorato regionale alla Sanità, di concerto con l’Assessorato alle Politiche Sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all’articolo 4, nonché agli iscritti nei registri di cui all’articolo 3, predispone un piano di informazione sulle patologia asbesto correlate nei confronti:

a) della popolazione in generale;

b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all’amianto;

c) delle popolazioni residenti all’interno del raggio di almeno Km. 1 (uno) dai siti di cui alla lettera c) e d) co. 1 art. 2 della presente legge;

d) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

Articolo 16

(Istituzione dello Sportello amianto)

1. La Regione Liguria istituisce nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno “Sportello Amianto” tramite la ASL interessata, facendo eventuali accordi con il Comune più colpito da malattie asbesto correlate, allo scopo di fornire informazioni sulla legislazione, quindi sui diritti che i lavoratori ex esposti all’amianto e i cittadini che sospettano a qualsiasi titolo di esserlo, hanno o possono avere, e, in particolare:

-  fornire informazioni ai cittadini in merito alla presenza di amianto negli edifici, al suo riconoscimento e agli enti preposti al suo riconoscimento, alla sua messa in sicurezza e rimozione;

-  fornire informazioni ai lavoratori ex esposti in relazione ai rischi cui sono sottoposti, nonché al diritto alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 14.

2. Lo sportello amianto è aperto periodicamente, in orari che possono permettere il maggiore afflusso dei lavoratori e dei cittadini interessati.

Il personale dello sportello comprende esperti medici e tecnici del servizio delle UOPTSAL, volontari delle Associazioni contro l’amianto e delle vittime dell’amianto, cui viene riconosciuto un rimborso spese.

Lo sportello amianto viene fatto conoscere ai cittadini tramite tutte le forme di pubblicità necessarie. Lo sportello viene aperto nei Comuni di:

-  La Spezia

-  Lerici

-  Sestri Levante

-  Genova

-  Savona

3. La Regione Liguria può attivare con le stesse modalità anche il telefono amianto al numero verde quale supporto all’Osservatorio regionale sull’amianto e allo scopo di fornire i primi consigli a chi ne fa richiesta.

Articolo 17

(Divieto di estrazione indiretta di materiali contenenti Amianto)

1. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 1 co. 2 della legge 27 marzo 1992 n 257, è fatto divieto di estrazione di materiali contenenti amianto da qualunque terreno possa provenire.

2. Nel caso in cui si incontrino materiali contenenti amianto non precedentemente previsti e preventivati, i lavori devono essere immediatamente sospesi ed avvisata la ASL competente per territorio. La ASL prescriverà le misure che devono essere prese per salvaguardare dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio i lavoratori e la popolazione interessata.

3. Con legge regionale vengono stabilite le modalità di smaltimento e funzionamento delle apposite discariche.

Articolo 18

(Cave di pietre verdi)

1. In virtù di quanto stabilito dal precedente articolo, per tutti i poli estrattivi indicati e normati ai sensi della l.r. n. 12 del 10/4/1979 e s.m.i. e dalla l.r. 21/01 e s.m.i., i ricadenti all’interno di siti individuati dal censimento delle cave di pietre verdi facenti parte dei gruppi A, B, C, dell’allegato 1 della Delibera di Consiglio regionale n. 105 del 20/12/1966 (“Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto come previsto dall’art. 10 della l. 257/92”), per i quali sia dimostrato il rilascio superiore a 0,1 è fatto divieto di estrazione.

2. Nei poli estrattivi (cave) dovranno essere adottati tutti quegli adempimenti atti a mettere in sicurezza ed a norma gli impianti di coltivazione ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Articolo 19

(Movimentazione e sbancamenti)

1. Per quanto riguarda movimentazioni, lavorazioni e sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia e/o infrastrutturale, ricadenti all’interno dei siti individuati nelle cartografie previste all’articolo 6, lettera c) della presente legge, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge verrà emanato un regolamento di attuazione per la tutela ambientale che si atterrà a quanto disposto dall’allegato 2 della Delibera del Consiglio regionale n. 105 del 20/12/1996 ed a tutte le prescrizioni che eventualmente verranno previste dal PRAL di cui al precedente art. 6.

2. Le istanze per il rilascio del permesso di costruire o le dichiarazioni di inizio attività di opere private, nonché i progetti per le opere pubbliche, di cui al comma precedente, dovranno essere corredati di un’analisi geologica preventiva, che accerti l’eventuale presenza di amianto nativo, nell’area interessata dai lavori al fine di prevedere le precauzioni del caso individuate nel regolamento di cui al comma 1. Della presenza di tale rischio dovrà essere fatta menzione nel permesso di costruire o nella dichiarazione d’inizio attività.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza previste dall’allegato 2 della Delibera di Consiglio regionale n. 105 del 20/12/1996 o delle eventuali integrazioni previste dal PRAL, in merito ai lavori citati all’art. 17 della presente legge, l’ente accertatore ne dà immediata ordinanza di sospensione dei lavori prescrivendo contestualmente i provvedimenti da adottarsi dal trasgressore, per mettere in sicurezza il sito.

4. Fino all’emanazione del PRAL e delle relative citate cartografie, al fine dell’applicazione del presente articolo potrà essere impiegata la cartografia di cui all’allegato 1 della Delibera di Consiglio regionale n. 105 del 20/12/1996.

Articolo 20

(Catasto delle aree a rischio amianto)

In attuazione di quanto disposto dall’art. 6 (Piano Regionale Amianto della Liguria) è istituito presso l’Assessorato alla Sanità, il Catasto delle aree a rischio amianto.

Articolo 21

(Pianificazione territoriale)

I Comuni nella redazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC), di cui all’art. 38 della l.r. 36/1997 e s.m.i., le Province e la Regione, nel formulare il parere previsto dall’art. 39 della stessa legge, dovranno tenere in considerazione l’eventuale presenza di conformazioni geologiche, comportanti un rischio per la presenza di amianto nativo. La Regione altresì, in disposizione dell’art. 65 della l.r. 36/1997 e s.m.i., provvede agli aggiornamenti previsti dall’art. 6 della presente legge.

Articolo 22

(Vigilanza)

La vigilanza è svolta dal personale delle ASL, dell’ARPAL, delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dagli agenti giurati volontari delle Associazioni con compiti di accertamento delle violazioni della disciplina della pesca, della caccia e per la tutela dell’ambiente.

Articolo 23

(Sanzioni)

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere sulle aree individuate dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 100.000 euro.

2. Tutte le opere di smaltimento, rimozione, bonifica e ogni altra attività di cava comprese quelle ad essa correlate, eseguite in difformità o totalmente al di fuori delle prescrizioni previste dalla presente legge, nonché quelle in essa contenute sul rispetto ambientale e della salute pubblica, sono punite con una sanzione amministrativa tra 10.000 e 100.000 euro.

3. Nel caso delle opere di cui all’art. 17, realizzate senza osservare gli obblighi previsti dall’allegato 2 della Delibera di Consiglio regionale n. 105 del 20/12/1996 - o dalle eventuali integrazioni previste in merito dal PRAL - il realizzatore, il progettista ed il committente sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500 per ogni metro cubo di materiale movimentato, scavato o riportato. La sanzione è raddoppiata se si supera il limite del 20% rispetto a quanto previsto dall’art. 17 della presente legge.

4. Alla seconda irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate. In caso di mancata applicazione delle norme che implicano la responsabilità dei Direttori Generali delle ASL, nonché del Direttore dell’ARPAL, la Regione prende gli opportuni provvedimenti, fino alla rimozione degli inadempienti.

5. Sono comunque fatte salve le eventuali sanzioni penali o amministrative previste per uguali fattispecie da altre normative.

Articolo 24

(Applicazione delle sanzioni amministrative)

Le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 23 sono attribuite alla Regione.

Articolo 25

(Norme finanziarie)

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono coperti dalla legge finanziaria e di bilancio di ogni anno.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.




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